Regolamento di Mediazione
Regolamento di procedura dell’Organismo di Mediazione
Premessa
- L’Istituto Nazionale per la Mediazione e l’Arbitrato – INMEDIAR, di seguito denominato in breve “INMEDIAR”, è iscritto al n° 223 del Registro degli Organismi di Mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia e amministra procedimenti di Mediazione a fini conciliativi ai sensi della normativa vigente.
Regolamento di Mediazione
- Il presente regolamento recepisce le modifiche normative introdotte dai Dd.Lgss. 149/2022 e 216/2024, che hanno parzialmente modificato il D.Lgs. 28/2010, e contiene gli aggiornamenti tariffari introdotti dal D.M. 150/2023.
Regolamento di Mediazione - Nel presente Regolamento verranno usate le seguenti denominazioni:
- per “Regolamento INMEDIAR” o “Regolamento” si intende il presente Regolamento;
- per “Presidente di INMEDIAR” si intende il legale rappresentante pro tempore della Works in Progress S.r.l., società della quale INMEDIAR è Organismo di Mediazione non autonomo;
- per “Responsabile di INMEDIAR” si intende il responsabile dell’Organismo di Mediazione, nominato dal Presidente di INMEDIAR;
- per “Mediazione” si intende il procedimento di Mediazione a fini conciliativi;
- per “parte istante” si intende la parte che avvia il procedimento di Mediazione;
- per “parte chiamata” o “parte invitata” si intende la parte invitata dalla parte istante al procedimento di Mediazione;
- per “decreto legislativo” si intende il D.Lgs. 28/2010 e sue successive modifiche e integrazioni;
- per “decreto ministeriale” si intende il D.M. 150/2023 e sue successive modifiche e integrazioni.
- Allegati al Regolamento INMEDIAR sono:
- Allegato A: Tabella delle indennità di Mediazione;
- Allegato B: Regolamento della Mediazione con collegamento audiovisivo da remoto;
- Allegato C: Codice etico dell’Organismo di Mediazione;
- Allegato D: Scheda di valutazione.
Art. 1: Applicazione del Regolamento
- Il Regolamento INMEDIAR si applica alle Mediazioni delle controversie che le parti intendono risolvere bonariamente, in forza di una disposizione di legge, dell’invito di un giudice, di una clausola contrattuale ovvero di propria iniziativa ai sensi del D. Lgs. 28/2010 e del D.M. 150/2023.
Regolamento di Mediazione
- Il Regolamento INMEDIAR si applica alle Mediazioni amministrate da INMEDIAR in relazione a controversie nazionali. Le controversie internazionali possono essere soggette ad altro Regolamento.
Regolamento di Mediazione
- In caso di sospensione o cancellazione di INMEDIAR dal Registro degli Organismi di Mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia, le parti dei procedimenti in corso e i mediatori iscritti nell’elenco di INMEDIAR verranno informate da INMEDIAR del provvedimento. I procedimenti potranno proseguire davanti ad altro Organismo competente per territorio, in conformità all’art. 41 D.M. 150/2023.
Art. 2: Avvio della Mediazione
- La parte in lite che intenda avviare la Mediazione dovrà:
- presentare un’istanza di Mediazione con una delle seguenti modalità:
- depositando o inviando a INMEDIAR, anche via fax o email, interamente compilato e sottoscritto, il modulo Istanza di Mediazione (Modello F1), disponibile sul sito internet www.inmediar.it, allegando copia dei documenti d’identità delle parti istanti e:
- qualora le parti istanti o le parti invitate siano più di una, rispettivamente i modelli Altre parti istanti (Modello A1) e Altre parti chiamate (Modello A2);
- il modello Informazioni complementari assicurazioni (Modello F2) per Mediazioni che coinvolgono compagnie d’assicurazione;
- il modello Informazioni complementari banche (Modello F3) per Mediazioni in materia di contratti bancari o finanziari;
- inviando una domanda scritta in forma libera, purché riportante tutti i contenuti dei sopra indicati modelli;
- utilizzando la procedura on line di inoltro delle istanze –disponibile sul sito internet www.inmediar.it– e depositando, sottoscritta in tutte le sue parti, l’istanza precompilata prodotta dalla suddetta procedura e allegando, in caso di Mediazioni che coinvolgono compagnie d’assicurazione, il Modello F2 oppure, in caso di Mediazioni su contratti bancari o finanziari, il Modello F3;
- depositando o inviando a INMEDIAR, anche via fax o email, interamente compilato e sottoscritto, il modulo Istanza di Mediazione (Modello F1), disponibile sul sito internet www.inmediar.it, allegando copia dei documenti d’identità delle parti istanti e:
- trasmettere a INMEDIAR prova dell’avvenuto pagamento delle spese di avvio e dell’acconto sulle spese di Mediazione di cui al successivo art. 18 del presente Regolamento o della documentazione di cui al successivo art. 20. Regolamento di Mediazione
- presentare un’istanza di Mediazione con una delle seguenti modalità:
- La domanda di Mediazione si considera perfezionata al momento del ricevimento, da parte di INMEDIAR, di quanto
indicato alle lettere a) e b) del precedente comma.
Regolamento di Mediazione
- L’istanza di Mediazione, se redatta in forma libera, deve contenere tutti gli elementi del modulo Istanza di Mediazione (Modello F1) predisposto da INMEDIAR, e in particolar modo l’accettazione del Regolamento INMEDIAR e delle tariffe indicate all’art. 18 del Regolamento, l’oggetto della lite, il valore della controversia, le ragioni della pretesa, il Tribunale competente per la controversia, i riferimenti di tutte le parti coinvolte e, se nominati, degli Avvocati che le rappresentano, i recapiti telefonici delle parti istanti, i recapiti delle parti chiamate cui inviare le comunicazioni e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 sulla protezione dei dati personali (GDPR).
Regolamento di Mediazione
- Le istanze di Mediazione inviate alla segreteria di INMEDIAR dopo le ore 13.00 si considerano ricevute il primo giorno lavorativo successivo.
Regolamento di Mediazione - La segreteria di INMEDIAR verifica la completezza della domanda di Mediazione e l’avvenuto pagamento delle spese. In mancanza di uno dei presupposti indicati ai commi precedenti, la segreteria invita il richiedente a provvedere al perfezionamento del deposito entro un termine indicato, tenendo nel frattempo in sospeso l’attivazione del procedimento di Mediazione; a perfezionamento avvenuto INMEDIAR provvederà all’avvio della procedura, procedendo invece all’archiviazione della pratica qualora il termine fissato fosse decorso inutilmente.
