regolamento di mediazione
Regolamento di procedura dell’Organismo di Mediazione
approvato con P.D.G. Min. Giustizia del 5 febbraio 2015
Premessa
- L’Istituto Nazionale per la Mediazione e l’Arbitrato – INMEDIAR, di seguito denominato in breve “INMEDIAR”, è iscritto al n° 223 del Registro degli Organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia e amministra procedimenti di mediazione a fini conciliativi ai sensi della normativa vigente.
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- Nel presente regolamento verranno usate le seguenti denominazioni:
- per “Regolamento INMEDIAR” o “Regolamento” si intende il presente regolamento;
- per “responsabile di INMEDIAR” si intende il responsabile dell’Organismo di Mediazione;
- per “Mediazione” si intende il procedimento di mediazione a fini conciliativi;
- per “parte istante” si intende la parte che avvia il procedimento di mediazione;
- per “parte chiamata” si intende la parte invitata dalla parte istante a partecipare al procedimento di mediazione;
- per “incontro preliminare” si intende il primo incontro delle parti con il mediatore, ai sensi dell’art. 8, comma 1, del D.Lgs. 28/2010, come modificato dalla L. 9 agosto 2013, n. 98;
- per “procedura di mediazione” si intende il proseguimento del procedimento di mediazione oltre l’incontro preliminare.
- Allegati al Regolamento INMEDIAR sono:
- Allegato A: Tabella A – Spese di Mediazione ai sensi dell’art. 16 comma 4 del D.M. 180/2010;
- Allegato B: Regolamento della Mediazione in modalità telematica;
- Allegato C: Regolamento del tirocinio assistito INMEDIAR;
- Allegato D: Scheda di valutazione.
Art. 1: Applicazione del regolamento
- Il Regolamento INMEDIAR si applica alle Mediazioni delle controversie che le parti intendono risolvere bonariamente, in forza di una disposizione di legge, dell’invito di un giudice, di una clausola contrattuale ovvero di propria iniziativa.
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- Il Regolamento INMEDIAR si applica alle Mediazioni amministrate da INMEDIAR in relazione a controversie nazionali. Le controversie internazionali possono essere soggette ad altro regolamento.
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- In caso di sospensione o cancellazione di INMEDIAR dal Registro degli Organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia, le mediazioni in corso proseguono presso un Organismo di mediazione scelto congiuntamente dalle parti entro 15 giorni o, in mancanza di accordo entro tale termine, dalla prima fra di loro che si faccia parte diligente.
Art. 2: Avvio della Mediazione
- La parte in lite che intenda avviare la Mediazione dovrà:
a) presentare un’istanza di mediazione con una delle seguenti modalità:
-
- depositando o inviando a INMEDIAR, anche via fax o email, interamente compilato e sottoscritto, il modulo Istanza di mediazione (Modello F1), disponibile sul sito internet www.inmediar.it, allegando copia dei documenti d’identità delle parti istanti e:
- qualora le parti istanti o le parti invitate siano più di una, rispettivamente i modelli Altre parti istanti (Modello A1+) e Altre parti chiamate (Modello A2);
- il modello Informazioni complementari assicurazioni (Modello F2) per mediazioni che coinvolgono compagnie d’assicurazione;
- il modello Informazioni complementari banche (Modello F3) per mediazioni in materia di contratti bancari o finanziari;
- depositando o inviando a INMEDIAR, anche via fax o email, interamente compilato e sottoscritto, il modulo Istanza di mediazione (Modello F1), disponibile sul sito internet www.inmediar.it, allegando copia dei documenti d’identità delle parti istanti e:
-
- inviando una domanda scritta in forma libera, purché riportante tutti i contenuti dei sopra indicati modelli;
regolamento di mediazione - utilizzando la procedura on line di inoltro delle istanze –disponibile sul sito internet www.inmediar.it– e depositando, sottoscritta in tutte le sue parti, l’istanza precompilata prodotta dalla suddetta procedura e allegando, in caso di mediazioni che coinvolgono compagnie d’assicurazione, il Modello F2 oppure, in caso di mediazioni su contratti bancari o finanziari, il Modello F3;
- inviando una domanda scritta in forma libera, purché riportante tutti i contenuti dei sopra indicati modelli;
b) trasmettere a INMEDIAR prova dell’avvenuto pagamento delle spese di avvio o della documentazione di cui all’art. 19 del presente Regolamento.regolamento di mediazione
- L’istanza di mediazione deve contenere tutti gli elementi del modulo Istanza di mediazione (Modello F1) predisposto da INMEDIAR, e in particolar modo l’accettazione del Regolamento INMEDIAR e delle tariffe indicate all’art. 18 del Regolamento, l’oggetto della lite, il valore della controversia, le ragioni della pretesa, il Tribunale competente per la controversia, i riferimenti di tutte le parti coinvolte e, se nominati, degli avvocati che le rappresentano, i recapiti telefonici delle parti istanti, i recapiti delle parti chiamate cui inviare le comunicazioni e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 sulla protezione dei dati personali (GDPR).
