Regolamento di Mediazione
Regolamento di procedura dell’Organismo di Mediazione
Premessa
- L’Istituto Nazionale per la Mediazione e l’Arbitrato – INMEDIAR, di seguito denominato in breve “INMEDIAR”, è iscritto al n° 223 del Registro degli Organismi di Mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia e amministra procedimenti di Mediazione a fini conciliativi ai sensi della normativa vigente.
Regolamento di Mediazione
- Nel presente Regolamento verranno usate le seguenti denominazioni:
- per “Regolamento INMEDIAR” o “Regolamento” si intende il presente Regolamento;
- per “responsabile di INMEDIAR” si intende il responsabile dell’Organismo di Mediazione;
- per “Mediazione” si intende il procedimento di Mediazione a fini conciliativi;
- per “parte istante” si intende la parte che avvia il procedimento di Mediazione;
- per “parte chiamata” si intende la parte invitata dalla parte istante a partecipare al procedimento di Mediazione.
- Allegati al Regolamento INMEDIAR sono:
- Allegato A: Tabella A – Spese di Mediazione ai sensi dell’art. 16 comma 4 del D.M. 180/2010;
- Allegato B: Regolamento della Mediazione in modalità telematica;
- Allegato C: Regolamento del tirocinio assistito INMEDIAR;
- Allegato D: Scheda di valutazione.
Art. 1: Applicazione del Regolamento
- Il Regolamento INMEDIAR si applica alle Mediazioni delle controversie che le parti intendono risolvere bonariamente, in forza di una disposizione di legge, dell’invito di un giudice, di una clausola contrattuale ovvero di propria iniziativa.
Regolamento di Mediazione
- Il Regolamento INMEDIAR si applica alle Mediazioni amministrate da INMEDIAR in relazione a controversie nazionali. Le controversie internazionali possono essere soggette ad altro Regolamento.
Regolamento di Mediazione
- In caso di sospensione o cancellazione di INMEDIAR dal Registro degli Organismi di Mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia, le Mediazioni in corso proseguono presso un Organismo di Mediazione scelto congiuntamente dalle parti entro 15 giorni o, in mancanza di accordo entro tale termine, dalla prima fra di loro che si faccia parte diligente.
Art. 2: Avvio della Mediazione
- La parte in lite che intenda avviare la Mediazione dovrà:
- presentare un’istanza di Mediazione con una delle seguenti modalità:
- depositando o inviando a INMEDIAR, anche via fax o email, interamente compilato e sottoscritto, il modulo Istanza di Mediazione (Modello F1), disponibile sul sito internet www.inmediar.it, allegando copia dei documenti d’identità delle parti istanti e:
- qualora le parti istanti o le parti invitate siano più di una, rispettivamente i modelli Altre parti istanti (Modello A1+) e Altre parti chiamate (Modello A2);
- il modello Informazioni complementari assicurazioni (Modello F2) per Mediazioni che coinvolgono compagnie d’assicurazione;
- il modello Informazioni complementari banche (Modello F3) per Mediazioni in materia di contratti bancari o finanziari;
- inviando una domanda scritta in forma libera, purché riportante tutti i contenuti dei sopra indicati modelli;
- utilizzando la procedura on line di inoltro delle istanze –disponibile sul sito internet www.inmediar.it– e depositando, sottoscritta in tutte le sue parti, l’istanza precompilata prodotta dalla suddetta procedura e allegando, in caso di Mediazioni che coinvolgono compagnie d’assicurazione, il Modello F2 oppure, in caso di Mediazioni su contratti bancari o finanziari, il Modello F3;
- depositando o inviando a INMEDIAR, anche via fax o email, interamente compilato e sottoscritto, il modulo Istanza di Mediazione (Modello F1), disponibile sul sito internet www.inmediar.it, allegando copia dei documenti d’identità delle parti istanti e:
- trasmettere a INMEDIAR prova dell’avvenuto pagamento delle spese di avvio e dell’acconto sulle spese di Mediazione di cui al successivo art. 18 o della documentazione di cui al successivo art. 19 del presente Regolamento. Regolamento di Mediazione
- presentare un’istanza di Mediazione con una delle seguenti modalità:
- L’istanza di Mediazione deve contenere tutti gli elementi del modulo Istanza di Mediazione (Modello F1) predisposto da INMEDIAR, e in particolar modo l’accettazione del Regolamento INMEDIAR e delle tariffe indicate all’art. 18 del Regolamento, l’oggetto della lite, il valore della controversia, le ragioni della pretesa, il Tribunale competente per la controversia, i riferimenti di tutte le parti coinvolte e, se nominati, degli Avvocati che le rappresentano, i recapiti telefonici delle parti istanti, i recapiti delle parti chiamate cui inviare le comunicazioni e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 sulla protezione dei dati personali (GDPR).
Regolamento di Mediazione
- La domanda di Mediazione si considera perfezionata al momento del ricevimento, da parte di INMEDIAR, dei quanto indicato alle lettere a) e b) del precedente punto 1.
Regolamento di Mediazione
- Le istanze di Mediazione inviate alla segreteria di INMEDIAR dopo le ore 13.00 si considerano ricevute il primo giorno lavorativo successivo.