Regolamento di Mediazione
- Il valore della lite è indicato nell’istanza di Mediazione a norma degli artt. da 10 a 15 del Codice di procedura civile.
Nelle controversie relative al diritto di proprietà su immobili, il valore, se non diversamente determinato a seguito di perizia, viene calcolato per ciascun immobile moltiplicando la rendita catastale o il reddito dominicale per 200, oppure sommando il valore venale di ciascun immobile risultante dall’Osservatorio immobiliare dell’Agenzia delle Entrate.
Qualora il valore della controversia non fosse stato determinato secondo i criteri di cui al comma 6 oppure tali criteri fossero stati applicati in modo errato, o altrimenti qualora fossero intervenuti nuovi elementi di valutazione, INMEDIAR potrà rideterminare il valore della controversia comunicandolo alle parti.
Regolamento di Mediazione
- La parte istante può indicare in istanza che la controversia ha valore “indeterminato”, quando:
- il valore non è ancora stato determinato con precisione –quale, a mero titolo esempio, il valore di un oggetto d’arte o di un gioiello non stimato– oppure
- quando il valore della controversia è di determinazione complessa –quale, sempre a titolo d’esempio, il valore dell’indennità per una servitù di passaggio coattiva, il valore di un brevetto o altro bene immateriale o il costo di lavori, interventi o opere di portata ancora non definita– o ancora
- quando fra le parti vi è una notevole divergenza circa la stima del valore dell’oggetto della controversia.
In questi casi INMEDIAR decide il valore di riferimento; in ogni caso, se durante la Mediazione venisse determinato –anche, ma non solo, a seguito della stima di un perito– un valore diverso da quello deciso da INMEDIAR, l’importo dell’indennità sarà dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento, secondo quanto previsto dal successivo art. 18 del presente Regolamento.
Regolamento di Mediazione - La parte istante indicherà in istanza il valore “indeterminabile” quando l’oggetto della controversia non è suscettibile di valutazione economica.
Ai sensi dell’art. 29, primo comma, D.M. 150/2023 l’istante sarà tenuto a indicare nella domanda di Mediazione le ragioni per le quali all’oggetto della controversia non è possibile assegnare un valore economico.
I valori “indeterminabile basso”, “indeterminabile medio” e “indeterminabile alto” andranno indicati dalla parte istante a seconda dello scaglione di valore in cui verrebbe collocato un indennizzo da essa ritenuto satisfattivo.
Nel caso di controversia di valore indeterminabile INMEDIAR decide il valore di riferimento, nello scaglione di valore compreso fra € 50.000 ed € 150.000, e lo comunica alle parti.
Regolamento di Mediazione
- La Mediazione dovrà avere una durata non superiore a 6 mesi dal deposito dell’istanza, prorogabile, dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, su accordo scritto delle parti per periodi ogni volta non superiori a 3 mesi.
In caso di Mediazione di cui all’art. 5, secondo comma, e all’art. 5-quater, primo comma, la proroga ei 3 mesi sarà possibile una sola volta.
Regolamento di Mediazione
- INMEDIAR comunica la ricezione dell’istanza e ogni altro elemento necessario allo svolgimento del procedimento di Mediazione, inclusa la convocazione delle parti chiamate. Le spese sostenute da INMEDIAR per la convocazione delle parti chiamate agli incontri di Mediazione sono a carico delle parti. In ogni caso l’istante, in aggiunta all’Organismo, potrà farsene parte attiva, con ogni mezzo idoneo, per effettuare le comunicazioni alle altre parti.
Regolamento di Mediazione
- Le comunicazioni fra le parti potranno avvenire con ogni mezzo, anche telematico, atto a garantirne la riservatezza.
Regolamento di Mediazione
- La Mediazione, su richiesta di parte e nelle sedi dove tale servizio sia disponibile, potrà avvenire anche attraverso procedure telematiche, con collegamento sincrono audio/video su piattaforma predisposta in modo da garantire la sicurezza delle comunicazioni e il rispetto della riservatezza, secondo quanto previsto dal Regolamento di Mediazione con collegamento audiovisivo da remoto (Allegato B).
Art. 3: Luogo della Mediazione
- La Mediazione si svolge nelle sedi di INMEDIAR, ivi comprese le sedi operative e in convenzione con altri Organismi ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera t) del D.M. 150/2023, il cui elenco è disponibile sul sito internet www.inmediar.it e sul portale del Ministero della Giustizia mediazione.giustizia.it.
Regolamento di Mediazione
- Ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. a) del D.M. 150/2023 e in deroga a quanto previsto dal precedente comma 1, con il consenso di tutte le parti, del Mediatore e del Responsabile di INMEDIAR lo svolgimento del procedimento di Mediazione può avvenire in altro luogo più idoneo.
Regolamento di Mediazione
- Le parti possono manifestare la volontà di svolgere la mediazione in modalità telematica ai sensi dell’art. 8-bis del decreto legislativo; ogni parte, inoltre, può chiedere di svolgere uno o più incontri da remoto anche quando la mediazione non è svolta in modalità telematica.
Art. 4: Sezioni specializzate
- Sono istituite quattro Sezioni specializzate di Mediatori, così denominate:
- Mediatori per la Salute, Sezione specializzata di Mediatori generici e specializzati esperti in controversie in ambito sanitario;
- Mediatori per l’Impresa, Sezione specializzata di Mediatori generici e specializzati esperti in controversie in ambito societario, commerciale e industriale, proprietà intellettuale, marchi e brevetti;
- Il Mediatore condominiale, Sezione specializzata di Mediatori generici e specializzati esperti in materia di condominio;
- Mediatori per il Cittadino, Sezione specializzata di Mediatori generici e specializzati esperti in materia di consumo e controversie con le Pubbliche Amministrazioni.
Art. 5: Scelta e nomina del Mediatore
- Per ciascun caso, il Responsabile di INMEDIAR, previa verifica della sussistenza dei requisiti di imparzialità, indipendenza e terzietà, indica il Mediatore da nominare tra quelli inseriti nell’elenco dei Mediatori INMEDIAR; il Presidente di INMEDIAR così provvede alla nomina.
Regolamento di Mediazione
- Le parti hanno la facoltà di indicare congiuntamente il Mediatore, tra quelli inseriti nell’elenco dei Mediatori INMEDIAR, ai fini della sua eventuale nomina; in mancanza di tale indicazione o qualora INMEDIAR, per giustificati motivi, intendesse disattenderla, la scelta del Mediatore verrà compiuta secondo i criteri fissati dai commi seguenti.