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- La domanda di mediazione si considera perfezionata al momento del ricevimento, da parte di INMEDIAR, dei quanto indicato alle lettere a) e b) del precedente punto 1.
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- Le istanze di mediazione inviate alla segreteria di INMEDIAR dopo le ore 13.00 si considerano ricevute il primo giorno lavorativo successivo.
regolamento di mediazione - La segreteria di INMEDIAR verifica la completezza della domanda di attivazione e l’avvenuto pagamento delle spese. In mancanza di uno dei presupposti indicati ai commi precedenti, la segreteria invita il richiedente a provvedere al perfezionamento del deposito, tenendo in sospeso l’attivazione del procedimento di mediazione fino al perfezionamento del deposito dell’istanza, che consentirà l’attivazione del procedimento; decorso inutilmente il termine fissato, la segreteria provvederà, invece, all’archiviazione della pratica.
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- Il valore della lite è indicato nell’istanza di mediazione a norma del Codice di procedura civile.
Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, INMEDIAR decide il valore di riferimento, sino al limite di € 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all’esito della Mediazione il valore risultasse diverso, l’importo dell’indennità sarà dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento, secondo quanto previsto dal successivo art. 18 del presente regolamento.
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- La Mediazione dovrà avere una durata non superiore a 3 mesi dal deposito dell’istanza, salva la diversa volontà delle parti. In caso di ricorso alla Mediazione disposta dal giudice, il termine decorre dalla scadenza fissata dal giudice per il deposito dell’istanza.
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- INMEDIAR comunica l’avvenuta ricezione dell’istanza e ogni altro elemento necessario allo svolgimento del procedimento di mediazione, inclusa la convocazione delle parti chiamate. Le spese sostenute da INMEDIAR per la convocazione delle parti chiamate agli incontri di mediazione sono a carico delle parti. In ogni caso l’istante, in aggiunta all’Organismo, potrà farsene parte attiva, con ogni mezzo idoneo, per effettuare le comunicazioni alle altre parti.
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- Le comunicazioni fra le parti potranno avvenire con ogni mezzo, anche telematico, atto a garantire la riservatezza delle comunicazioni.
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- La Mediazione, su richiesta di parte e nelle sedi dove tale servizio sia disponibile, potrà avvenire anche attraverso procedure telematiche, su piattaforma predisposta in modo da garantire la sicurezza delle comunicazioni e il rispetto della riservatezza, secondo quanto previsto dal Regolamento di Mediazione in modalità telematica (Allegato B).
Art. 3: Luogo della Mediazione
- La Mediazione si svolge nelle sedi di INMEDIAR, ivi comprese le sedi distaccate e in convenzione ai sensi dell’art. 7, comma 2, lettera c) del D.M. 180/2010, il cui elenco è disponibile sul sito internet www.inmediar.it.
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- In deroga a quanto previsto dal precedente comma 1, lo svolgimento del procedimento di mediazione può avvenire in altro luogo più idoneo con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile di INMEDIAR.
Art. 4: Sezioni specializzate
- Sono istituite quattro Sezioni specializzate di mediatori, così denominate:
- Mediatori per la Salute, Sezione specializzata di mediatori generici e specializzati esperti in controversie in ambito sanitario;
- Mediatori per l’Impresa, Sezione specializzata di mediatori generici e specializzati esperti in controversie in ambito societario, commerciale e industriale, proprietà intellettuale, marchi e brevetti;
- Il Mediatore condominiale, Sezione specializzata di mediatori generici e specializzati esperti in materia di condominio;
- Mediatori per il Cittadino, Sezione specializzata di mediatori generici e specializzati esperti in materia di consumo e controversie con le Pubbliche Amministrazioni.
Art. 5: Scelta e nomina del mediatore
- Per ciascun caso, il responsabile di INMEDIAR nomina il mediatore, previa verifica della sussistenza dei requisiti di imparzialità, indipendenza e terzietà, tra quelli inseriti nell’elenco dei mediatori INMEDIAR.
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- Le parti hanno la facoltà di indicare congiuntamente il mediatore, ai fini della sua eventuale nomina.
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- Nella designazione del mediatore, il responsabile di INMEDIAR preferisce quelli la cui formazione culturale o universitaria e la cui esperienza e competenza professionale consentano una migliore comprensione dei casi.
I mediatori e le loro qualifiche professionali sono pubblicati sul sito www.inmediar.it.
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- Per le controversie di particolare complessità, tenuto conto della disponibilità di ciascun mediatore, sono privilegiati nell’ordine:
- i mediatori iscritti a una Sezione specializzata correlata alla materia oggetto di controversia;
- i formatori per i moduli teorici e/o pratici della mediazione;
- i docenti universitari in materie che hanno a oggetto il caso di mediazione, gli avvocati di comprovata esperienza nella materia oggetto di mediazione e gli altri professionisti che svolgono una professione correlata alla materia oggetto di mediazione;
- i laureati in giurisprudenza o in materie correlate con la controversia da trattare;
- gli altri laureati con esperienza specifica nella conduzione di mediazioni nella materia della controversia.
