Con INMEDIAR avviare un procedimento di mediazione o aderirvi quando veniamo invitati è semplice ed economico, per la convenienza delle tariffe di mediazione in rapporto ai costi della causa civile per la stessa controversia.
La mediazione, inoltre, è l’unico strumento oggi in grado di estinguere definitivamente il conflitto fra le parti in lite, evitando futuri ricorsi, nuove cause e ulteriori spese, perdite di tempo e stress.
TARIFFE DI MEDIAZIONE INMEDIAR
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Le “indennità di mediazione” (tariffe di mediazione) dovute da ciascuna parte sono costituite dalle spese di avvio del procedimento (pari a € 40,00 IVA esclusa per le controversie di valore fino a € 250.000 e a € 80,00 IVA esclusa per le controversie di valore superiore) e dalle spese di mediazione, dovute quando sia possibile iniziare il procedimento di mediazione.tariffe di mediazione
Ai sensi dell’art. 16, comma 4 del D.M. 180/2010 e sue ss. mm. e ii. sono dovute anche eventuali maggiorazioni, calcolate sulle tariffe base previste dalla Tabella A allegata al decreto, e precisamente:
- maggiorazione di un quarto per l’accordo conciliativo (per tutti i procedimenti di mediazione);
- maggiorazione di un quinto per l’eventuale proposta conciliativa del mediatore formulata su richiesta delle parti (solo per Mediazione volontaria o da clausola contrattuale);
- maggiorazione di un quinto per controversie di particolare importanza, complessità o difficoltà (solo per Mediazione volontaria o da clausola contrattuale).
Nessun’altra somma sarà dovuta dalle parti a INMEDIAR, indipendentemente dalla durata del procedimento, con l’eccezione dell’IVA e delle eventuali spese vive (quali, a titolo d’esempio, le spese per le comunicazioni alle parti o per le eventuali sessioni di Mediazione in modalità telematica).
Le indennità di mediazione rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento, ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di un diverso mediatore per la formulazione di una proposta conciliativa.
Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile; qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, INMEDIAR decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti.
In ogni caso, se all’esito del procedimento di mediazione il valore della controversia dovesse risultare diverso, l’importo dell’indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
Ai sensi dell’art. 16 comma 11 del D.M. 180/2010 le parti sono obbligate in solido al pagamento delle indennità di mediazione.
N.B.: cos’è l’acconto sulle spese di mediazione? tariffe di mediazione
CHI DEVE VERSARE LE INDENNITÀ DI MEDIAZIONE?
Le indennità di mediazione (spese d’avvio, spese di mediazione ed eventuali maggiorazioni) devono essere versate da ciascuna parte; tuttavia, ai fini della corresponsione dell’indennità, più soggetti rappresentanti un unico centro d’interessi si considerano come un’unica parte.
Ma quando, esattamente, due o più parti rappresentano unico centro d’interessi? tariffe di mediazione
Per rappresentare un unico centro d’interessi le parti devono essere contitolari di un diritto unitario sul piano sostanziale, ovvero condividere lo stesso diritto e, inoltre, trovarsi nella situazione in cui, da un punto di vista astratto, non possono avere interessi giuridici in conflitto in una controversia avente lo stesso oggetto della mediazione. tariffe di mediazione
Più precisamente, affinché due o più parti costituiscano un unico centro d’interesse, dovranno essere verificate, contemporaneamente, queste tre condizioni: tariffe di mediazione
- le parti siano contitolari di un medesimo diritto, ovvero il loro interesse giuridico non possa essere scisso;
- le parti non possano avere interessi in conflitto in un’ipotetica causa avente lo stesso oggetto della mediazione;
- l’assenza di interessi in conflitto sussista da un punto di vista astratto.
Non rileva, quindi, il fatto che tali parti siano assistite da uno stesso avvocato, o abbiano un obbiettivo comune, o una comune ipotesi di soluzione: è necessario che le parti, astrattamente, non possano avere interessi confliggenti.
Per esempio, costituiranno un unico centro d’interessi i cointestatari di un immobile in una controversia scaturita da un rapporto di vicinato. tariffe di mediazione
Al contrario non costituiranno unico centro d’interessi i debitori o creditori solidali, i comunisti nello scioglimento delle comunioni, il debitore e il fidejussore, le parti di una comunione ereditaria o successione, i condomini che impugnano una stessa delibera condominiale.