Regolamento di Mediazione
- Nella designazione del Mediatore, il Responsabile di INMEDIAR preferisce quelli la cui formazione culturale o universitaria e la cui esperienza e competenza professionale, desunta anche dalle schede di valutazione ricevute, consentano una migliore comprensione dei casi. L’elenco dei Mediatori, con le loro qualifiche professionali, è pubblicato sul sito www.inmediar.it.
Regolamento di Mediazione
- Per le controversie di particolare complessità, tenuto conto della disponibilità di ciascun Mediatore, sono privilegiati nell’ordine:
- i Mediatori iscritti a una Sezione specializzata correlata alla materia oggetto di controversia;
- i formatori per i moduli teorici e/o pratici della Mediazione;
- i docenti universitari in materie che hanno a oggetto il caso di Mediazione, gli Avvocati di comprovata esperienza nella materia oggetto di Mediazione e gli altri professionisti che svolgono una professione correlata alla materia oggetto di Mediazione;
- i laureati in giurisprudenza o in materie correlate con la controversia da trattare;
- gli altri laureati con esperienza specifica nella conduzione di Mediazioni nella materia della controversia.
- Al Mediatore incaricato per la Mediazione potranno essere affiancati, in qualsiasi momento, uno o più Comediatori, ovvero Mediatori ausiliari, con compito di ausilio al Mediatore incaricato, senza oneri aggiuntivi per le parti.
Regolamento di Mediazione
- A parità di altre condizioni e per le controversie che non richiedono una preparazione specifica, il criterio adottato dal responsabile di INMEDIAR per la nomina è la turnazione.
Regolamento di Mediazione
- Per ogni affare di Mediazione, ai sensi dell’art. 14 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 28/2010 il Mediatore, ovvero i Comediatori e i Mediatori ausiliari incaricati, con l’accettazione dell’incarico, dovranno sottoscrivere e inviare a INMEDIAR:
- una dichiarazione scritta d’indipendenza e d’imparzialità, con esplicito riferimento al Codice europeo di condotta per Mediatori;
- una dichiarazione scritta di accettazione del presente Regolamento e del Codice etico dei Mediatori INMEDIAR;
- una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sul pieno possesso, al momento dell’accettazione dell’incarico e fino alla sua durata prevista, di tutti i requisiti richiesti ai Mediatori dalla normativa vigente;
- una dichiarazione scritta di non incorrere nei casi di incompatibilità previsti dalla norma o dagli eventuali codici deontologici dei propri Ordini o Collegi professionali.
- una dichiarazione scritta con la quale si obbliga a informare immediatamente INMEDIAR su qualsiasi circostanza, anche intervenuta successivamente al conferimento dell’incarico, che possa arrecare pregiudizio all’indipendenza e all’imparzialità nello svolgimento della Mediazione.
Le dichiarazioni di cui sopra devono essere rilasciate con la formula seguente:
“Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le dichiarazioni false o mendaci e per la formazione o l’uso di atti falsi, ai sensi dell’art. 47 del sopra citato D.P.R., sotto la mia responsabilità
DICHIARO:
- di impegnarmi a rispettare scrupolosamente le disposizioni del Regolamento di Mediazione, del Regolamento della Mediazione telematica e del Codice etico INMEDIAR –che conosco e accetto fin d’ora integralmente– consapevole che la loro violazione, oltre ad assumere rilevanza in sede civile e penale, costituisce illecito disciplinare e può comportare sanzioni;
- di essere nel pieno possesso, oggi e per tutta la presumibile durata della procedura, dei requisiti richiesti dalla normativa vigente ai Mediatori civili, ai sensi del D.Lgs. 28/2010 e sue ss. mm. e ii e del D.M. 150/2023, inclusi i requisiti di formazione e aggiornamento richiesti ai Mediatori civili;
- di non avere alcun interesse, attuale o passato, rispetto alla controversia e, in particolar modo, che non sussistono circostanze o fatti che possano inficiare l’indipendenza, neutralità e imparzialità da me dovute –secondo quanto previsto dal Codice europeo di condotta per Mediatori e dal Codice deontologico del mio Ordine professionale– per lo svolgimento della procedura di mediazione, garantendo pertanto, sotto la mia responsabilità, lo svolgimento della procedura nell’assoluto rispetto di tali princìpi.
- di obbligarmi a comunicare al Responsabile di INMEDIAR ogni circostanza, eventualmente intervenuta, che possa inficiare la mia imparzialità, neutralità o indipendenza o impedirmi di svolgere adeguatamente le mie funzioni”.
Il Mediatore non potrà iniziare il procedimento prima di aver sottoscritto e inviato a INMEDIAR tali dichiarazioni.
- Il Mediatore incaricato non dovrà, in ogni caso, incorrere nelle cause di incompatibilità previste dalle norme, dal codice deontologico dell’eventuale Ordine professionale di appartenenza o dal Codice etico dei Mediatori INMEDIAR.
Art. 6: Adesione al procedimento di Mediazione
- La parte chiamata potrà aderire alla Mediazione:
- inviando a INMEDIAR, dopo averlo interamente compilato e sottoscritto, l’apposito modulo Adesione alla Mediazione (Modello D1) disponibile sul sito internet www.inmediar.it o altra comunicazione scritta della propria volontà di aderire, almeno due giorni prima dell’incontro fissato, con allegate le prove dell’avvenuto pagamento delle spese di avvio e delle spese per il primo incontro di Mediazione o la documentazione di cui all’art. 20 del presente Regolamento;
- presentandosi al primo incontro con il Mediatore e provando, prima del suo inizio, l’avvenuto pagamento delle spese di avvio e delle spese per il primo incontro di Mediazione, ovvero presentando la documentazione di cui all’art. 20 del presente Regolamento.
- L’adesione al procedimento di Mediazione si considera perfezionata al momento del ricevimento, da parte di INMEDIAR, di quanto indicato alle lettere a) e b) del precedente comma.
Regolamento di Mediazione
- Aderendo alla Mediazione in uno dei modi descritti al precedente comma 1, la parte chiamata si impegna al pagamento di tutte le spese e altri oneri previsti dalle norme vigenti.
Regolamento di Mediazione
- La parte chiamata che non abbia aderito alla Mediazione non potrà partecipare agli incontri, né rilasciare dichiarazioni, né visionare documentazione, né depositare atti o documenti per il Mediatore, né proporre domande e eccezioni o chiedere rinvii degli incontri già fissati senza preventiva autorizzazione delle altre parti, del Mediatore e del Responsabile di INMEDIAR.