- Al mediatore incaricato per la mediazione potranno essere affiancati, in qualsiasi momento, uno o più comediatori, ovvero mediatori ausiliari, con compito di ausilio al mediatore incaricato, senza oneri aggiuntivi per le parti.
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- A parità di altre condizioni e per le controversie che non richiedono una preparazione specifica, il criterio adottato dal responsabile di INMEDIAR per la nomina è la turnazione.
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- Per ogni affare di mediazione, ai sensi dell’art. 14 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 28/2010 il mediatore, ovvero i comediatori e i mediatori ausiliari incaricati, con l’accettazione dell’incarico, dovranno sottoscrivere e inviare a INMEDIAR:
- una dichiarazione scritta d’indipendenza e d’imparzialità;
- una dichiarazione scritta di accettazione del presente regolamento e del Codice etico dei mediatori INMEDIAR;
- una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sul pieno possesso, al momento dell’accettazione dell’incarico e fino alla sua durata prevista, di tutti i requisiti richiesti ai mediatori dalla normativa vigente;
- una dichiarazione scritta di non incorrere nei casi di incompatibilità previsti dall’art. 14 bis del D.M. 180/2010 come modificato dal D.M. 139/2014.
Al mediatore è fatto obbligo, inoltre, di informare immediatamente INMEDIAR e le parti delle ragioni di possibile pregiudizio all’imparzialità nello svolgimento della mediazione.
Art. 6: Adesione al procedimento di mediazione
- La parte chiamata potrà aderire alla Mediazione:
- inviando a INMEDIAR, dopo averlo interamente compilato e sottoscritto, l’apposito modulo Adesione alla mediazione (Modello D1) disponibile sul sito internet www.inmediar.it o altra comunicazione scritta della propria volontà di aderire, almeno due giorni prima dell’incontro fissato, con allegate le prove dell’avvenuto pagamento delle spese di avvio della Mediazione;
- presentandosi al primo incontro con il mediatore (“incontro preliminare”) e provando, prima del suo inizio, l’avvenuto pagamento delle spese di avvio della Mediazione.
- L’adesione al procedimento di mediazione si perfeziona con il versamento delle spese d’avvio del procedimento.
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- Aderendo alla mediazione in uno dei modi descritti al precedente comma 1, la parte chiamata si impegna al pagamento di tutte le spese e altri oneri, se previsti e ove non espressamente vietati dalle norme, relativi all’incontro preliminare con il mediatore.
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- La parte chiamata che non abbia aderito alla mediazione non potrà partecipare agli incontri, né rilasciare dichiarazioni, né visionare documentazione, né depositare atti o documenti per il mediatore, né proporre domande e eccezioni o chiedere rinvii degli incontri già fissati senza preventiva autorizzazione delle altre parti, del mediatore e del responsabile di INMEDIAR.
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- La parte che abbia avuto un legittimo impedimento a aderire al procedimento, oppure che non abbia potuto aderire per cause di forza maggiore o per non aver ricevuto comunicazione dell’incontro preliminare, potrà depositare la documentazione provante tali cause ostative. Il mediatore, sentita la parte istante, fisserà un nuovo incontro preliminare, affinché la parte chiamata possa aderire al procedimento.
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- In caso di mancata adesione della parte chiamata in uno dei modi previsti dal comma 1 del presente articolo, il mediatore ne verbalizzerà la mancata partecipazione al procedimento di mediazione.
Art. 7: Indipendenza, imparzialità e sostituzione del mediatore
- Il mediatore nominato e gli eventuali comediatori o mediatori ausiliari sono tenuti a sottoscrivere, al momento dell’accettazione dell’incarico, una dichiarazione d’indipendenza e imparzialità, con esplicito riferimento al Codice europeo di condotta per mediatori.
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- Successivamente, il mediatore comunica al responsabile di INMEDIAR e alle parti qualsiasi interesse personale o economico sopravvenuto di cui è a conoscenza che potrebbe essere motivo di eventuale pregiudizio all’imparzialità della Mediazione.
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- Il responsabile di INMEDIAR, a seguito di tale comunicazione o in ogni altra circostanza in cui il mediatore comunichi di non poter prestare la propria opera, provvede alla sua sostituzione, eventualmente sentite le parti.
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- In casi eccezionali, il responsabile di INMEDIAR può sostituire il mediatore, anche successivamente all’inizio della Mediazione, con altro mediatore di pari esperienza, iscritto al proprio Elenco dei mediatori.
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- Su istanze di sostituzione in Mediazioni svolte dal responsabile di INMEDIAR, deciderà il Presidente di INMEDIAR.