MODALITÀ DI VERSAMENTO
Tutte le somme dovute a INMEDIAR possono essere versate con una delle seguenti modalità:
- mediante bonifico bancario sul c/c intestato a Works in Progress S.r.l.
Banca Mediolanum
codice IBAN: IT18D 03062 34210 000002122721; - tramite sistema PayPal, versando con carta di credito o da conto PayPal sull’account inmediar@inmediar.it, con commissione aggiuntiva del 3,4% da calcolarsi sul totale dovuto comprensivo dell’IVA.
SPESE D’AVVIO DELLA MEDIAZIONE
Spese d’avvio: avviare una mediazione o aderirvi è molto economico, in quanto ai sensi dell’art. 16 comma 2 del D.M. 180/2010, come modificato dal D.M. 139/2014, vanno versate soltanto le “spese d’avvio”, l’acconto sulle spese di mediazione (vedi nota a fondo pagina) e le cosiddette “spese vive”.
Le spese d’avvio hanno importo pari a:
- € 40,00 + IVA (per le controversie di valore fino a € 250.000);
- € 80,00 + IVA (per le controversie di valore superiore).
Acconto sulle spese di mediazione: il 30 giugno 2023 sono entrate in vigore le modifiche apportate all’art. 8 del D.Lgs. 28/2010 dal D.Lgs. 149/2022, eliminando il cosiddetto “primo incontro gratuito” che risultava in palese contrasto con l’art. 36 della Costituzione.
Il primo incontro di mediazione, pertanto, per tutte le procedure incardinate a partire dal 1° luglio diventa un incontro effettivo, per il quale sono dovute, oltre alle spese d’avvio, le indennità di mediazione.
In attesa della determinazione delle nuove tariffe da parte del Ministero della Giustizia, che prevederanno un importo destinato al solo primo incontro, per tutti i procedimenti instaurati dal 1° luglio manterremo in vigore le tariffe di cui all’allegato A del D.M. 180/2010, con gli abbattimenti previsti, e al momento della presentazione dell’istanza di mediazione o dall’adesione al procedimento le parti dovranno versare, oltre alle spese d’avvio e alle spese vive, solo un acconto sulle spese di mediazione; per i procedimenti che si fermeranno al primo incontro senza accordo, per volontà delle parti o per mancata adesione, nessun’altra spesa di mediazione verrà richiesta.
Di contro, in caso di accordo raggiunto al primo incontro, saranno dovute integralmente le spese di mediazione e la maggiorazione per accordo raggiunto, fatte salve eventuali promozioni in corso.
L’importo dell’acconto sulle spese di mediazione, da versare con il deposito della domanda, è pari a:
- € 40,00 + IVA (per le controversie di valore fino a € 1.000);
- € 50,00 + IVA (per le controversie di valore superiore).
NOTA BENE: partecipando alla mediazione, le parti hanno diritto, ai sensi dell’art. 20, primo comma, del D.Lgs. 28/2010 come modificato dal D.Lgs. 149/2022, a un credito d’imposta commisurato all’indennità di mediazione corrisposta fino a un massimo di € 600 e, quando la mediazione è condizione di procedibilità ai sensi dell’art. 5, commi 1 e 2, D.Lgs. 28/2010, a un credito d’imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato fino a un massimo di € 600 quando viene raggiunto l’accordo conciliativo. I crediti d’imposta sono ridotti della metà se l’accordo non è raggiunto.
Il nuovo DM entrato in vigore in data 8 agosto 2023 prevede quindi a favore delle parti in mediazione un credito d’imposta per complessivi 600 euro per procedura di mediazione per un massimo di 2.400 euro all’anno per persone fisiche (in media 4 mediazioni all’anno) e di 24.000 euro all’anno per persone giuridiche (in media 24 mediazioni all’anno).
Modalità di presentazione della domanda di attribuzione del credito di imposta
l’art. 3. del Decreto 1 agosto 2023 ci indica come richiedere il credito d’imposta:
1. La domanda di attribuzione dei crediti di imposta di cui al presente decreto, è presentata, a pena di inammissibilità, tramite la piattaforma accessibile dal sito giustizia.it mediante le credenziali SPID, CIEId almeno di livello due e CNS. Quando la domanda è presentata per conto di un ODM o di una persona giuridica, l’accesso alla piattaforma è effettuato utilizzando l’identità digitale del responsabile del ODM o del legale rappresentante della persona giuridica.