Regolamento di Mediazione
- La parte che abbia avuto un legittimo impedimento a aderire al procedimento, oppure che non abbia potuto aderire per cause di forza maggiore o per non aver ricevuto comunicazione del primo incontro potrà depositare la documentazione provante tali cause ostative. Il Mediatore, sentita la parte istante, fisserà una nuova data per il primo incontro, affinché la parte chiamata possa aderire al procedimento.
Regolamento di Mediazione
- In caso di mancata adesione della parte chiamata in uno dei modi previsti dal comma 1 del presente articolo, il Mediatore ne verbalizzerà la mancata partecipazione al procedimento di Mediazione.
Art. 7: Indipendenza, imparzialità e sostituzione del Mediatore
- Il Mediatore nominato e gli eventuali Comediatori o Mediatori ausiliari sono tenuti a sottoscrivere, al momento dell’accettazione dell’incarico, la dichiarazione d’indipendenza e imparzialità prevista dal precedente art. 5, comma 7, lettera a).
Regolamento di Mediazione - Ricevuta la proposta d’incarico il Mediatore comunica al Responsabile di INMEDIAR e alle parti ogni fatto, situazione o condizione di cui è a conoscenza che potrebbe essere motivo di eventuale pregiudizio all’imparzialità della Mediazione; altrettanto farà per fatti eventualmente sopravvenuti a Mediazione in corso.
Regolamento di Mediazione
- Il responsabile di INMEDIAR, a seguito di tale comunicazione o in ogni altra circostanza in cui il Mediatore comunichi di non poter prestare la propria opera, ne dispone la sostituzione, eventualmente sentite le parti, comunicando il nominativo del sostituto al Presidente di INMEDIAR, che provvederà all’incarico.
Regolamento di Mediazione
- Le parti possono formulare a INMEDIAR istanza motivata di sostituzione del Mediatore, qualora ritengano che possano esistere circostanze tali da inficiarne l’indipendenza, imparzialità o terzietà; sulle istanze di sostituzione in procedimenti svolti dal Responsabile di INMEDIAR, deciderà il Presidente di INMEDIAR.
Regolamento di Mediazione
- In casi eccezionali, il Responsabile di INMEDIAR può decidere la sostituzione del Mediatore, anche successivamente all’inizio della Mediazione, con altro Mediatore di pari esperienza, iscritto all’Elenco dei Mediatori INMEDIAR.
Art. 8: Il procedimento di Mediazione
- Durante il primo incontro del procedimento il Mediatore, ai sensi dell’art. 8, comma 1, del D.Lgs. 28/2010 come modificato dal D.Lgs. 149/2022, “espone alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della Mediazione e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione”.
Regolamento di Mediazione
- Il Mediatore incaricato deve assicurare, per il primo incontro del procedimento, una disponibilità temporale non inferiore alle due ore, che potrà eventualmente essere prolungata su parere concorde delle parti e del Mediatore.
Regolamento di Mediazione
- Le parti e gli Avvocati che le assistono sono tenute, ai sensi dell’art 8, sesto comma, D.Lgs. 28/2010, a cooperare lealmente e in buona fede al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse.
Regolamento di Mediazione
- Nei casi di cui all’articolo 5, comma 1, e 5-quater del decreto legislativo, il Mediatore tiene il primo incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione.
Regolamento di Mediazione
- Nel caso in cui pervenisse a INMEDIAR una richiesta di differimento del primo incontro con il Mediatore, il Responsabile di INMEDIAR, sentite le altre parti del procedimento (istanti o che abbiano aderito), valuterà la possibilità di fissare una nuova data, da comunicarsi a tutte le parti con spese a carico di chi richiede il rinvio.
Regolamento di Mediazione
- Qualora nessuna delle parti chiamate risultasse presente al primo incontro, il Mediatore potrà concludere il procedimento redigendo un verbale di mancata adesione oppure, su richiesta della parte istante, potrà formulare una proposta conciliativa da comunicarsi alle parti chiamate.
Regolamento di Mediazione
- Essendo le parti obbligate in solido ai pagamenti previsti dall’art. 18 del presente Regolamento, la parte che non sia in regola con i pagamenti non potrà essere ammessa agli incontri di Mediazione se non previa autorizzazione delle altre parti presenti, con essa coobbligate.
Regolamento di Mediazione
- Al termine di ciascun incontro del procedimento di Mediazione, il Mediatore redigerà il relativo verbale –se cartaceo in tanti originali quante sono le parti del procedimento più una per l’archivio–, lo leggerà integralmente ai presenti e lo farà sottoscrivere alle parti e agli Avvocati che le assistono, quindi chiuderà l’incontro sottoscrivendo lui stesso il verbale e depositandolo presso la segreteria di INMEDIAR.
La sottoscrizione del verbale dovrà avvenire immediatamente al termine dell’incontro, anche nelle modalità previste dagli artt. 8-bis e 8-ter D.Lgs. 28/2010: qualora un presente fosse impossibilitato a firmare o non intendesse farlo, il Mediatore ne darà atto a verbale.
Art. 9: Svolgimento della Mediazione e poteri del Mediatore
- Il Mediatore è libero di condurre la Mediazione nel modo che ritiene più opportuno, tenendo in considerazione le circostanze del caso, la volontà delle parti e la necessità di trovare una rapida soluzione della lite, anche disponendo, ove necessario, rinvii del procedimento ad altro orario o ad altro giorno; il Mediatore non ha, in ogni caso, il potere di imporre alle parti alcuna soluzione.
Il Mediatore potrà tenere incontri congiunti e separati con le parti e con i loro Avvocati, assistenti o periti di parte.
Regolamento di Mediazione
- Il Mediatore potrà:
- svolgere del tutto o in parte la Mediazione tramite piattaforma telematica sicura, nel rispetto dell’art. 8-bis del D.Lgs. 28/2010 modificato dal D.Lgs. 149/2022 e nei modi indicati dal Regolamento della Mediazione in collegamento audiovisivo da remoto (Allegato B);
- avvalersi, in caso di controversie che richiedano specifiche competenze, dell’ausilio di consulenti, periti ed esperti, iscritti negli albi dei Tribunali;
- formulare, ove lo ritenga opportuno, una proposta conciliativa ai sensi e per gli effetti dell’art.11 del D.Lgs. 28/2010, anche in caso di mancata partecipazione di una o più parti al procedimento di Mediazione;
- disporre, per giustificati motivi, su richiesta di una o più parti partecipanti o che abbiano aderito alla Mediazione, rinvii degli incontri già fissati;
- ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. a) del D.M. 150/2023 disporre, quando lo ritenga opportuno, con il consenso di tutte le parti e con l’autorizzazione del Responsabile di INMEDIAR, che uno o più incontri di Mediazione vengano tenuti in un luogo diverso dalla sede prevista per lo svolgimento della Mediazione, quale, a mero titolo d’esempio, lo studio del notaio incaricato di autenticare le sottoscrizioni dell’accordo conciliativo.