Regolamento di Mediazione - La segreteria di INMEDIAR verifica la completezza della domanda di Mediazione e l’avvenuto pagamento delle spese. In mancanza di uno dei presupposti indicati ai commi precedenti, la segreteria invita il richiedente a provvedere al perfezionamento del deposito entro un termine indicato, tenendo in sospeso l’attivazione del procedimento di Mediazione fino al perfezionamento del deposito dell’istanza, che consentirà l’attivazione del procedimento; decorso inutilmente il termine fissato, la segreteria provvederà, invece, all’archiviazione della pratica.
Regolamento di Mediazione
- Il valore della lite è indicato nell’istanza di Mediazione a norma del Codice di procedura civile. Nelle controversie relative a immobili, il valore, se non diversamente determinato a seguito di perizia, viene calcolato per ciascun immobile moltiplicando la rendita catastale per 200 o il reddito dominicale per 100, oppure sommando il valore venale di ciascun immobile risultante dall’Osservatorio immobiliare dell’Agenzia delle Entrate.
Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, INMEDIAR decide il valore di riferimento, sino al limite di € 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all’esito della Mediazione il valore risultasse diverso, l’importo dell’indennità sarà dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento, secondo quanto previsto dal successivo art. 18 del presente Regolamento.
Regolamento di Mediazione
- La Mediazione dovrà avere una durata non superiore a 3 mesi dal deposito dell’istanza, salva la diversa volontà delle parti. In caso di ricorso alla Mediazione disposta dal giudice, il termine decorre dalla scadenza fissata dal giudice per il deposito dell’istanza.
Regolamento di Mediazione
- INMEDIAR comunica l’avvenuta ricezione dell’istanza e ogni altro elemento necessario allo svolgimento del procedimento di Mediazione, inclusa la convocazione delle parti chiamate. Le spese sostenute da INMEDIAR per la convocazione delle parti chiamate agli incontri di Mediazione sono a carico delle parti. In ogni caso l’istante, in aggiunta all’Organismo, potrà farsene parte attiva, con ogni mezzo idoneo, per effettuare le comunicazioni alle altre parti.
Regolamento di Mediazione
- Le comunicazioni fra le parti potranno avvenire con ogni mezzo, anche telematico, atto a garantire la riservatezza delle comunicazioni.
Regolamento di Mediazione
- La Mediazione, su richiesta di parte e nelle sedi dove tale servizio sia disponibile, potrà avvenire anche attraverso procedure telematiche, su piattaforma predisposta in modo da garantire la sicurezza delle comunicazioni e il rispetto della riservatezza, secondo quanto previsto dal Regolamento di Mediazione in modalità telematica (Allegato B).
Art. 3: Luogo della Mediazione
- La Mediazione si svolge nelle sedi di INMEDIAR, ivi comprese le sedi distaccate e in convenzione ai sensi dell’art. 7, comma 2, lettera c) del D.M. 180/2010, il cui elenco è disponibile sul sito internet www.inmediar.it.
Regolamento di Mediazione
- In deroga a quanto previsto dal precedente comma 1, lo svolgimento del procedimento di Mediazione può avvenire in altro luogo più idoneo con il consenso di tutte le parti, del Mediatore e del responsabile di INMEDIAR.
Art. 4: Sezioni specializzate
- Sono istituite quattro Sezioni specializzate di Mediatori, così denominate:
- Mediatori per la Salute, Sezione specializzata di Mediatori generici e specializzati esperti in controversie in ambito sanitario;
- Mediatori per l’Impresa, Sezione specializzata di Mediatori generici e specializzati esperti in controversie in ambito societario, commerciale e industriale, proprietà intellettuale, marchi e brevetti;
- Il Mediatore condominiale, Sezione specializzata di Mediatori generici e specializzati esperti in materia di condominio;
- Mediatori per il Cittadino, Sezione specializzata di Mediatori generici e specializzati esperti in materia di consumo e controversie con le Pubbliche Amministrazioni.
Art. 5: Scelta e nomina del Mediatore
- Per ciascun caso, il responsabile di INMEDIAR nomina il Mediatore, previa verifica della sussistenza dei requisiti di imparzialità, indipendenza e terzietà, tra quelli inseriti nell’elenco dei Mediatori INMEDIAR.
Regolamento di Mediazione
- Le parti hanno la facoltà di indicare congiuntamente il Mediatore, ai fini della sua eventuale nomina.
Regolamento di Mediazione
- Nella designazione del Mediatore, il responsabile di INMEDIAR preferisce quelli la cui formazione culturale o universitaria e la cui esperienza e competenza professionale consentano una migliore comprensione dei casi.
L’elenco dei Mediatori, con le loro qualifiche professionali, è pubblicato sul sito www.inmediar.it.
Regolamento di Mediazione
- Per le controversie di particolare complessità, tenuto conto della disponibilità di ciascun Mediatore, sono privilegiati nell’ordine:
- i Mediatori iscritti a una Sezione specializzata correlata alla materia oggetto di controversia;
- i formatori per i moduli teorici e/o pratici della Mediazione;
- i docenti universitari in materie che hanno a oggetto il caso di Mediazione, gli Avvocati di comprovata esperienza nella materia oggetto di Mediazione e gli altri professionisti che svolgono una professione correlata alla materia oggetto di Mediazione;
- i laureati in giurisprudenza o in materie correlate con la controversia da trattare;
- gli altri laureati con esperienza specifica nella conduzione di Mediazioni nella materia della controversia.