Art. 8: Il procedimento di mediazione
- Il procedimento di mediazione si divide in due fasi:
- il primo incontro con il mediatore o incontro preliminare, svolto dal mediatore ai sensi dell’art. 8 comma 1 del D.Lgs. 28/2010 modificato dalla L. 98/2013;
- la procedura di mediazione o fase negoziale del procedimento, nella quale le parti negoziano fra loro alla ricerca di un accordo conciliativo, avvalendosi dell’attività del mediatore.
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- La Mediazione inizia con l’incontro preliminare, durante il quale il mediatore, ai sensi dell’art. 8, comma 1, del sopra citato decreto, “chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento”.
Nel caso positivo il mediatore emetterà un verbale che sancisce il termine dell’incontro preliminare e l’inizio della procedura di mediazione (verbale d’incontro preliminare positivo), riportante la valutazione espressa dalle parti; in quel momento inizierà la fase negoziale stessa, che proseguirà senza alcuna sospensione, salvo rinvio concordato con le parti.
L’emissione, da parte del mediatore, del verbale d’incontro preliminare positivo obbliga le parti all’immediato pagamento di tutte le indennità di mediazione previste dall’art. 18 del presente regolamento.
Qualora invece emergessero, a seguito della valutazione espressa da una o più parti, eventuali cause oggettive che ostino all’inizio della procedura di mediazione, il procedimento verrà chiuso e il mediatore redigerà un verbale (verbale d’incontro preliminare negativo) sul quale indicherà quali parti si siano espresse positivamente e quali negativamente sulla possibilità di proseguire la Mediazione, riportandone sinteticamente le motivazioni.
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- Nel caso in cui pervenisse a INMEDIAR una richiesta di differimento del primo incontro con il mediatore (“incontro preliminare”), il responsabile di INMEDIAR, sentite le altre parti del procedimento (istanti o che abbiano aderito), valuterà la possibilità di fissare una nuova data, da comunicarsi a tutte le parti.
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- Qualora nessuna fra le parti chiamate avesse aderito alla Mediazione o non si fosse presentata al primo incontro senza giustificato motivo, il mediatore redigerà un verbale di mancata adesione.
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- In caso di assenza della parte istante l’incontro preliminare non potrà tenersi, se non in presenza di una comunicazione dell’intenzione della parte istante di proseguire con il procedimento di mediazione, resa tramite un delegato della parte istante assente o l’avvocato che l’assiste.
In tal caso il mediatore chiuderà l’incontro preliminare e formerà un processo verbale indicando le dichiarazioni di assenso a proseguire la mediazione rese dal delegato e/o dall’avvocato che assiste la parte.
Il mediatore farà sottoscrivere il verbale a tutte le parti presenti, agli avvocati e agli eventuali delegati, e fisserà un nuovo incontro per proseguire con la fase negoziale del procedimento di mediazione, avvertendo il delegato, o l’avvocato che assiste la parte, che la parte istante sarà tenuta a parteciparvi.
La parte che abbia dichiarato per iscritto o tramite delegato la propria volontà di proseguire l’incontro di mediazione, sarà comunque obbligata al pagamento delle indennità di mediazione previste dall’art. 18 del presente regolamento.
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- Essendo le parti obbligate in solido ai pagamenti previsti dall’art. 18 del presente regolamento, la parte che non sia in regola con i pagamenti non potrà essere ammessa agli incontri di mediazione se non previa autorizzazione delle altre parti presenti, con essa coobbligate.
regolamento di mediazione
- Al termine dell’incontro preliminare, il mediatore depositerà il relativo verbale di chiusura presso la segreteria di INMEDIAR.
Art. 9: Svolgimento della Mediazione e poteri del mediatore
- Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 8 del presente regolamento, il mediatore è libero di condurre la Mediazione nel modo che ritiene più opportuno, tenendo in considerazione le circostanze del caso, la volontà delle parti e la necessità di trovare una rapida soluzione della lite, anche disponendo, ove necessario, rinvii del procedimento ad altro orario o ad altro giorno; il mediatore non ha, in ogni caso, il potere di imporre alle parti alcuna soluzione.
Il mediatore potrà tenere incontri congiunti e separati con le parti e con i loro avvocati, assistenti o periti di parte.
Se non espressamente autorizzata, per iscritto, da tutte le parti, non viene eseguita alcuna forma di registrazione o verbalizzazione dei vari incontri.