2. Ciascun richiedente, al momento della presentazione della domanda, è adeguatamente informato, ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, sul trattamento dei propri dati personali per la valutazione della richiesta di riconoscimento del credito di imposta.
3. Salvo che sia diversamente disposto, tutte le comunicazioni previste dal presente decreto sono effettuate mediante la piattaforma di cui al comma 1, all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal richiedente. Quando il richiedente non indica un indirizzo di posta elettronica certificata, le comunicazioni sono rese disponibili all’interessato in apposita area riservata della piattaforma.
4. Salvo che sia diversamente disposto, la domanda di attribuzione del credito di imposta contiene:
a) i dati identificativi e il codice fiscale o la partita IVA del soggetto avente diritto al credito;
b) il numero, l’importo e la data della fattura emessa dal ODM, dall’avvocato o dall’arbitro per le somme oggetto di domanda di attribuzione del credito di imposta;
c) la dichiarazione avente ad oggetto le modalità, l’importo, la data e gli estremi identificativi del pagamento effettuato in favore del ODM, dell’avvocato o dell’arbitro dell’importo fatturato;
d) l’indirizzo di posta elettronica certificata ove il richiedente intende ricevere tutte le eventuali comunicazioni relative alla domanda.
5. La domanda di cui al comma 1, è presentata, a pena di inammissibilità, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di conclusione delle procedure di mediazione, negoziazione e arbitrato.
6. Salvo che sia diversamente disposto, quando lo stesso soggetto richiede il riconoscimento di più crediti di imposta ai sensi del presente decreto, è tenuto a presentare una domanda annuale cumulativa con indicazione specifica di ciascuna procedura nell’ambito della quale è sorto il credito che si fa valere.
7. Il possesso dei requisiti richiesti dal presente decreto per il riconoscimento del credito di imposta è attestato dalla parte richiedente ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Vantaggi Mediazione rispetto alla Negoziazione assistita
Occorre sottolineare quanto la mediazione abbia un trattamento fiscale premiante rispetto alla negoziazione assistita per la quale è previsto un credito di imposta fino a un massimo di 250,00 euro, commisurato al solo compenso corrisposto agli avvocati che hanno assistito le parti in una negoziazione obbligatoria, che si è conclusa in modo positivo..
IN CASO DI ACCORDO, QUINDI, LE MEDIAZIONI DI CONTROVERSIE FINO A UN VALORE DI € 50.000 SONO IN PRATICA GRATUITE, avendo ciascuna parte diritto a detrarre quanto pagato dalle tasse dovute.
Spese vive: sempre ai sensi dell’art. 16 comma 2 del D.M. 180/2010 modificato dal D.M. 139/2014, andranno versate anche le “spese vive” affrontate dall’Organismo di mediazione relativamente alla singola procedura, quali, per esempio, costi di eventuali servizi di videoconferenza, costi delle comunicazioni alle altre parti ed eventuali altre spese vive documentate e riconducibili alla procedura.
Comunicazioni alle altre parti: sono comprese nelle spese di avvio le comunicazioni (convocazioni, avvisi di rinvii e altre eventuali comunicazioni necessarie allo svolgimento della procedura) effettuate a mezzo posta elettronica certificata o, quando possibile, tramite email, mentre è richiesto il versamento di un fondo spese pari a € 9,00 per ogni comunicazione tramite lettera raccomandata A/R (€ 18,00 per Paesi UE, € 30,50 per Paesi extra UE) ed € 30,50 per ogni comunicazione richiesta con notificazione tramite Ufficiale Giudiziario (chiedere un preventivo per eventuali notificazioni all’estero).
Mediazione in modalità telematica: alla parte che richieda di partecipare alle sessioni di Mediazione con modalità telematica (videoconferenza) è richiesto il versamento anticipato di un fondo spese di € 25,00 + IVA (€ 30,50 IVA inclusa) per l’intero procedimento (la precedente tariffa di € 30,00 + IVA è stata ridotta dal fornitore del servizio dal 1° gennaio 2022).