- Al Mediatore incaricato per la Mediazione potranno essere affiancati, in qualsiasi momento, uno o più Comediatori, ovvero Mediatori ausiliari, con compito di ausilio al Mediatore incaricato, senza oneri aggiuntivi per le parti.
Regolamento di Mediazione
- A parità di altre condizioni e per le controversie che non richiedono una preparazione specifica, il criterio adottato dal responsabile di INMEDIAR per la nomina è la turnazione.
Regolamento di Mediazione
- Per ogni affare di Mediazione, ai sensi dell’art. 14 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 28/2010 il Mediatore, ovvero i Comediatori e i Mediatori ausiliari incaricati, con l’accettazione dell’incarico, dovranno sottoscrivere e inviare a INMEDIAR:
- una dichiarazione scritta d’indipendenza e d’imparzialità, con esplicito riferimento al Codice europeo di condotta per Mediatori;
- una dichiarazione scritta di accettazione del presente Regolamento e del Codice etico dei Mediatori INMEDIAR;
- una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sul pieno possesso, al momento dell’accettazione dell’incarico e fino alla sua durata prevista, di tutti i requisiti richiesti ai Mediatori dalla normativa vigente;
- una dichiarazione scritta di non incorrere nei casi di incompatibilità previsti dalla norma o dagli eventuali codici deontologici dei propri Ordini o Collegi professionali.
Al Mediatore è fatto obbligo, inoltre, di informare immediatamente INMEDIAR e le parti delle ragioni di possibile pregiudizio all’imparzialità nello svolgimento della Mediazione.
Art. 6: Adesione al procedimento di Mediazione
- La parte chiamata potrà aderire alla Mediazione:
- inviando a INMEDIAR, dopo averlo interamente compilato e sottoscritto, l’apposito modulo Adesione alla Mediazione (Modello D1) disponibile sul sito internet www.inmediar.it o altra comunicazione scritta della propria volontà di aderire, almeno due giorni prima dell’incontro fissato, con allegate le prove dell’avvenuto pagamento delle spese di avvio della Mediazione;
- presentandosi al primo incontro con il Mediatore e provando, prima del suo inizio, l’avvenuto pagamento delle spese di avvio della Mediazione.
- L’adesione al procedimento di Mediazione si perfeziona con il versamento delle spese d’avvio del procedimento e dell’acconto sulle spese di Mediazione di cui al successivo art. 18 del presente Regolamento.
Regolamento di Mediazione
- Aderendo alla Mediazione in uno dei modi descritti al precedente comma 1, la parte chiamata si impegna al pagamento di tutte le spese e altri oneri, se previsti e ove non espressamente vietati dalle norme, relativi al primo incontro con il Mediatore.
Regolamento di Mediazione
- La parte chiamata che non abbia aderito alla Mediazione non potrà partecipare agli incontri, né rilasciare dichiarazioni, né visionare documentazione, né depositare atti o documenti per il Mediatore, né proporre domande e eccezioni o chiedere rinvii degli incontri già fissati senza preventiva autorizzazione delle altre parti, del Mediatore e del responsabile di INMEDIAR.
Regolamento di Mediazione
- La parte che abbia avuto un legittimo impedimento a aderire al procedimento, oppure che non abbia potuto aderire per cause di forza maggiore o per non aver ricevuto comunicazione del primo incontro potrà depositare la documentazione provante tali cause ostative. Il Mediatore, sentita la parte istante, fisserà una nuova data per il primo incontro, affinché la parte chiamata possa aderire al procedimento.
Regolamento di Mediazione
- In caso di mancata adesione della parte chiamata in uno dei modi previsti dal comma 1 del presente articolo, il Mediatore ne verbalizzerà la mancata partecipazione al procedimento di Mediazione.
Art. 7: Indipendenza, imparzialità e sostituzione del Mediatore
- Il Mediatore nominato e gli eventuali Comediatori o Mediatori ausiliari sono tenuti a sottoscrivere, al momento dell’accettazione dell’incarico, la dichiarazione d’indipendenza e imparzialità prevista dal precedente art. 5, comma 7, lettera a).
Regolamento di Mediazione - Successivamente, il Mediatore comunica al responsabile di INMEDIAR e alle parti qualsiasi interesse personale o economico sopravvenuto di cui è a conoscenza che potrebbe essere motivo di eventuale pregiudizio all’imparzialità della Mediazione.
Regolamento di Mediazione
- Il responsabile di INMEDIAR, a seguito di tale comunicazione o in ogni altra circostanza in cui il Mediatore comunichi di non poter prestare la propria opera, provvede alla sua sostituzione, eventualmente sentite le parti.
Regolamento di Mediazione
- In casi eccezionali, il responsabile di INMEDIAR può sostituire il Mediatore, anche successivamente all’inizio della Mediazione, con altro Mediatore di pari esperienza, iscritto al proprio Elenco dei Mediatori.