Regolamento di Mediazione
- È facoltà del Mediatore, nel corso del procedimento di Mediazione, formulare e verbalizzare una proposta conciliativa rivolta alle parti, ai sensi dell’art. 11, commi 1 e 2, D.Lgs. 28/2010. La proposta conciliativa potrà essere rivolta anche a parti assenti o che non abbiano comunque aderito al procedimento; in questo caso, il verbale con la proposta verrà trasmesso, a spese della parte presente, alla parte assente destinataria della proposta.
La proposta conciliativa dovrà essere accettata, per iscritto, da tutte le parti entro sette giorni dalla sua ricezione; in caso di risposta negativa o di mancata risposta la proposta viene data per non accettata.
In caso di accettazione della proposta conciliativa, le parti saranno tenute in solido al pagamento delle somme previste dall’art. 18 del presente Regolamento; qualora una parte non ne accettasse i contenuti ma comunicasse la sua intenzione o disponibilità a tentare di addivenire a un diverso accordo con la parte proponente, INMEDIAR, sentite le altre parti, potrà decidere di convocare un nuovo incontro.
Regolamento di Mediazione
- Sentite le parti, INMEDIAR può nominare un Mediatore diverso da colui che ha condotto la Mediazione per verbalizzare una proposta conciliativa che produca gli effetti previsti dalla Legge.
Regolamento di Mediazione
- La Mediazione potrà essere condotta anche da due o più Comediatori; al Mediatore e ai Comediatori potranno essere affiancati, in qualsiasi momento, uno o più Mediatori ausiliari, con compito di ausilio al Mediatore o ai Comediatori incaricati, senza oneri aggiuntivi per le parti.
Regolamento di Mediazione
- Nelle Mediazioni che richiedono particolari competenze tecniche il Mediatore può nominare un Consulente tecnico fra quelli iscritti negli Albi dei Tribunali, i cui onorari sono posti a carico delle parti, ai sensi dell’art. 18, ottavo comma, del presente Regolamento.
Regolamento di Mediazione
- Le parti possono convenire, al momento della nomina dell’esperto, che la relazione prevista dall’articolo 8, comma 7, del decreto legislativo possa essere prodotta nell’eventuale successivo giudizio.
Art. 10: Tirocinio dei Mediatori
- In conformità all’art. 23, commi 1 e 5, del D.M. 150/2023, il Responsabile di INMEDIAR, compatibilmente con le esigenze e le richieste delle parti, predisporrà le misure più idonee per consentire il tirocinio e le sessioni pratiche dei Mediatori in formazione iniziale.
Regolamento di Mediazione
- Agli incontri di Mediazione potranno assistere uno o più Mediatori in formazione, sottoposti agli stessi obblighi di riservatezza dei Mediatori incaricati del procedimento di Mediazione; per giustificato motivo, le parti potranno opporsi alla presenza di uno o più di essi al procedimento, motivando l’opposizione per iscritto.
Art. 11: Presenza delle parti, loro rappresentanza e assistenza da parte degli Avvocati
- Ciascuna parte deve partecipare al procedimento di Mediazione personalmente e alle persone giuridiche è richiesto di partecipare alla Mediazione tramite il legale rappresentante o un procuratore munito dei più ampi poteri negoziali necessari per risolvere la controversia; ai sensi dell’art. 8, comma 4, del D.Lgs. 28/2010 come modificato dal D.Lgs. 149/2022, la partecipazione al procedimento tramite delegati è consentita esclusivamente per giustificati motivi.
Il delegato o il procuratore che rappresentano la parte devono essere pienamente a conoscenza dei fatti e aver ricevuto espresso incarico di partecipare alla procedura di Mediazione, con lealtà e buona fede, al fine di tentare la conciliazione della controversia: a tale scopo il rappresentante dovrà essere munito di tutti i poteri necessari a conciliare la controversia, senza alcuna riserva o limitazione; all’inizio dell’incontro, dovrà dichiarare le motivazioni del conferimento della delega e i propri poteri di rappresentanza, di cui il Mediatore darà atto a verbale.
Regolamento di Mediazione
- Ciascuna parte può farsi assistere da una o più persone di propria fiducia, in un numero massimo che dovrà comunque risultare, su valutazione del Mediatore, funzionale al corretto svolgimento del procedimento di Mediazione.
Regolamento di Mediazione
- L’assistenza da parte di un Avvocato è obbligatoria nel caso di Mediazione su materie di cui all’art. 5 comma 1-bis del D.Lgs. 28/2010 o disposta dal giudice ai sensi dell’art. 5-quater del predetto decreto; le parti dovranno pertanto partecipare a tutti gli incontri del procedimento con l’assistenza di un Avvocato iscritto all’Ordine.
Regolamento di Mediazione
- Nella Mediazione cosiddetta “volontaria”, ovvero non rientrante nei casi di cui al comma precedente, le parti potranno partecipare anche senza l’assistenza di un Avvocato, ma avranno comunque la facoltà di avvalersene anche a procedimento in corso; in particolare, le parti potranno farsi assistere dai rispettivi Avvocati anche solo nella fase conclusiva del procedimento, al fine di far da essi sottoscrivere il contenuto dell’accordo conciliativo e certificarne la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12 del succitato decreto.
Regolamento di Mediazione
- Anche quando non espressamente prevista dalle normative vigenti, l’assistenza da parte di un Avvocato è fortemente consigliata, in modo particolare per le controversie complesse o di valore ingente.
Art. 12: Conclusione della Mediazione
- La Mediazione si considera conclusa quando:
- tutte le parti istanti abbiano rinunciato al procedimento di Mediazione;
- nessuna delle parti chiamate abbia aderito alla Mediazione e la parte istante ne abbia chiesta la conclusione;
- le parti che partecipano alla Mediazione abbiano abbandonato il procedimento;
- sia stato raggiunto fra le parti un accordo per iscritto;
- sia stato redatto un verbale di conclusione del procedimento di Mediazione a norma di Legge.
Regolamento di Mediazione
- Il Mediatore può inoltre aggiornare la Mediazione affinché le parti possano analizzare specifiche proposte, raccogliere nuove informazioni o per qualsiasi altra ragione ritenuta idonea ad agevolare la continuazione del tentativo. La Mediazione potrà riprendere in seguito su accordo delle parti, con fissazione di un nuovo incontro.
