La mediazione civile è l’attività professionale svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.
PERCHÉ LA MEDIAZIONE È EFFICACE
Mediare è qualcosa che tutti noi facciamo in ogni momento della nostra vita. Poiché la vita è relazione con gli altri, è inevitabile che, a volte, si possano avere posizioni e ragioni in contrasto con quelle dei nostri vicini, dei nostri colleghi, dei nostri clienti o fornitori, dei nostri concorrenti e, persino, dei nostri parenti e familiari. Questo accade ogni giorno, ma raramente si arriva alla lite o, peggio, alla causa in Tribunale.
Perché?
Perché tutti noi, in maniera del tutto naturale, spesso persino inconsciamente, il più delle volte riusciamo a mediare fra le nostre posizioni e quelle degli altri, a conciliare le nostre ragioni con le ragioni altrui, privilegiando il nostro interesse rispetto alle rigide questioni di principio.
LA MEDIAZIONE CIVILE
Il 21 marzo 2011 è entrata in vigore la riforma che introduce anche in Italia il sistema della Mediazione Civile, che si affianca alla riforma del Processo Civile e al Programma di Digitalizzazione della Giustizia con cui s’intende intervenire nella fase di lavorazione delle cause; l’obiettivo principale della riforma è la riduzione del flusso in ingresso di nuove cause nel sistema Giustizia, offrendo al cittadino uno strumento più semplice e veloce per risolvere le controversie con tempi molto brevi (oggi non oltre 3 mesi) e costi molto contenuti e certi.
La mediazione è l’attività professionale svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.
In pratica, la mediazione civile è tutto questo: due o più parti, assistite dai rispettivi avvocati (l’assistenza di un legale è obbligatoria quando la mediazione è condizione di procedibilità in giudizio e consigliata negli altri casi), si incontrano presso un Organismo di Mediazione accreditato dal Ministero della Giustizia per cercare un accordo attraverso il fondamentale intervento del Mediatore Professionista, che si è accuratamente formato e preparato per aiutare le parti a incontrarsi e a trovare una soluzione conveniente per entrambe.
La mediazione costituisce la migliore e unica alternativa alle lunghe e costosissime cause in Tribunale, dove spesso, dopo anni di udienze, tutti si sentono sconfitti e nessuno vincitore.
GUIDE INMEDIAR: le guide per utilizzare al meglio la mediazione
LA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA
Oggi la mediazione è condizione di procedibilità (ovvero deve essere obbligatoriamente tentata prima di poter andare in giudizio) nei casi di una controversia in materia di:
- diritti reali (proprietà, usufrutto, usucapione, compravendite immobiliari ecc.);
- divisione e successioni ereditarie; mediazione civile
- patti di famiglia; mediazione civile
- locazione e comodato; mediazione civile
- affitto di aziende (sentenza del Tribunale di Treviso affitto di aziende); mediazione civile
- risarcimento danni da responsabilità medica e sanitaria;
- diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità;
- contratti assicurativi, bancari e finanziari; mediazione civile
- condominio (leggi come evitare le liti condominiali); mediazione civile
- associazione in partecipazione;
- consorzio;
- franchising;
- contratti d’opera;
- contratti di rete;
- contratti di somministrazione;
- società di persone;
- subfornitura.
Esperire un tentativo di conciliazione è inoltre obbligatorio quando la mediazione è demandata da un giudice oppure quando è prevista da clausole contrattuali o statutarie (clausole compromissorie).
APPROFONDIMENTO: come evitare le liti condominiali con la mediazione
LA MEDIAZIONE SU CLAUSOLA CONTRATTUALE O STATUTARIA
Se il contratto fra le parti o lo statuto societario prevedono una clausola compromissoria di mediazione, con la quale le parti si impegnano, nel caso di controversie, a esperire un tentativo di mediazione prima di ricorrere ad azioni legali, tale tentativo dovrà obbligatoriamente essere esperito dalle parti a pena di improcedibilità nel successivo giudizio.
LA MEDIAZIONE DEMANDATA DAL GIUDICE
Gli stessi giudici possono, durante il giudizio ordinario in Tribunale, inviare con ordinanza le parti presso un organismo di mediazione ogni volta che ravvisino l’utilità di avviare un procedimento di mediazione fra le parti. Anche in questo caso la mediazione è condizione di procedibilità per il giudizio.