Regolamento di Mediazione
- Su istanze di sostituzione in procedimenti di Mediazione svolte dal responsabile di INMEDIAR, deciderà il Presidente di INMEDIAR.
Art. 8: Il procedimento di Mediazione
- Durante il primo incontro del procedimento il Mediatore, ai sensi dell’art. 8, comma 1, del D.Lgs. 28/2010 come modificato dal D.Lgs. 149/2022, “espone alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della Mediazione e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione”.
Regolamento di Mediazione
- Le parti e gli Avvocati che le assistono dovranno cooperare lealmente e in buona fede al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse.
Regolamento di Mediazione
- Nel caso in cui pervenisse a INMEDIAR una richiesta di differimento del primo incontro con il Mediatore, il responsabile di INMEDIAR, sentite le altre parti del procedimento (istanti o che abbiano aderito), valuterà la possibilità di fissare una nuova data, da comunicarsi a tutte le parti.
Regolamento di Mediazione
- Qualora nessuna delle parti chiamate risultasse presente al primo incontro, il Mediatore potrà concludere il procedimento redigendo un verbale di mancata adesione oppure, su richiesta della parte istante, potrà formulare una proposta conciliativa da comunicarsi alle parti chiamate.
Regolamento di Mediazione
- Essendo le parti obbligate in solido ai pagamenti previsti dall’art. 18 del presente Regolamento, la parte che non sia in regola con i pagamenti non potrà essere ammessa agli incontri di Mediazione se non previa autorizzazione delle altre parti presenti, con essa coobbligate.
Regolamento di Mediazione
- Al termine di ciascun incontro del procedimento di Mediazione, il Mediatore redigerà il relativo verbale, lo leggerà integralmente ai presenti e lo farà sottoscrivere alle parti e agli Avvocati che le assistono, quindi chiuderà l’incontro sottoscrivendo lui stesso il verbale e depositandolo presso la segreteria di INMEDIAR.
Qualora un presente fosse impossibilitato a firmare o non intendesse farlo, il Mediatore ne darà atto a verbale.
Art. 9: Svolgimento della Mediazione e poteri del Mediatore
- Il Mediatore è libero di condurre la Mediazione nel modo che ritiene più opportuno, tenendo in considerazione le circostanze del caso, la volontà delle parti e la necessità di trovare una rapida soluzione della lite, anche disponendo, ove necessario, rinvii del procedimento ad altro orario o ad altro giorno; il Mediatore non ha, in ogni caso, il potere di imporre alle parti alcuna soluzione.
Il Mediatore potrà tenere incontri congiunti e separati con le parti e con i loro Avvocati, assistenti o periti di parte.
Se non espressamente autorizzata, per iscritto, da tutte le parti, non viene eseguita alcuna forma di registrazione o verbalizzazione dei vari incontri.
Regolamento di Mediazione
- Il Mediatore potrà:
- svolgere del tutto o in parte la Mediazione tramite piattaforma telematica sicura, nel rispetto dell’art. 8-bis del D.Lgs. 28/2010 modificato dal D.Lgs. 149/2022 e nei modi indicati dal Regolamento della Mediazione in modalità telematica (Allegato B);
- avvalersi, in caso di controversie che richiedano specifiche competenze, dell’ausilio di consulenti, periti ed esperti, iscritti negli albi dei Tribunali;
- formulare, ove lo ritenga opportuno, una proposta conciliativa ai sensi e per gli effetti dell’art.11 del D.Lgs. 28/2010, anche in caso di mancata partecipazione di una o più parti al procedimento di Mediazione;
- disporre, per giustificati motivi, su richiesta di una o più parti partecipanti o che abbiano aderito alla Mediazione, rinvii degli incontri già fissati, ove le altre parti partecipanti o aderenti non si oppongano;
- disporre, ove lo ritenga utile e opportuno, con il consenso scritto di tutte le parti partecipanti o aderenti al procedimento e con l’autorizzazione del responsabile di INMEDIAR, che il primo incontro o gli incontri successivi vengano tenuti in un luogo diverso dalla sede prevista per lo svolgimento della Mediazione.
Regolamento di Mediazione
- È facoltà delle parti presenti, nel corso del procedimento di Mediazione, chiedere al Mediatore di verbalizzare una propria proposta conciliativa rivolta ad altra parte.
La proposta conciliativa potrà essere rivolta anche a parti assenti o che non abbiano comunque aderito al procedimento; in questo caso, il verbale con la proposta verrà trasmesso, a spese della proponente, alla parte assente destinataria della proposta.
In caso di accettazione della proposta conciliativa, le parti saranno tenute in solido al pagamento delle somme previste dall’art. 18 del presente Regolamento; qualora la parte destinataria non ne accettasse i contenuti ma comunicasse la sua intenzione o disponibilità a tentare di addivenire a un diverso accordo con la parte proponente, INMEDIAR convocherà le parti a un nuovo incontro.
Regolamento di Mediazione
- Sentite le parti, INMEDIAR può nominare un Mediatore diverso da colui che ha condotto la Mediazione per verbalizzare una proposta conciliativa che produca gli effetti previsti dalla Legge.