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- Sentite le parti che partecipano al procedimento di mediazione, il mediatore potrà:
- svolgere del tutto o in parte la Mediazione tramite piattaforma telematica sicura, nei modi indicati dal Regolamento della Mediazione in modalità telematica (Allegato B);
- avvalersi, in caso di controversie che richiedano specifiche competenze, dell’ausilio di consulenti, periti ed esperti, iscritti negli albi dei Tribunali;
- formulare una proposta conciliativa ai sensi e per gli effetti dell’art.11 del D.Lgs. 28/2010, anche in caso di mancata partecipazione di una o più parti al procedimento di mediazione;
- disporre, per giustificati motivi, su richiesta di una o più parti partecipanti o che abbiano aderito alla Mediazione, rinvii degli incontri già fissati, ove le altre parti partecipanti o aderenti non si oppongano;
- disporre, ove lo ritenga utile e opportuno, con il consenso scritto di tutte le parti partecipanti o aderenti al procedimento e con l’autorizzazione del responsabile di INMEDIAR, che l’incontro preliminare o gli incontri successivi vengano tenuti in un luogo diverso dalla sede prevista per lo svolgimento della Mediazione.
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- Nel corso del procedimento di mediazione, è facoltà delle parti presenti chiedere al mediatore di verbalizzare una propria proposta conciliativa rivolta ad altra parte.
La proposta conciliativa potrà essere rivolta anche a parti assenti o che non abbiano comunque aderito al procedimento; in questo caso, il verbale con la proposta verrà trasmesso, a spese della proponente, alla parte assente destinataria della proposta.
In caso di accettazione, le parti saranno tenute in solido al pagamento delle somme previste dall’art. 18 del presente regolamento.
Qualora la parte destinataria non ne accettasse i contenuti ma comunicasse la sua intenzione o disponibilità a tentare di addivenire a un diverso accordo con la parte proponente, INMEDIAR convocherà le parti a un nuovo incontro.
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- Sentite le parti, INMEDIAR può nominare un mediatore diverso da colui che ha condotto la Mediazione per verbalizzare una proposta conciliativa che produca gli effetti previsti dalla Legge.
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- La Mediazione potrà essere condotta anche da due o più comediatori; al mediatore e ai comediatori potranno essere affiancati, in qualsiasi momento, uno o più mediatori ausiliari, con compito di ausilio al mediatore o ai comediatori incaricati, senza oneri aggiuntivi per le parti.
regolamento di mediazione
- Al procedimento di mediazione potranno assistere uno o più mediatori tirocinanti, ai sensi del D.M. 180/2010 come modificato dal D.M. 145/2011; i tirocinanti saranno sottoposti agli stessi obblighi di riservatezza dei mediatori incaricati del procedimento di mediazione, e le parti potranno opporsi alla presenza di uno o più di essi al procedimento motivando la loro opposizione.
Art. 10: Tirocinio dei mediatori
- In conformità dell’art. 8 del D.M. 180/2010 come modificato dal D.M. 145/2011 il responsabile di INMEDIAR, compatibilmente con le esigenze e le richieste delle parti, predisporrà le misure più idonee per consentire il tirocinio assistito dei mediatori, in conformità al Regolamento del tirocinio assistito INMEDIAR, allegato al presente regolamento e disponibile sul sito internet www.inmediar.it.
Art. 11: Presenza delle parti, loro rappresentanza e assistenza da parte degli avvocati
- Ciascuna parte deve partecipare al procedimento di mediazione personalmente e alle persone giuridiche è richiesto di partecipare alla Mediazione tramite il legale rappresentante o un procuratore munito di tutti i poteri negoziali (procura ad negotia), necessari per risolvere la controversia; la partecipazione al procedimento di mediazione per il tramite di delegati è consentita solo per gravi e giustificati motivi.
Il delegato o il procuratore devono aver ricevuto dalla parte espresso incarico di partecipare alla procedura di mediazione per tentare la conciliazione della controversia, senza riserve o limitazioni in proposito.
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- Ciascuna parte può farsi assistere da una o più persone di propria fiducia, in un numero massimo che dovrà comunque risultare, su valutazione del mediatore, funzionale al corretto svolgimento del procedimento di mediazione.
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- L’assistenza da parte di un avvocato è obbligatoria nel caso di Mediazione su materie di cui all’art. 5 comma 1-bis del D.Lgs. 28/2010 o disposta dal giudice ai sensi del comma 2 del predetto articolo; le parti dovranno pertanto partecipare con l’assistenza di un avvocato al primo incontro e agli incontri successivi fino al termine del procedimento.
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- Nella Mediazione cosiddetta “facoltativa”, ovvero non rientrante nei casi di cui al comma precedente, le parti potranno partecipare anche senza l’assistenza di un avvocato, ma avranno comunque la facoltà di avvalersene anche a procedimento in corso.
In particolare, le parti potranno farsi assistere dai rispettivi avvocati anche solo nella fase conclusiva del procedimento, al fine di far da essi sottoscrivere il contenuto dell’accordo conciliativo e certificarne la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12 del succitato decreto.
regolamento di mediazione
- Anche quando non espressamente prevista dalle normative vigenti, l’assistenza da parte di un avvocato è fortemente consigliata, in modo particolare per le controversie complesse o di valore superiore a € 100.000,00.