Regolamento di Mediazione
- Al termine di ogni Mediazione ciascuna parte che abbia partecipato al procedimento riceverà la Scheda di valutazione (Allegato D), che consentirà di esprimere la propria valutazione del servizio; la Scheda di valutazione sarà anche liberamente scaricabile dal sito internet www.inmediar.it.
La scheda, integralmente compilata e sottoscritta dalla parte, potrà essere trasmessa a INMEDIAR tramite fax al numero 0774 19.20.424 o a mezzo posta elettronica all’indirizzo inmediar@inmediar.it.
Regolamento di Mediazione
- Alla chiusura della Mediazione il Mediatore è tenuto a depositare presso la segreteria di INMEDIAR, tramite p.e.c. se in formato elettronico o tramite invio per raccomandata A/R se in formato cartaceo, tutti i documenti depositati dalle parti e tutti i verbali relativi al procedimento, muniti delle sottoscrizioni dei partecipanti (parti, Avvocati e Mediatore) e delle eventuali attestazioni di impossibilità o rifiuto a sottoscrivere.
La segreteria rilascerà tali verbali alle parti che ne facciano richiesta, fatta salva la facoltà di INMEDIAR di non consegnarli a chi non avesse integralmente saldato tutte le spettanze dovute.
Art. 13: Accordo
- Per accordo si intende un qualsiasi accordo stragiudiziale di natura conciliativa o transattiva, patrimoniale o non patrimoniale –anche se parziale o sottoposto a termini o condizioni– che venga concluso fra le parti del procedimento di Mediazione o fra alcune di esse, successivamente all’avvio del procedimento stesso, durante o dopo le sessioni di Mediazione, in modo da estinguere, anche parzialmente, la controversia oggetto di Mediazione.
Regolamento di Mediazione
- Qualsiasi accordo raggiunto al termine del procedimento di Mediazione non è giuridicamente vincolante se non è redatto in forma scritta e sottoscritto dalle parti o da un loro rappresentante munito dei relativi poteri.
Regolamento di Mediazione
- Nelle Mediazioni volontarie il Mediatore informerà le parti che un accordo conciliativo privo della sottoscrizione degli Avvocati che le assistono non avrà valore esecutivo se non dopo che sia stato omologato dal Presidente del Tribunale territorialmente competente.
Regolamento di Mediazione
- Gli Avvocati che assistono le parti, sottoscrivendo l’accordo, ne certificano la rispondenza formale alle norme imperative, all’ordine pubblico e al buon costume, assumendosene ogni responsabilità ed esonerando pertanto il Mediatore da ogni responsabilità in merito nei confronti delle parti e dei terzi.
Regolamento di Mediazione
- Sarà dovere e responsabilità degli Avvocati rendere edotti i propri assistiti delle conseguenze giuridiche dell’accordo e consigliarli in merito ai suoi contenuti; gli Avvocati dovranno in ogni caso rispettare la volontà dei propri assistiti e non potranno esimersi dalla sottoscrizione del verbale conclusivo e dell’accordo se non per la mancanza dei requisiti formali.
Art. 14: Mancato accordo
- Qualora non si pervenga a un accordo, il Mediatore verbalizza il mancato accordo e l’eventuale mancata partecipazione delle parti.
Regolamento di Mediazione
- In caso di mancata accettazione della proposta del Mediatore, il verbale è emesso decorsi 10 giorni dalla scadenza del termine per la comunicazione dell’accettazione della proposta.
Art. 15: Responsabilità delle parti
- Le parti sono responsabili esclusive, esonerando il Mediatore e INMEDIAR da qualsiasi responsabilità, in merito:
- alla corretta determinazione del valore della controversia;
- al reperimento e alla corretta indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;
- all’individuazione dei soggetti titolari dei diritti disponibili oggetto della controversia, e che devono quindi partecipare al procedimento, nonché alla loro capacità di agire al momento della partecipazione al procedimento;
- alla corretta indicazione sull’istanza di Mediazione dell’oggetto della controversia e delle ragioni della pretesa;
- alla correttezza formale e sostanziale e alla piena validità di eventuali mandati di rappresentanza o atti di delega;
- alla correttezza di eventuali dichiarazioni in merito al gratuito patrocinio e di ogni altra dichiarazione fornita dalle parti a INMEDIAR o al Mediatore dal momento del deposito dell’istanza fino alla conclusione del procedimento;
- all’inesistenza di più domande relative alla stessa controversia;
- al termine della Mediazione, al corretto uso del portale www.lsg.giustizia.it per l’ottenimento del credito d’imposta.
Regolamento di Mediazione
- Ai sensi dell’art. 8 comma 1 del D.Lgs. 28/2010 e sue successive modifiche e integrazioni, la comunicazione della data, dell’ora e del luogo del primo incontro dovrà essere effettuata alle parti invitate con un mezzo idoneo ad assicurarne l’avvenuta ricezione, anche a cura della parte istante. INMEDIAR non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all’atto del deposito dell’istanza e che non siano riconducibili a suo comportamento negligente.
Regolamento di Mediazione
- Le parti e gli Avvocati che le assistono, sottoscrivendo il verbale di Mediazione al termine dell’incontro, verificano la correttezza dei suoi contenuti ed esonerano il Mediatore e INMEDIAR da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali errori od omissioni.
Art. 16: Riservatezza
- Tutte le dichiarazioni rese dalle parti e le informazioni acquisite durante il procedimento di Mediazione sono strettamente riservate.
Regolamento di Mediazione
- A nessuno è consentito effettuare registrazioni, riprese video o fotografiche degli incontri.
Regolamento di Mediazione
- I documenti prodotti dalle parti con l’istanza, con l’adesione o durante le sessioni congiunte del procedimento di Mediazione possono essere comunicati alle altre parti, con l’eccezione di quelli riportanti la dicitura “RISERVATO AL Mediatore”, mentre quelli eventualmente prodotti durante le sessioni separate andranno sempre considerati riservati al Mediatore salvo espressa indicazione contraria.
Regolamento di Mediazione
- Il Mediatore e chiunque presti il proprio servizio all’interno di INMEDIAR non possono essere obbligati a comunicare ad alcun altro quanto indicato nei precedenti commi 1 e 3, a testimoniare o comunque a produrre elementi di prova riguardanti la Mediazione in qualsiasi procedimento giurisdizionale, arbitrale o di altra natura.