Altri servizi accessori: le parti istanti o aderenti alla Mediazione, analogamente a quanto previsto per la Mediazione in modalità telematica, potranno richiedere a INMEDIAR, prima o successivamente allo svolgimento della procedura di mediazione, altri servizi accessori i cui costi non rientrano nelle spese di avvio, versando un fondo spese secondo il seguente prospetto:
· comunicazioni tramite raccomandata A/R (Italia, ogni 10 pagg.): | € 9,00 IVA inclusa |
· comunicazioni tramite raccomandata A/R (Paesi UE, ogni 10 pagg.): | € 18,00 IVA inclusa |
· comunicazioni tramite raccomandata A/R (Paesi extra UE, ogni 10 pagg.): | € 30,50 IVA inclusa |
· comunicazioni tramite notificazione (Italia, max 10 pagg.): | € 30,50 IVA inclusa |
· comunicazioni tramite notificazione (estero, max 10 pagg.): | chiedi preventivo |
· rilascio di copie cartacee di documenti (a pagina): |
€ 3,05 IVA inclusa |
· copie di documenti in formato PDF (tramite email o P.E.C., a pagina): | € 1,22 IVA inclusa |
Inoltre, anche le parti che non abbiano ancora aderito alla Mediazione e pagato le spese d’avvio potranno eccezionalmente richiedere alcuni servizi a INMEDIAR, previo pagamento anticipato del costo di ogni singolo servizio richiesto, secondo il seguente prospetto:
· gestione eventuali richieste di rinvio: | € 20,00 + IVA |
· comunicazione ad altra parte (tramite posta elettronica, P.E.C. o fax): |
€ 5,00 + IVA |
· comunicazione ad altra parte (tramite raccomandata A/R, Italia): | € 12,00 + IVA |
· comunicazione ad altra parte (tramite raccomandata A/R, Paesi UE): | € 24,00 + IVA |
· comunicazione ad altra parte (tramite raccomandata A/R, extra UE): | € 40,00 + IVA |
· comunicazione ad altra parte (tramite notificazione, Italia): | € 35,00 + IVA |
· comunicazione ad altra parte (tramite notificazione, estero): | chiedi preventivo |
· rilascio di copie cartacee di documenti (a pagina): | € 5,00 + IVA |
· copie di documenti in formato PDF (tramite email o P.E.C., a pagina): | € 2,00 + IVA |
· rilascio di copia di verbale (in formato cartaceo o elettronico): |
€ 40,00 + IVA |
· sessione in videoconferenza (costi di utilizzo della piattaforma): | € 25,00 + IVA |
In mancanza del versamento anticipato dei costi sopra indicati, il corrispondente servizio non potrà essere erogato; in particolare, eventuali richieste di rinvio del primo incontro di mediazione, presentate prima dell’adesione e non motivate da precise disposizioni normative, potranno essere gestite solo previa pagamento, da parte del richiedente, delle relative spese di gestione e organizzazione del rinvio e di comunicazione alle altre parti, come da prospetto soprastante.
N.B.: le somme già versate per i servizi ricompresi nelle spese d’avvio verranno interamente scontate in caso di successivo versamento delle medesime a seguito di adesione alla Mediazione.
SANZIONI PREVISTE CONTRO LE PARTI CHE NON PARTECIPANO ALLA MEDIAZIONE SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO
L’art. 12-bis comma 1 del D. Lgs. 28/2010 modificato dal D.Lgs. 149/2022, recita: “Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’art. 116, secondo comma, del codice di procedura civile“, mentre il comma 2 recita: “Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio” e, al comma 3: “Nei casi di cui al comma 2, con il provvedimento che definisce il giudizio, il giudice, se richiesto, può altresì condannare la parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione“.
In parole semplici, ciò significa che la parte assente in mediazione senza un giustificato motivo non solo dovrà pagare una forte sanzione in denaro, ma rischierà di veder compromessa la propria posizione processuale.
Giustificati motivi per la mancata partecipazione, per analogia con le previsioni normative relative all’interrogatorio formale, sono:
- il legittimo impedimento, tariffe di mediazione
- la causa di forza maggiore, tariffe di mediazione
- la mancata o la tardiva comunicazione del luogo, del giorno e dell’ora dell’incontro,
- l’errore di persona. tariffe di mediazione
In generale, possono essere considerati giustificati motivi per la mancata partecipazione quegli aspetti formali che potrebbero rendere invalido il radicamento della mediazione o un eventuale accordo, quali, ad esempio, la nullità dell’istanza di mediazione, l’incompetenza territoriale dell’organismo adito, l’incapacità negoziale o il difetto di legittimazione della parte.
Una costante giurisprudenza ormai diffusa in tutta Italia considera, invece, sempre ingiustificata (e pertanto da sanzionare) l’assenza di una parte dovuta a valutazioni della controversia discordanti da quelle di controparte, o al fatto di ritenere impossibile il raggiungimento di un accordo conciliativo per la distanza delle reciproche posizioni: si tratta, infatti, di aspetti comuni a ogni controversia –dove è naturale che ogni parte sia convinta di aver ragione– senza i quali la stessa controversia non si sarebbe neppure instaurata.