Art. 12: Conclusione della Mediazione
- La Mediazione si considera conclusa quando:
- tutte le parti istanti abbiano rinunciato al procedimento di mediazione;
- nessuna delle parti chiamate abbia aderito alla Mediazione e la parte istante ne abbia chiesta la conclusione;
- al termine dell’incontro preliminare, dopo aver invitato le parti a esprimersi in merito alla possibilità di proseguire la Mediazione, non sia stato possibile proseguirla, secondo quanto disposto dall’art. 8, comma 1 del D.Lgs. 28/2010 come modificato dalla L. 98/2013;
- sia stato raggiunto fra le parti un accordo per iscritto;
- sia stato redatto un verbale di conclusione del procedimento di mediazione a norma di Legge.
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- Il mediatore può inoltre aggiornare la Mediazione affinché le parti possano analizzare specifiche proposte, raccogliere nuove informazioni o per qualsiasi altra ragione ritenuta idonea ad agevolare la continuazione del tentativo.
La Mediazione potrà riprendere in seguito su accordo delle parti.
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- Al termine di ogni Mediazione ciascuna parte che abbia partecipato al procedimento riceverà la Scheda di valutazione (Allegato D), che consentirà di esprimere la propria valutazione del servizio e sarà anche liberamente scaricabile dal sito internet www.inmediar.it.
La scheda, integralmente compilata e sottoscritta dalla parte, dovrà essere trasmessa a INMEDIAR tramite fax al numero 0774 19.20.424 o a mezzo posta elettronica all’indirizzo inmediar@inmediar.it.
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- Il mediatore depositerà tempestivamente tutti i verbali relativi al procedimento di Mediazione presso la segreteria di INMEDIAR.
La segreteria rilascerà tali verbali alle parti che ne facciano richiesta, fatta salva la facoltà di INMEDIAR di non consegnarli a chi non avesse integralmente saldato tutte le spettanze dovute.
Art. 13: Accordo
- Per accordo si intende un qualsiasi accordo stragiudiziale di natura conciliativa o transattiva, patrimoniale o non patrimoniale –anche se parziale o sottoposto a termini o condizioni– che venga concluso fra le parti del procedimento di mediazione o fra alcune di esse, successivamente all’avvio del procedimento stesso, durante o dopo le sessioni di Mediazione, in modo da estinguere, anche parzialmente, la controversia oggetto di Mediazione.
regolamento di mediazione
- Qualsiasi accordo raggiunto al termine del procedimento di mediazione non è giuridicamente vincolante se non è redatto in forma scritta e firmato dalle parti, o in nome e per conto di esse.
regolamento di mediazione
- Nelle mediazioni volontarie il mediatore informerà le parti che un accordo conciliativo privo della sottoscrizione degli avvocati che le assistono non avrà valore esecutivo se non dopo che sia stato omologato dal Presidente del Tribunale territorialmente competente.
regolamento di mediazione
- Gli avvocati che assistono le parti, sottoscrivendo l’accordo, ne certificano la rispondenza formale alle norme imperative, all’ordine pubblico e al buon costume, assumendosene ogni responsabilità ed esonerando pertanto il mediatore da ogni responsabilità in merito nei confronti delle parti e dei terzi.
regolamento di mediazione
- Sarà dovere e responsabilità degli avvocati rendere edotti i propri assistiti delle conseguenze giuridiche dell’accordo e consigliarli in merito ai suoi contenuti; essi dovranno in ogni caso rispettarne la volontà e non potranno esimersi dalla sottoscrizione del verbale conclusivo e dell’accordo se non per la mancanza dei requisiti formali.
Art. 14: Mancato accordo
- Qualora non si pervenga a un accordo, il mediatore verbalizza il mancato accordo o la mancata partecipazione.
regolamento di mediazione
- In caso di mancata accettazione della proposta del mediatore, il verbale è emesso decorsi 10 giorni dalla scadenza del termine per la comunicazione dell’accettazione della proposta.
regolamento di mediazione
- Il verbale di mancato accordo o di mancata partecipazione può essere sottoscritto, in casi eccezionali, da un mediatore di INMEDIAR diverso da quello nominato, su incarico del responsabile di INMEDIAR.
Art. 15: Responsabilità delle parti
- Le parti sono responsabili esclusive, esonerando il mediatore e INMEDIAR da qualsiasi responsabilità, in merito:
- alla corretta determinazione del valore della controversia;
- al reperimento e alla corretta indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;
- all’individuazione dei soggetti titolari dei diritti disponibili oggetto della controversia, e che devono quindi partecipare al procedimento, nonché alla loro capacità di agire al momento della partecipazione al procedimento;
- alla corretta indicazione dell’oggetto e delle ragioni della pretesa sull’istanza di mediazione;
- alla correttezza formale e sostanziale di eventuali atti di delega o mandati di rappresentanza;
- alla correttezza di eventuali dichiarazioni in merito al gratuito patrocinio e di ogni altra dichiarazione fornita dalle parti a INMEDIAR o al mediatore dal momento del deposito dell’istanza fino alla conclusione del procedimento;
- all’inesistenza di più domande relative alla stessa controversia.