Regolamento di Mediazione
- Le parti e ogni altra persona presente alla Mediazione –inclusi gli Avvocati, gli assistenti, i tecnici, i consulenti e i Mediatori tirocinanti– sono tenuti a mantenere la massima riservatezza e a non fare affidamento su, o presentare come prova in qualsiasi procedimento arbitrale, giudiziale o di altra natura:
- proposte o offerte fatte da un’altra parte nel corso della Mediazione, quando tale parte non abbia acconsentito alla loro verbalizzazione e non le abbia sottoscritte;
- opinioni espresse, suggerimenti o ammissioni fatte da un’altra parte nel corso della Mediazione.
Regolamento di Mediazione
- Fatto salvo quanto previsto dal punto precedente, fatti, documenti, informazioni e ogni elemento ammissibile come prova in qualsiasi procedimento arbitrale, giudiziale o di altra natura, non divengono inammissibili a causa del loro utilizzo nell’ambito del procedimento di Mediazione.
Regolamento di Mediazione
- Qualora nel procedimento di Mediazione venisse nominato un consulente tecnico, la perizia risultante potrà essere utilizzata in un eventuale giudizio solo previa accordo preso dalle parti al momento della nomina.
Regolamento di Mediazione
- La previsione della riservatezza non si applica se, e nella misura in cui:
- tutte le parti vi consentano;
- per i documenti riguardanti un’unica parte, e da questa parte prodotti, qualora essa vi consenta;
- il Mediatore sia obbligato dalla Legge a non applicare il principio di riservatezza;
- il Mediatore ritenga ragionevolmente che esista il pericolo concreto di un pregiudizio alla vita o all’integrità di una persona se la previsione della riservatezza è applicata;
- il Mediatore ritenga ragionevolmente che esista il pericolo concreto di essere soggetto a un procedimento penale se la previsione della riservatezza è applicata, ovvero di fronte a fatti penalmente rilevanti.
Art. 17: Tenuta dell’archivio
- Gli atti e i verbali dei procedimenti, nonché i documenti depositati dalle parti, verranno archiviati da INMEDIAR e conservati per non meno di tre anni dalla conclusione del procedimento. La conservazione potrà avvenire in formato cartaceo o elettronico, tramite scansione o digitalizzazione, nel rispetto dell’art. 43 del D. Lgs. 82/2005.
Regolamento di Mediazione
- L’obbligo di conservazione relativo agli atti di cui all’art. 8-bis D.Lgs. 28/2010 non viene meno anche nel caso di cancellazione dell’Organismo dal Registro.
Regolamento di Mediazione
- Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari dei soggetti coinvolti nei procedimenti verranno trattati nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) e del D. Lgs. 196/2003, secondo quanto previsto dall’art. 47, comma 6, del D.M. 150/2023.
Regolamento di Mediazione
- Le parti avranno libero accesso, su richiesta scritta rivolta a INMEDIAR, agli atti del procedimento conservati in archivio e depositati in sessione comune della procedura. Le parti avranno parimenti accesso, su richiesta scritta, ai propri atti depositati in sessione riservata. Alla parte richiedente saranno applicati forfettariamente i costi per la produzione e la trasmissione di copie degli atti, come indicati alla pagina www.inmediar.it/mediazione-tariffe.
Regolamento di Mediazione
- Trascorsi tre anni dalla conclusione del procedimento di Mediazione, INMEDIAR non sarà più tenuta alla conservazione della documentazione e dei relativi verbali, che potranno pertanto essere distrutti con procedure sicure.
Art. 18: Spese di Mediazione
- INMEDIAR ha disposto una propria tabella di spese di mediazione, ai sensi dell’art. 32 D.M. 150/2023; non essendo previsto da tale articolo un obbligo di differenziazione fra importi minimi e massimi delle spese di mediazione per ciascuno scaglione (a differenza di quanto l’art. 31 secondo comma prevede per gli Organismi pubblici), in un’ottica di massima trasparenza e comprensibilità per l’utenza viene previsto un importo unico per ciascuno scaglione.
Regolamento di Mediazione
- Le indennità dovute da ciascuna parte a INMEDIAR per la Mediazione sono illustrate nell’allegato “A” al presente regolamento e comprendono le spese d’avvio del procedimento, le spese per il primo incontro, le spese di Mediazione e le eventuali maggiorazioni previste dagli artt. da 28 a 30 e 32 del D.M. 150/2023; oltre alle indennità saranno a carico delle parti le spese vive imputabili al procedimento sostenute da INMEDIAR.
A copertura delle spese vive potrà essere richiesto il versamento anticipato di un fondo spese, come indicato alla pagina www.inmediar.it/mediazione-tariffe.
Regolamento di Mediazione
- In caso di accordo conciliativo o di prosecuzione del procedimento con incontri successivi al primo ciascuna parte dovrà corrispondere a INMEDIAR le ulteriori spese di mediazione.
- Quando il procedimento si conclude con la conciliazione, sono dovute da ciascuna parte anche le maggiorazioni previste dall’art. 30, commi 1 e 2, D.M. 150/2023.
- La maggiorazione del 20% sulle spese di mediazione di cui all’art. 32, terzo e quarto comma, del D.M. 150/2023 potrà essere applicata da INMEDIAR nei seguenti casi:
- quando le parti richiedono congiuntamente la nomina di uno specifico Mediatore, ritenendolo particolarmente competente ed esperto nella materia oggetto di mediazione;
- quando, per la complessità della materia oggetto di mediazione o della procedura stessa, il Mediatore deve avvalersi di consulenti tecnici o di comediatori, o comunque quando le parti hanno richiesto o depositato perizie;
- quando la procedura si estende per più di quattro incontri o le parti richiedono l’estensione del termine di durata;
- quando viene richiesto al Mediatore di formulare una proposta conciliativa;
- quando il numero delle parti è superiore a quattro.
- Le indennità di mediazione andranno versate da ciascuna parte secondo la seguente tempistica:
- quanto alle spese d’avvio e alle spese per il primo incontro, dalle parti istanti contestualmente alla presentazione della domanda di mediazione e dalle parti aderenti contestualmente all’adesione al procedimento;
- quanto alle ulteriori spese di cui al comma 3 del presente articolo, quando dovute, entro la data prevista per il secondo incontro;
- quanto alle maggiorazioni di cui ai precedenti commi 4 e 5, quando dovute, al termine del procedimento e comunque prima del rilascio del verbale conclusivo.
Il mancato versamento delle indennità di mediazione e delle eventuali spese vive nei termini sopra indicati costituisce giustificato motivo, per INMEDIAR, di rifiutarsi di dare seguito alla Mediazione e di consegnare il verbale alla parte inadempiente.
- Quando due o più parti costituiscono unico centro d’interessi, ai fini del versamento delle indennità di mediazione verranno considerate come parte unica.