LA MEDIAZIONE VOLONTARIA
Per tutte le controversie relative a diritti disponibili è comunque possibile esperire un procedimento di mediazione volontario, che in caso di successo porterà comunque un notevole risparmio di tempo e di denaro alle parti.
Le opportunità legate al ricorso della mediazione volontaria (tempi rapidi e costi certi e ridotti) hanno portato negli ultimi anni a una notevole crescita del ricorso a questo istituto.
IL MEDIATORE
Il mediatore è un professionista con requisiti di onorabilità, competenza, terzietà e imparzialità che, individualmente o collegialmente, svolge la mediazione rimanendo privo, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo.
Il suo compito è quello di aiutare le parti in lite a trovare una soluzione soddisfacente per entrambe al contenzioso, portandole al raggiungimento di un accordo condiviso ed evitando quindi il ricorso al giudice; il verbale di conciliazione che riporta tale accordo, omologato dal Presidente del Tribunale di competenza, costituisce titolo esecutivo per le parti.
I mediatori, generici o specializzati in diritto internazionale o del consumo, possono operare esclusivamente presso gli Organismi di mediazione e solo dopo aver frequentato un percorso formativo ad hoc tenuto da formatori accreditati, inseriti nell’elenco dei soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione per i mediatori istituito presso il Ministero della Giustizia.
In particolare, i mediatori dell’Istituto Nazionale per la Mediazione e l’Arbitrato – INMEDIAR sono stati selezionati sulla base di rigorosissimi criteri di competenza e valutando a fondo le loro capacità comunicative, al fine di offrire alle parti un supporto fondamentale che le possa guidare verso un accordo condiviso e pienamente soddisfacente. mediazione civile
GLI ORGANISMI DI MEDIAZIONE
Gli organismi di mediazione sono enti pubblici o privati abilitati a svolgere il procedimento di mediazione e iscritti nell’apposito registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia, dopo aver dato particolari garanzie di serietà ed efficienza.
Il registro è istituito e tenuto presso il Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero e ne è responsabile il direttore generale della giustizia civile ovvero un suo delegato avente qualifica dirigenziale, che esercita poteri di vigilanza e controllo; i criteri e le modalità di iscrizione nel registro degli organismi di mediazione e nell’elenco degli enti di formazione sono fissati con D.M n. 180 del 18 ottobre 2010, pubblicato sulla G.U. n. 258 del 4 novembre 2010, che attua quanto previsto dal D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010.
Gli enti abilitati a svolgere la mediazione possono essere pubblici o privati (società, associazioni), ovvero organi o articolazioni interne degli enti medesimi (camere di conciliazione istituite dalle Camere di commercio, organismi non autonomi di società); prima di concedere l’accreditamento a un ente privato il responsabile del registro deve vagliare anche i requisiti di onorabilità di tutti i soci (o associati), degli amministratori e dei rappresentanti degli organismi.
Ogni organismo deve dotarsi di un regolamento e di un codice etico , comunicati al Ministero, che garantiscano i requisiti di terzietà, imparzialità e riservatezza di chi svolge il procedimento di mediazione; anche le indennità che le parti dovranno pagare per il procedimento devono rientrare nelle tabelle fissate dal Ministero ed essere comunicate al responsabile del registro.
L’Istituto Nazionale per la Mediazione e l’Arbitrato – INMEDIAR è iscritto al n° 223 del Registro degli Organismi di Mediazione del Ministero della Giustizia.
Attualmente l’Istituto si avvale di circa 300 mediatori accreditati, in massima parte avvocati, dottori commercialisti e docenti universitari, dislocati nelle varie regioni italiane.
tag: mediazione civile, mediazione civile, mediazione civile
Normativa:
Decreti, circolari, provvedimenti e note
D.lgs. 28/2010
D.lgs. 5/2003
Circolare Funzione pubblica n. 9/2012 – Linee guida in materia di mediazione
Decreto 4 agosto 2014, n. 139
Mediazione negli stati membri
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.