regolamento di mediazione
- Ai sensi dell’art. 8 comma 1 del D.Lgs. 28/2010 e sue successive modifiche e integrazioni, la comunicazione della data, dell’ora e del luogo del primo incontro dovrà essere effettuata alle parti invitate con un mezzo idoneo ad assicurarne l’avvenuta ricezione, anche a cura della parte istante. INMEDIAR non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all’atto del deposito dell’istanza e che non siano riconducibili a suo comportamento negligente.
regolamento di mediazione
- Le parti e gli avvocati che le assistono, sottoscrivendo il verbale di mediazione, verificano la correttezza dei suoi contenuti, esonerando il mediatore e INMEDIAR da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali errori od omissioni.
Art. 16: Riservatezza
- Tutte le informazioni, gli appunti, le relazioni e altri documenti inerenti la richiesta di avvio della Mediazione, o utilizzati durante la stessa, sono riservati.
regolamento di mediazione
- I documenti prodotti dalle parti con l’istanza, con l’adesione o durante il procedimento di mediazione, possono essere comunicati alle altre parti aderenti, con l’eccezione di quelli riportanti la dicitura “RISERVATO AL MEDIATORE”.
regolamento di mediazione
- Il mediatore e chiunque presti il proprio servizio all’interno di INMEDIAR non possono essere obbligati a comunicare ad alcun altro quanto indicato nei precedenti commi 1 e 2, a testimoniare o comunque a produrre elementi di prova riguardanti la Mediazione in qualsiasi procedimento giurisdizionale, arbitrale o di altra natura.
regolamento di mediazione
- Le parti e ogni altra persona presente alla Mediazione –inclusi gli avvocati, gli assistenti, i tecnici, i consulenti e i mediatori tirocinanti– sono tenuti a mantenere la massima riservatezza e a non fare affidamento su, o presentare come prova in qualsiasi procedimento arbitrale, giudiziale o di altra natura:
- proposte o offerte fatte da un’altra parte nel corso della Mediazione, quando tale parte non abbia acconsentito alla loro verbalizzazione e non le abbia sottoscritte;
- opinioni espresse, suggerimenti o ammissioni fatte da un’altra parte nel corso della Mediazione.
regolamento di mediazione
- Fatto salvo quanto previsto dal punto precedente, fatti, documenti, informazioni e ogni elemento ammissibile come prova in qualsiasi procedimento arbitrale, giudiziale o di altra natura, non divengono inammissibili a causa del loro utilizzo nell’ambito del procedimento di mediazione.
regolamento di mediazione
- La previsione della riservatezza non si applica se, e nella misura in cui:
- tutte le parti vi consentano;
- per i documenti riguardanti un’unica parte, e da questa parte prodotti, qualora essa vi consenta;
- il mediatore sia obbligato dalla Legge a non applicare il principio di riservatezza;
- il mediatore ritenga ragionevolmente che esista il pericolo concreto di un pregiudizio alla vita o all’integrità di una persona se la previsione della riservatezza è applicata;
- il mediatore ritenga ragionevolmente che esista il pericolo concreto di essere soggetto a un procedimento penale se la previsione della riservatezza è applicata, ovvero di fronte a fatti penalmente rilevanti.
Art. 17: Tenuta dell’archivio
- INMEDIAR potrà archiviare e conservare copia dei documenti inerenti il procedimento di mediazione, ivi compresi i verbali e i documenti pervenuti in formato elettronico.
regolamento di mediazione
- Le parti, fino a tutti i tre anni successivi alla conclusione del procedimento di mediazione, potranno chiedere a INMEDIAR copie della documentazione, previo pagamento delle spese di archiviazione e di segreteria, forfettariamente quantificate in € 2,50 a pagina oltre all’IVA in caso di richiesta di copie cartacee e di € 1,00 a pagina oltre all’IVA in caso di richiesta di invio delle copie in modalità telematica (posta elettronica o posta elettronica certificata).
regolamento di mediazione
- Trascorsi tre anni dalla conclusione del procedimento di mediazione, INMEDIAR non sarà più tenuta alla conservazione della documentazione e dei relativi verbali, che potranno pertanto essere distrutti con procedure sicure.