Regolamento di Mediazione
- La Mediazione potrà essere condotta anche da due o più Comediatori; al Mediatore e ai Comediatori potranno essere affiancati, in qualsiasi momento, uno o più Mediatori ausiliari, con compito di ausilio al Mediatore o ai Comediatori incaricati, senza oneri aggiuntivi per le parti.
Art. 10: Tirocinio dei Mediatori
- In conformità dell’art. 8 del D.M. 180/2010 come modificato dal D.M. 145/2011 il responsabile di INMEDIAR, compatibilmente con le esigenze e le richieste delle parti, predisporrà le misure più idonee per consentire il tirocinio assistito dei Mediatori, in conformità al Regolamento del tirocinio assistito INMEDIAR, allegato al presente Regolamento e disponibile sul sito internet www.inmediar.it.
Regolamento di Mediazione
- Al procedimento di Mediazione potranno assistere uno o più Mediatori tirocinanti, ai sensi del D.M. 180/2010 come modificato dal D.M. 145/2011; i tirocinanti saranno sottoposti agli stessi obblighi di riservatezza dei Mediatori incaricati del procedimento di Mediazione, e le parti potranno opporsi alla presenza di uno o più di essi al procedimento motivando la loro opposizione.
Art. 11: Presenza delle parti, loro rappresentanza e assistenza da parte degli Avvocati
- Ciascuna parte deve partecipare al procedimento di Mediazione personalmente e alle persone giuridiche è richiesto di partecipare alla Mediazione tramite il legale rappresentante o un procuratore munito dei più ampi poteri negoziali necessari per risolvere la controversia; ai sensi dell’art. 8, comma 4, del D.Lgs. 28/2010 come modificato dal D.Lgs. 149/2022, la partecipazione al procedimento tramite delegati è consentita esclusivamente per giustificati motivi.
Il delegato o il procuratore che rappresentano la parte devono essere pienamente a conoscenza dei fatti e aver ricevuto espresso incarico di partecipare alla procedura di Mediazione, con lealtà e buona fede, al fine di tentare la conciliazione della controversia: a tale scopo il rappresentante dovrà essere munito di ogni potere necessario, senza alcuna riserva o limitazione e all’inizio dell’incontro, dovrà dichiarare le motivazioni del conferimento della delega e i propri poteri di rappresentanza, di cui il Mediatore darà atto a verbale.
Regolamento di Mediazione
- Ciascuna parte può farsi assistere da una o più persone di propria fiducia, in un numero massimo che dovrà comunque risultare, su valutazione del Mediatore, funzionale al corretto svolgimento del procedimento di Mediazione.
Regolamento di Mediazione
- L’assistenza da parte di un Avvocato è obbligatoria nel caso di Mediazione su materie di cui all’art. 5 comma 1-bis del D.Lgs. 28/2010 o disposta dal giudice ai sensi del comma 2 del predetto articolo; le parti dovranno pertanto partecipare con l’assistenza di un Avvocato al primo incontro e a tutti gli incontri successivi fino al termine del procedimento.
Regolamento di Mediazione
- Nella Mediazione cosiddetta “facoltativa”, ovvero non rientrante nei casi di cui al comma precedente, le parti potranno partecipare anche senza l’assistenza di un Avvocato, ma avranno comunque la facoltà di avvalersene anche a procedimento in corso.
In particolare, le parti potranno farsi assistere dai rispettivi Avvocati anche solo nella fase conclusiva del procedimento, al fine di far da essi sottoscrivere il contenuto dell’accordo conciliativo e certificarne la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12 del succitato decreto.
Regolamento di Mediazione
- Anche quando non espressamente prevista dalle normative vigenti, l’assistenza da parte di un Avvocato è fortemente consigliata, in modo particolare per le controversie complesse o di valore superiore a € 100.000,00.
Art. 12: Conclusione della Mediazione
- La Mediazione si considera conclusa quando:
- tutte le parti istanti abbiano rinunciato al procedimento di Mediazione;
- nessuna delle parti chiamate abbia aderito alla Mediazione e la parte istante ne abbia chiesta la conclusione;
- le parti che partecipano alla Mediazione abbiano abbandonato il procedimento;
- sia stato raggiunto fra le parti un accordo per iscritto;
- sia stato redatto un verbale di conclusione del procedimento di Mediazione a norma di Legge.
Regolamento di Mediazione
- Il Mediatore può inoltre aggiornare la Mediazione affinché le parti possano analizzare specifiche proposte, raccogliere nuove informazioni o per qualsiasi altra ragione ritenuta idonea ad agevolare la continuazione del tentativo.
La Mediazione potrà riprendere in seguito su accordo delle parti.
Regolamento di Mediazione
- Al termine di ogni Mediazione ciascuna parte che abbia partecipato al procedimento riceverà la Scheda di valutazione (Allegato D), che consentirà di esprimere la propria valutazione del servizio e sarà anche liberamente scaricabile dal sito internet www.inmediar.it.
La scheda, integralmente compilata e sottoscritta dalla parte, dovrà essere trasmessa a INMEDIAR tramite fax al numero 0774 19.20.424 o a mezzo posta elettronica all’indirizzo inmediar@inmediar.it.