Inoltre, il giudice potrà valutare il rifiuto ingiustificato a partecipare al procedimento di mediazione come violazione del dovere di lealtà e probità delle parti e conseguentemente condannare l’assente ingiustificato alle spese, ai sensi dell’art. 92 del codice di procedura civile, anche qualora risultasse vincitore nel giudizio. tariffe di mediazione
Nei casi più gravi, il giudice potrebbe ravvisare nel comportamento non collaborativo delle parti mala fede o colpa grave, e sanzionarle ai sensi dell’art. 96 del codice di procedura civile condannandole anche al risarcimento del danno (resistenza temeraria). tariffe di mediazione
PROMOZIONI IN CORSO PER TUTTE LE MEDIAZIONI (*):1. Le parti che raggiungeranno un accordo conciliativo nello stesso giorno del primo incontro avranno diritto a uno sconto del 50% sulle spese di mediazione (colonna 3 delle tabelle). 2. Le parti che, iniziato un procedimento di negoziazione assistita ai sensi del D.L. 132/2014, (*) offerte non cumulabili con altre promozioni o convenzioni. |
TABELLA 1: TARIFFE ABBATTUTE QUANDO LA MEDIAZIONE È CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ
Tariffe di mediazione, per parte, rispetto al valore della lite nei casi di cui all’art. 5, commi 1-bis e 2 del D.Lgs. 28/2010 (importi in euro, IVA esclusa) |
|||
Colonna 1 | Colonna 2 | Colonna 3 | Colonna 4 |
Valore della lite |
Spese d’avvio della Mediazione |
Spese di mediazione |
Maggiorazione (in caso di accordo conciliativo) |
fino a 1.000 | 40 | 43 | 16 |
da 1.001 a 5.000 | 40 | 86 | 32 |
da 5.001 a 10.000 | 40 | 160 |
60 |
da 10.001 a 25.000 | 40 | 240 | 90 |
da 25.001 a 50.000 | 40 | 400 | 160 |
da 50.001 a 250.000 |
40 | 660 | 250 |
da 250.001 a 500.000 |
80 | 1.000 | 500 |
da 500.001 a 2.500.000 |
80 | 1.900 | 950 |
da 2.500.001 a 5.000.000 | 80 | 2.600 | 1.300 |
oltre 5.000.000 | 80 | 4.600 | 2.300 |
TABELLA 2: TARIFFE SCONTATE DA INMEDIAR PER LA MEDIAZIONE VOLONTARIA
Tariffe di mediazione, per parte, rispetto al valore della lite nei casi di Mediazione volontaria o da clausole contrattuali (importi in euro, IVA esclusa) |
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Colonna 1 | Colonna 2 |
Colonna 3 |
Colonna 4 |
Colonna 5 |
Colonna 6 |
Valore della lite |
Spese d’avvio della Mediazione | Spese di mediazione |
Maggiorazione (in caso di accordo conciliativo) |
Maggiorazione (in caso di proposta del mediatore) |
Maggiorazione (in caso di particolare complessità della procedura) |
fino a 1.000 | 40 | 40 | 16 | 13 | 13 |
da 1.001 a 5.000 | 40 | 80 | 32 | 26 | 26 |
da 5.001 a 10.000 | 40 | 120 |
60 | 48 | 48 |
da 10.001 a 25.000 | 40 | 200 | 90 | 72 | 72 |
da 25.001 a 50.000 | 40 | 330 | 160 |
120 | 120 |
da 50.001 a 250.000 |
40 | 560 | 250 |
200 | 200 |
da 250.001 a 500.000 |
80 | 800 | 500 |
400 | 400 |
da 500.001 a 2.500.000 |
80 | 1.500 | 950 |
760 |
760 |
da 2.500.001 a 5.000.000 | 80 | 2.200 | 1.300 | 1.040 |
1.040 |
oltre 5.000.000 | 80 | 4.000 | 2.300 | 1.840 | 1.840 |
NOTE
Per l’incontro preliminare non sono dovuti compensi a INMEDIAR; le spese di avvio della mediazione e le spese vive sostenute da INMEDIAR andranno comunque versate da ciascuna parte. L’incontro preliminare ha il solo scopo di informare le parti delle modalità e delle finalità della Mediazione, e in esso le parti non potranno negoziare, scambiarsi o valutare proposte conciliative, porre termini o condizioni all’altra parte o rilasciare dichiarazioni senza iniziare effettivamente il procedimento di mediazione e versare le indennità previste. tariffe di mediazione
Al termine delll’incontro preliminare il mediatore inviterà le parti e i loro avvocati a esprimersi in merito alla possibilità di iniziare il procedimento di mediazione. In caso positivo, la Mediazione prosegue e ciascuna parte sarà tenuta a versare a INMEDIAR l’importo di cui alla colonna 3. Tutte le maggiorazioni, ai sensi dell’art. 16 comma 4 del D.M. 180/2010, sono calcolate sulle tariffe previste dalla Tabella A allegata al Decreto. tariffe di mediazione
L’importo in colonna 4 è dovuto solo se –e ogni qual volta– sia intervenuto un accordo conciliativo fra le parti successivamente all’avvio del procedimento stesso. Esso andrà versato non appena tale accordo sarà stato raggiunto.