Art. 18: Spese di mediazione
- Le indennità dovute da ciascuna parte a INMEDIAR per la Mediazione comprendono le spese d’avvio del procedimento e le spese di Mediazione.
regolamento di mediazione
- Le indennità sono determinate ai sensi dell’art. 16 del D.M. 180/2010.
regolamento di mediazione
- Gli importi indicati nella tabella A, allegata al D.M. 180/2010, potranno essere ridotti previo accordo fra INMEDIAR e le parti. Qualsiasi riduzione delle spese eventualmente accordata alle parti si intende vincolata al puntuale rispetto dei termini per il pagamento previsti dai successivi commi 5 e 6; in difetto, la parte che non abbia ottemperato entro i termini previsti sarà tenuta all’integrale pagamento delle indennità previste dalla tabella A, senza alcuna riduzione.
regolamento di mediazione - Nessun’altra somma, oltre a quelle riportate nella tabella A, sarà dovuta dalle parti a INMEDIAR, indipendentemente dalla durata del procedimento, con l’eccezione:
- delle spese d’avvio del procedimento;
- dell’IVA;
- delle spese documentate, sostenute da INMEDIAR, necessarie per lo svolgimento della Mediazione;
- di eventuali spese documentate, anticipate da INMEDIAR, relative ai compensi o a rimborsi spese di consulenti o periti nominati per la Mediazione;
regolamento di mediazione
- Le spese di mediazione sono corrisposte per intero prima dell’inizio della fase negoziale del procedimento di mediazione. Qualora non fossero corrisposte almeno in misura non inferiore alla metà, non sarà dato seguito al procedimento.
In ogni caso nelle ipotesi di cui all’art. 5 comma 1-bis e comma 2 del D.Lgs. 28/2010, il mediatore non può rifiutarsi di svolgere la mediazione; le indennità in ogni caso dovranno essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale.
regolamento di mediazione
- Al termine della Mediazione le parti sono tenute a saldare immediatamente ogni residua spettanza dovuta a INMEDIAR.
regolamento di mediazione
- Il raggiungimento di un accordo conciliativo durante il primo incontro del procedimento o gli incontri successivi obbliga le parti al pagamento delle spese di Mediazione e delle maggiorazioni previste dall’art. 16 comma 4 del D.M. 180/2010.
regolamento di mediazione
- Salvo diverso accordo fra le parti, tutte le somme da versare a INMEDIAR per la Mediazione verranno fra esse ripartite in parti uguali, eccetto quelle imputabili a una parte specifica (quali, a titolo d’esempio, le spese per le comunicazioni alle altre parti o i costi delle sessioni di videoconferenza richieste dalla singola parte); tutte le somme, comunque, sono dovute in solido a INMEDIAR da ciascuna parte che abbia preso parte o che abbia aderito al procedimento, che potrà esserne chiamata all’integrale pagamento fatto salvo il diritto di ripetizione sulle parti inadempienti.
regolamento di mediazione
- Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, qualora il mediatore si avvalga di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali, il loro compenso, posto a carico delle parti, verrà determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o diversamente concordato fra l’esperto e le parti. Tali spese non rientrano nella tabella.
Art. 19: Ruolo del mediatore in altri procedimenti
- Salvo diverso accordo scritto tra le parti, il mediatore non può svolgere la funzione di arbitro o assumere incarichi quale assistente di parte, consulente tecnico o perito in un procedimento arbitrale connesso con la lite che costituisce l’oggetto della Mediazione.
Art. 20: Diritto di accesso e trattamento dei dati personali
- Durante il procedimento di mediazione, le parti che hanno aderito o che partecipano alla Mediazione hanno diritto di accesso agli atti del relativo procedimento custoditi in apposito fascicolo debitamente registrato e numerato; sono escluse dal diritto di accesso le comunicazioni che le parti riservano al solo mediatore, come dal precedente art. 16 comma 2 del presente regolamento.
regolamento di mediazione
- L’accesso al fascicolo non potrà essere consentito alle parti prima che queste abbiano aderito alla Mediazione, salvo il caso in cui tale accesso sia stato autorizzato esplicitamente e per iscritto da tutte le parti istanti e da quelle che avessero eventualmente già aderito al procedimento.
regolamento di mediazione
- I dati raccolti da INMEDIAR sono trattati, anche tramite mezzi informatici, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n° 196, e successive modifiche.
Art. 21: Accordi ai sensi dell’art. 7, comma 2, lettera c) del D.M. 180/2010
- INMEDIAR potrà avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri Organismi di mediazione con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione, nonché di utilizzare i risultati delle negoziazioni paritetiche basate su protocolli di intesa tra le associazioni riconosciute ai sensi dell’art. 137 del Codice del Consumo e le imprese, o loro associazioni, e aventi per oggetto la medesima controversia.
regolamento di mediazione
- Le sedi di altri Organismi di mediazione oggetto di accordo ai sensi dell’art. 7, comma 2, lettera c) del D.M. 180/2010 verranno elencate sul sito internet www.inmediar.it.
Art. 22: Interpretazione e applicazione delle norme
- Il mediatore interpreta e applica le norme del Regolamento INMEDIAR per la parte relativa ai propri doveri e responsabilità. Tutte le altre regole procedurali sono interpretate e applicate da INMEDIAR.
Art. 23: Legge applicabile
- La Mediazione è regolata e produce gli effetti stabiliti dalla Legge applicabile in Italia.
Art. 24: Entrata in vigore
- Il presente regolamento entra in vigore a partire dal giorno 5 febbraio 2015.