Regolamento di Mediazione
- Alla chiusura del procedimento di Mediazione il Mediatore è tenuto a depositare presso la segreteria di INMEDIAR, tramite p.e.c. se in formato elettronico o tramite invio per raccomandata A/R se in formato cartaceo, tutti i verbali relativi al procedimento, muniti delle sottoscrizioni dei partecipanti (parti, Avvocati e Mediatore) e delle eventuali attestazioni di impossibilità o rifiuto a sottoscrivere.
La segreteria rilascerà tali verbali alle parti che ne facciano richiesta, fatta salva la facoltà di INMEDIAR di non consegnarli a chi non avesse integralmente saldato tutte le spettanze dovute.
Art. 13: Accordo
- Per accordo si intende un qualsiasi accordo stragiudiziale di natura conciliativa o transattiva, patrimoniale o non patrimoniale –anche se parziale o sottoposto a termini o condizioni– che venga concluso fra le parti del procedimento di Mediazione o fra alcune di esse, successivamente all’avvio del procedimento stesso, durante o dopo le sessioni di Mediazione, in modo da estinguere, anche parzialmente, la controversia oggetto di Mediazione.
Regolamento di Mediazione
- Qualsiasi accordo raggiunto al termine del procedimento di Mediazione non è giuridicamente vincolante se non è redatto in forma scritta e firmato dalle parti, o in nome e per conto di esse da un loro rappresentante munito dei relativi poteri.
Regolamento di Mediazione
- Nelle Mediazioni volontarie il Mediatore informerà le parti che un accordo conciliativo privo della sottoscrizione degli Avvocati che le assistono non avrà valore esecutivo se non dopo che sia stato omologato dal Presidente del Tribunale territorialmente competente.
Regolamento di Mediazione
- Gli Avvocati che assistono le parti, sottoscrivendo l’accordo, ne certificano la rispondenza formale alle norme imperative, all’ordine pubblico e al buon costume, assumendosene ogni responsabilità ed esonerando pertanto il Mediatore da ogni responsabilità in merito nei confronti delle parti e dei terzi.
Regolamento di Mediazione
- Sarà dovere e responsabilità degli Avvocati rendere edotti i propri assistiti delle conseguenze giuridiche dell’accordo e consigliarli in merito ai suoi contenuti; gli Avvocati dovranno in ogni caso rispettare la volontà dei propri assistiti e non potranno esimersi dalla sottoscrizione del verbale conclusivo e dell’accordo se non per la mancanza dei requisiti formali.
Art. 14: Mancato accordo
- Qualora non si pervenga a un accordo, il Mediatore verbalizza il mancato accordo e l’eventuale mancata partecipazione delle parti.
Regolamento di Mediazione
- In caso di mancata accettazione della proposta del Mediatore, il verbale è emesso decorsi 10 giorni dalla scadenza del termine per la comunicazione dell’accettazione della proposta.
Regolamento di Mediazione
- Il verbale di mancato accordo o di mancata partecipazione può essere sottoscritto, in casi eccezionali, da un Mediatore di INMEDIAR diverso da quello nominato, su incarico del responsabile di INMEDIAR.
Art. 15: Responsabilità delle parti
- Le parti sono responsabili esclusive, esonerando il Mediatore e INMEDIAR da qualsiasi responsabilità, in merito:
- alla corretta determinazione del valore della controversia;
- al reperimento e alla corretta indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;
- all’individuazione dei soggetti titolari dei diritti disponibili oggetto della controversia, e che devono quindi partecipare al procedimento, nonché alla loro capacità di agire al momento della partecipazione al procedimento;
- alla corretta indicazione dell’oggetto e delle ragioni della pretesa sull’istanza di Mediazione;
- alla correttezza formale e sostanziale di eventuali atti di delega o mandati di rappresentanza;
- alla correttezza di eventuali dichiarazioni in merito al gratuito patrocinio e di ogni altra dichiarazione fornita dalle parti a INMEDIAR o al Mediatore dal momento del deposito dell’istanza fino alla conclusione del procedimento;
- all’inesistenza di più domande relative alla stessa controversia.
Regolamento di Mediazione
- Ai sensi dell’art. 8 comma 1 del D.Lgs. 28/2010 e sue successive modifiche e integrazioni, la comunicazione della data, dell’ora e del luogo del primo incontro dovrà essere effettuata alle parti invitate con un mezzo idoneo ad assicurarne l’avvenuta ricezione, anche a cura della parte istante. INMEDIAR non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all’atto del deposito dell’istanza e che non siano riconducibili a suo comportamento negligente.
Regolamento di Mediazione
- Le parti e gli Avvocati che le assistono, sottoscrivendo il verbale di Mediazione, verificano la correttezza dei suoi contenuti ed esonerano il Mediatore e INMEDIAR da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali errori od omissioni.
Art. 16: Riservatezza
- Tutte le informazioni, gli appunti, le relazioni e altri documenti inerenti la richiesta di avvio della Mediazione, o utilizzati durante la stessa, sono riservati.
Regolamento di Mediazione
- I documenti prodotti dalle parti con l’istanza, con l’adesione o durante il procedimento di Mediazione, possono essere comunicati alle altre parti aderenti, con l’eccezione di quelli riportanti la dicitura “RISERVATO AL MediatorE”.