Per “accordo conciliativo”, ai fini della determinazione dei costi del procedimento di mediazione, si intende qualunque accordo stragiudiziale, di natura conciliativa o transattiva, patrimoniale o non patrimoniale, relativo alla controversia oggetto di Mediazione, concluso dopo l’avvio del procedimento, durante o dopo le sessioni svolte con il mediatore incaricato.
L’importo in colonna 5, da corrispondere al termine del procedimento di mediazione, è dovuto in aggiunta all’importo in colonna 3 e alle eventuali maggiorazioni previste qualora le parti presenti in una Mediazione volontaria o da clausola contrattuale dovessero richiedere al mediatore di formulare una proposta conciliativa, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 28/2010 e dell’art. 16, comma 4, lett. d) del D.M. 180/2010. tariffe di mediazione
Per le Mediazioni volontarie o da clausola contrattuale su controversie di particolare importanza, complessità o difficoltà alle spese indicate in colonna 3 e dovute da ciascuna parte si aggiunge l’importo indicato in colonna 6.
Come riferimento, si riporta anche la tabella delle spese di Mediazione previste dal Ministero della Giustizia (D.M. 180/2010, art. 16, comma 4): tariffe di mediazione
Tabella A allegata al D.M. 180/2010: spese di Mediazione (importi espressi in euro, IVA esclusa) |
|
Valore della lite |
Spesa (per ciascuna parte) |
fino a 1.000 | 65 |
da 1.001 a 5.000 | 130 |
da 5.001 a 10.000 | 240 |
da 10.001 a 25.000 | 360 |
da 25.001 a 50.000 | 600 |
da 50.001 a 250.000 |
1.000 |
da 250.001 a 500.000 |
2.000 |
da 500.001 a 2.500.000 |
3.800 |
da 2.500.001 a 5.000.000 | 5.200 |
oltre 5.000.000 | 9.200 |
NOTA: Spese di mediazione dovute per il primo incontro
Con l’entrata in vigore di tutte le norme contenute nel D.Lgs. 149/2022 è stato eliminato il cosiddetto “primo incontro informativo gratuito”, che obbligava i mediatori a lavorare gratuitamente in tutte le procedure che si interrompevano, per volontà delle parti, al primo incontro stesso, in palese contrasto con l’art. 36 della Costituzione che garantisce a ogni lavoratore il diritto a una retribuzione proporzionata alla qualità e quantità del suo lavoro. tariffe di mediazione
Il primo incontro di mediazione, pertanto, oggi è parte integrante della procedura di mediazione e al termine del primo incontro le parti e gli avvocati partecipanti non sono più chiamati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura, essendo questa già iniziata in modo effettivo.
Oltre alle spese d’avvio e alle spese vive già dal primo incontro, pertanto, saranno dovute le relative spese di mediazione.
Nelle more dell’uscita del nuovo D.M. in cui il Ministero della Giustizia dovrà determinare le nuove tariffe di mediazione, manterremo le tariffe attualmente in vigore, richiedendo all’atto della presentazione della domanda di mediazione o dell’adesione alla procedura solo il versamento di un acconto pari a € 40,00 + IVA per il primo scaglione di valore di controversia e a € 50,00 + IVA per gli scaglioni successivi. Nelle procedure che si chiuderanno al primo incontro senza accordo conciliativo, per volontà delle parti o mancata adesione, non verranno chieste ulteriori spese di mediazione.