Perché le parti rappresentino un unico centro d’interessi esse devono essere contitolari di un diritto unitario sul piano sostanziale, ovvero condividere lo stesso diritto e, inoltre, trovarsi nella situazione in cui, da un punto di vista astratto, non possano avere interessi giuridici in conflitto in una controversia avente lo stesso oggetto della mediazione.
Dovranno quindi essere verificate, contemporaneamente, queste due condizioni:- che le parti siano contitolari di un medesimo diritto, ovvero il loro interesse giuridico non possa essere scisso;
- che le parti non possano avere, da un punto di vista astratto, interessi in conflitto in un’ipotetica causa avente lo stesso oggetto della mediazione.Regolamento di Mediazione
Non rileverà, quindi, il fatto che le parti in Mediazione siano assistite da uno stesso avvocato, o abbiano un obbiettivo comune, o una comune ipotesi di soluzione.
È onere delle parti provare con idonea documentazione, all’atto della presentazione dell’istanza di mediazione o dell’adesione alla procedura, la sussistenza dell’unico centro d’interessi. - Salvo diverso accordo fra le parti, tutte le somme da versare a INMEDIAR per la Mediazione verranno fra esse ripartite in parti uguali, eccetto quelle imputabili soltanto a una parte specifica (quali, a titolo d’esempio, le spese per le comunicazioni o delle sessioni di videoconferenza o di firma digitale richieste dalla singola parte).
Tutte le parti, comunque, sono obbligate in solido al versamento delle indennità di mediazione dovute a INMEDIAR; ogni parte che abbia attivato il procedimento o vi abbia aderito, pertanto, potrà esserne chiamata all’integrale pagamento fatto salvo il diritto di ripetizione sulle parti inadempienti.
Regolamento di Mediazione
- Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, qualora il Mediatore si avvalga di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali, il loro compenso, posto a carico delle parti, verrà determinato in considerazione del valore della controversia ai sensi del D.M. 50 maggio 2002 e del Testo Unico Spese di Giustizia di cui al D.P.R. 115/2002, ovvero –in caso di valore indeterminabile– commisurati al tempo necessario in base alle vacazioni; un compenso ridotto potrà comunque essere concordato fra l’esperto e le parti. L’esperto, una volta portato a compimento l’incarico, emetterà fattura per il proprio compenso nei confronti delle parti, che provvederanno direttamente al saldo.
Art. 19: Consegna dei verbali
- Il Mediatore incaricato, al termine di ciascun incontro del procedimento di Mediazione, redigerà un processo verbale, nel formato cartaceo (in tanti originali quante sono le parti più uno per l’archivio) o digitale previsto dalla norma per lo specifico procedimento, lo farà sottoscrivere alle parti e agli Avvocati che le assistono, quindi provvederà lui stesso a sottoscriverlo e depositarlo alla segreteria di INMEDIAR, che lo invierà, su semplice richiesta, alle parti in regola con i versamenti delle indennità di mediazione e delle spese vive dovute.
Art. 20: Gratuito patrocinio
- Ove la Mediazione sia condizione di procedibilità, la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ai sensi degli artt. da 15-bis a 15-undecies D.Lgs. 28/2010 non dovrà versare a INMEDIAR alcuna indennità di Mediazione.
Regolamento di Mediazione
- La valutazione dei requisiti di accesso al gratuito patrocinio non spetta a INMEDIAR, ma deve essere effettuata dagli Enti preposti (Consigli degli Ordini degli Avvocati).
Regolamento di Mediazione
- Per essere esentata dal versamento delle indennità di Mediazione, la parte che ne ha diritto è tenuta a depositare presso la segreteria di INMEDIAR, prima dell’inizio della procedura e a pena di inammissibilità, copia del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso dal competente C.O.A.; in alternativa, la parte avente diritto che non abbia ancora ottenuto il provvedimento da parte del C.O.A. potrà depositare apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al possesso dei requisiti di ammissione, con sottoscrizione autenticata da un Pubblico Ufficiale a ciò autorizzato o dal Mediatore incaricato e con allegata la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato rivolta al C.O.A. competente, impegnandosi a depositare il relativo provvedimento non appena lo avrà ottenuto o a versare le indennità di Mediazione dovute in caso di rigetto della domanda.
Regolamento di Mediazione
- Le spese vive, in ogni caso, dovranno essere versate anche dalla parte ammessa al patrocinio a carico dello Stato.
Art. 21: Ruolo del Mediatore in altri procedimenti
- Salvo diverso accordo scritto tra le parti, il Mediatore non può svolgere la funzione di arbitro o assumere incarichi quale assistente di parte, consulente tecnico o perito in un procedimento arbitrale connesso con la lite che costituisce l’oggetto della Mediazione.
Art. 22: Diritto di accesso e trattamento dei dati personali
- Durante il procedimento di Mediazione, le parti che hanno aderito o che partecipano alla Mediazione hanno diritto di accesso agli atti del relativo procedimento custoditi in apposito fascicolo debitamente registrato e numerato; sono escluse dal diritto di accesso le comunicazioni che le parti riservano al solo Mediatore, come dal precedente art. 16 comma 3 del presente Regolamento.
Regolamento di Mediazione
- L’accesso al fascicolo completo non potrà essere consentito alle parti prima che queste abbiano aderito alla Mediazione, salvo il caso in cui tale accesso sia stato autorizzato esplicitamente e per iscritto da tutte le parti istanti e da quelle che avessero eventualmente già aderito al procedimento.
Regolamento di Mediazione
- I dati raccolti da INMEDIAR sono trattati, anche tramite mezzi informatici, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 679/2016 sulla protezione dei dati personali (GDPR).
Art. 23: Accordi con altri Organismi in ordine allo svolgimento del servizio di Mediazione
- INMEDIAR potrà avvalersi delle strutture, del personale e dei Mediatori di altri Organismi di Mediazione con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, nonché di utilizzare i risultati delle negoziazioni paritetiche basate su protocolli di intesa tra le associazioni riconosciute ai sensi dell’art. 137 del Codice del Consumo e le imprese, o loro associazioni, e aventi per oggetto la medesima controversia.
Regolamento di Mediazione
- Le sedi di altri Organismi di Mediazione oggetto di accordo sono elencate sul sito internet www.inmediar.it.
Art. 24: Interpretazione e applicazione delle norme
- Il Mediatore interpreta e applica le norme del Regolamento INMEDIAR per la parte relativa ai propri doveri e responsabilità. Tutte le altre regole procedurali sono interpretate e applicate da INMEDIAR.
Art. 25: Legge applicabile
- La Mediazione è regolata e produce gli effetti stabiliti dalla Legge applicabile in Italia.