Regolamento di Mediazione
- Il Mediatore e chiunque presti il proprio servizio all’interno di INMEDIAR non possono essere obbligati a comunicare ad alcun altro quanto indicato nei precedenti commi 1 e 2, a testimoniare o comunque a produrre elementi di prova riguardanti la Mediazione in qualsiasi procedimento giurisdizionale, arbitrale o di altra natura.
Regolamento di Mediazione
- Le parti e ogni altra persona presente alla Mediazione –inclusi gli Avvocati, gli assistenti, i tecnici, i consulenti e i Mediatori tirocinanti– sono tenuti a mantenere la massima riservatezza e a non fare affidamento su, o presentare come prova in qualsiasi procedimento arbitrale, giudiziale o di altra natura:
- proposte o offerte fatte da un’altra parte nel corso della Mediazione, quando tale parte non abbia acconsentito alla loro verbalizzazione e non le abbia sottoscritte;
- opinioni espresse, suggerimenti o ammissioni fatte da un’altra parte nel corso della Mediazione.
Regolamento di Mediazione
- Fatto salvo quanto previsto dal punto precedente, fatti, documenti, informazioni e ogni elemento ammissibile come prova in qualsiasi procedimento arbitrale, giudiziale o di altra natura, non divengono inammissibili a causa del loro utilizzo nell’ambito del procedimento di Mediazione.
Regolamento di Mediazione
- La previsione della riservatezza non si applica se, e nella misura in cui:
- tutte le parti vi consentano;
- per i documenti riguardanti un’unica parte, e da questa parte prodotti, qualora essa vi consenta;
- il Mediatore sia obbligato dalla Legge a non applicare il principio di riservatezza;
- il Mediatore ritenga ragionevolmente che esista il pericolo concreto di un pregiudizio alla vita o all’integrità di una persona se la previsione della riservatezza è applicata;
- il Mediatore ritenga ragionevolmente che esista il pericolo concreto di essere soggetto a un procedimento penale se la previsione della riservatezza è applicata, ovvero di fronte a fatti penalmente rilevanti.
Art. 17: Tenuta dell’archivio
- INMEDIAR potrà archiviare e conservare copia dei documenti inerenti il procedimento di Mediazione, ivi compresi i verbali e i documenti pervenuti in formato elettronico.
Regolamento di Mediazione
- Le parti, fino a tutti i tre anni successivi alla conclusione del procedimento di Mediazione, potranno chiedere a INMEDIAR copie della documentazione, previo pagamento delle spese di archiviazione e di segreteria, forfettariamente quantificate in € 2,50 a pagina oltre all’IVA in caso di richiesta di copie cartacee e di € 1,00 a pagina oltre all’IVA in caso di richiesta di invio delle copie in modalità telematica (posta elettronica o posta elettronica certificata).
Regolamento di Mediazione
- Trascorsi tre anni dalla conclusione del procedimento di Mediazione, INMEDIAR non sarà più tenuta alla conservazione della documentazione e dei relativi verbali, che potranno pertanto essere distrutti con procedure sicure.
Art. 18: Spese di Mediazione
- Le indennità dovute da ciascuna parte a INMEDIAR per la Mediazione comprendono le spese d’avvio del procedimento e le spese di Mediazione, determinate ai sensi dell’art. 16 del D.M. 180/2010.
Regolamento di Mediazione
- Gli importi indicati nella tabella A, allegata al D.M. 180/2010, potranno essere ridotti previo accordo fra INMEDIAR e le parti. Qualsiasi riduzione delle spese eventualmente accordata alle parti si intende vincolata al puntuale rispetto dei termini per il pagamento previsti dai successivi commi 5 e 6; in difetto, la parte che non abbia ottemperato entro i termini previsti sarà tenuta all’integrale pagamento delle indennità previste dalla tabella A, senza alcuna riduzione.
Regolamento di Mediazione - Nessun’altra somma, oltre a quelle riportate nella tabella A, sarà dovuta dalle parti a INMEDIAR, indipendentemente dalla durata del procedimento, con l’eccezione:
- delle spese d’avvio del procedimento;
- dell’IVA;
- delle spese documentate, sostenute da INMEDIAR, necessarie per lo svolgimento della Mediazione;
- di eventuali spese documentate, anticipate da INMEDIAR, relative ai compensi o a rimborsi spese di consulenti o periti nominati per la Mediazione;
Regolamento di Mediazione
- Con l’istanza di Mediazione, o con l’adesione al procedimento, le parti sono tenute a versare un acconto sulle spese di Mediazione pari a € 40,00 oltre IVA (pari a € 48,80) per il primo scaglione di valore della controversia e € 50,00 oltre IVA (pari a € 61,00) per tutti gli altri scaglioni. Per i procedimenti che si interrompono al primo incontro senza accordo conciliativo nessun’altra somma sarà richiesta a titolo di spese di Mediazione; per tutti i procedimenti che si concluderanno al primo incontro con accordo e per tutti i procedimenti che proseguiranno oltre il primo incontro andranno versate per intero, al termine del primo incontro di Mediazione, le spese di Mediazione dovute ai sensi del D.M. 180/2010 e sue successive modifiche e integrazioni, detraendo l’acconto versato.
Regolamento di Mediazione
- Al termine della Mediazione le parti sono tenute a saldare immediatamente ogni residua spettanza dovuta a INMEDIAR.
Regolamento di Mediazione
- Una volta instaurato il procedimento di Mediazione, il raggiungimento di un accordo conciliativo obbliga le parti al pagamento delle spese di Mediazione e delle maggiorazioni previste dall’art. 16 comma 4 del D.M. 180/2010 e sue successive modifiche e integrazioni.
Regolamento di Mediazione
- Salvo diverso accordo fra le parti, tutte le somme da versare a INMEDIAR per la Mediazione verranno fra esse ripartite in parti uguali, eccetto quelle imputabili a una parte specifica (quali, a titolo d’esempio, le spese per le comunicazioni alle altre parti o i costi delle sessioni di videoconferenza richieste dalla singola parte); tutte le somme, comunque, sono dovute in solido a INMEDIAR da ciascuna parte che abbia preso parte o che abbia aderito al procedimento, che potrà esserne chiamata all’integrale pagamento fatto salvo il diritto di ripetizione sulle parti inadempienti.
Regolamento di Mediazione
- Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, qualora il Mediatore si avvalga di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali, il loro compenso, posto a carico delle parti, verrà determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o diversamente concordato fra l’esperto e le parti. Tali spese non rientrano nella tabella.
Art. 19: Gratuito patrocinio
- Ove la Mediazione sia condizione di procedibilità, non sarà dovuta alcuna indennità a INMEDIAR dalla parte che si trovi nelle condizioni per l’ammissione del patrocinio a spese dello Stato.
Regolamento di Mediazione
- La valutazione dei requisiti di accesso al gratuito patrocinio non spetta a INMEDIAR, ma deve essere effettuata dagli Enti preposti (Consigli degli Ordini degli Avvocati).
Regolamento di Mediazione
- Per usufruire gratuitamente della Mediazione, la parte che ne ha diritto è tenuta a depositare presso la segreteria di INMEDIAR, prima dell’inizio del primo incontro di Mediazione e a pena di inammissibilità, copia del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso dal competente Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.
In alternativa, la parte avente diritto che non abbia ancora ottenuto il provvedimento da parte del C.O.A. potrà depositare apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al possesso dei requisiti di ammissione, con sottoscrizione autenticata da un Pubblico Ufficiale a ciò autorizzato o dal Mediatore incaricato e con allegata la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato rivolta al C.O.A. competente, impegnandosi a depositare il relativo provvedimento non appena lo avrà ottenuto o a versare le indennità di Mediazione dovute in caso di rigetto della domanda.
Regolamento di Mediazione
- Le spese vive, in ogni caso, dovranno essere versate anche dalla parte ammessa al patrocinio a carico dello Stato.
Art. 20: Ruolo del Mediatore in altri procedimenti
- Salvo diverso accordo scritto tra le parti, il Mediatore non può svolgere la funzione di arbitro o assumere incarichi quale assistente di parte, consulente tecnico o perito in un procedimento arbitrale connesso con la lite che costituisce l’oggetto della Mediazione.
Art. 21: Diritto di accesso e trattamento dei dati personali
- Durante il procedimento di Mediazione, le parti che hanno aderito o che partecipano alla Mediazione hanno diritto di accesso agli atti del relativo procedimento custoditi in apposito fascicolo debitamente registrato e numerato; sono escluse dal diritto di accesso le comunicazioni che le parti riservano al solo Mediatore, come dal precedente art. 16 comma 2 del presente Regolamento.
Regolamento di Mediazione
- L’accesso al fascicolo non potrà essere consentito alle parti prima che queste abbiano aderito alla Mediazione, salvo il caso in cui tale accesso sia stato autorizzato esplicitamente e per iscritto da tutte le parti istanti e da quelle che avessero eventualmente già aderito al procedimento.
Regolamento di Mediazione
- I dati raccolti da INMEDIAR sono trattati, anche tramite mezzi informatici, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n° 196, e successive modifiche.
Art. 22: Accordi ai sensi dell’art. 7, comma 2, lettera c) del D.M. 180/2010
- INMEDIAR potrà avvalersi delle strutture, del personale e dei Mediatori di altri Organismi di Mediazione con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di Mediazione, nonché di utilizzare i risultati delle negoziazioni paritetiche basate su protocolli di intesa tra le associazioni riconosciute ai sensi dell’art. 137 del Codice del Consumo e le imprese, o loro associazioni, e aventi per oggetto la medesima controversia.
Regolamento di Mediazione
- Le sedi di altri Organismi di Mediazione oggetto di accordo ai sensi dell’art. 7, comma 2, lettera c) del D.M. 180/2010 verranno elencate sul sito internet www.inmediar.it.
Art. 23: Interpretazione e applicazione delle norme
- Il Mediatore interpreta e applica le norme del Regolamento INMEDIAR per la parte relativa ai propri doveri e responsabilità. Tutte le altre regole procedurali sono interpretate e applicate da INMEDIAR.
Art. 24: Legge applicabile
- La Mediazione è regolata e produce gli effetti stabiliti dalla Legge applicabile in Italia.
Art. 25: Entrata in vigore
- Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal giorno 1° luglio 2023.