Con INMEDIAR avviare un procedimento di mediazione o aderirvi quando veniamo invitati è semplice ed economico, per la convenienza delle tariffe di mediazione in rapporto ai costi della causa civile per la stessa controversia.
La mediazione, inoltre, è l’unico strumento oggi in grado di estinguere definitivamente il conflitto fra le parti in lite, evitando futuri ricorsi, nuove cause e ulteriori spese, perdite di tempo e stress.
TARIFFE DI MEDIAZIONE INMEDIAR
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Solo avvio o adesione mediazione obbligatoria | Solo avvio o adesione mediazione volontaria |
Le “indennità di mediazione” (tariffe di mediazione) dovute da ciascuna parte sono costituite dalle spese di avvio del procedimento e dalle spese di mediazione, oggi differenziate per le procedure che si concludono al primo incontro e per quelle che proseguono oltre, ai sensi del D.M. 150/2023.tariffe di mediazione
Ai sensi del D.M. 150/2023 sono dovute anche eventuali maggiorazioni, calcolate sulle tariffe base previste dalla Tabella A allegata al decreto, e precisamente:
- maggiorazione del 10% per l’accordo conciliativo raggiunto al primo incontro (art. 30 comma 1);
- maggiorazione del 25% per l’accordo conciliativo raggiunto in incontro successivo al primo (art. 30 comma 2);
- maggiorazione del 20% per l’accordo conciliativo su controversie di particolare importanza o complessità, per l’impegno richiesto al mediatore o per l’esperienza e competenza del mediatore designato su concorde indicazione delle parti (art. 32 comma 3).
Le tabelle presenti in questa pagina riportano le indennità spettanti a INMEDIAR per i procedimenti che terminano al primo incontro senza conciliazione, per quelli in cui l’accordo conciliativo è raggiunto al primo incontro, per quelli che proseguono oltre il primo incontro senza conciliazione e per quelli in cui l’accordo conciliativo è raggiunto in un incontro successivo al primo, nonché per quelli terminati con accordo conciliativo su controversie di particolare complessità.tariffe di mediazione
Nessun’altra somma sarà dovuta dalle parti a INMEDIAR, indipendentemente dalla durata del procedimento, con l’eccezione dell’IVA e delle eventuali spese vive (quali, a titolo d’esempio, le spese per le comunicazioni alle parti o per le eventuali sessioni di Mediazione in modalità telematica, inclusi, ove offerti, i costi per la sottoscrizione digitale dei verbali).
Le indennità di mediazione rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento, ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di un diverso mediatore per la formulazione di una proposta conciliativa.
Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile; qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, INMEDIAR decide il valore di riferimento e lo comunica alle parti.
In ogni caso, se all’esito del procedimento di mediazione il valore della controversia dovesse risultare diverso, l’importo dell’indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
Ai sensi dell’art. 34 comma 3 del D.M. 150/2023 le parti sono obbligate in solido al pagamento delle indennità di mediazione. tariffe di mediazione
CHI DEVE VERSARE LE INDENNITÀ DI MEDIAZIONE?
Le indennità di mediazione (spese d’avvio, spese di mediazione ed eventuali maggiorazioni) devono essere versate da ciascuna parte; tuttavia, ai fini della corresponsione dell’indennità, più soggetti rappresentanti un unico centro d’interessi si considerano come un’unica parte.
Ma quando, esattamente, due o più parti rappresentano unico centro d’interessi? tariffe di mediazione
Per rappresentare un unico centro d’interessi le parti devono essere contitolari di un diritto unitario sul piano sostanziale, ovvero condividere lo stesso diritto e, inoltre, trovarsi nella situazione in cui, da un punto di vista astratto, non possono avere interessi giuridici in conflitto in una controversia avente lo stesso oggetto della mediazione. tariffe di mediazione
Più precisamente, affinché due o più parti costituiscano un unico centro d’interesse, dovranno essere verificate, contemporaneamente, queste tre condizioni: tariffe di mediazione
- le parti siano contitolari di un medesimo diritto, ovvero il loro interesse giuridico non possa essere scisso;
- le parti non possano avere interessi in conflitto in un’ipotetica causa avente lo stesso oggetto della mediazione;
- l’assenza di interessi in conflitto sussista da un punto di vista astratto.
Non rileva, quindi, il fatto che tali parti siano assistite da uno stesso avvocato, o abbiano un obbiettivo comune, o una comune ipotesi di soluzione: è necessario che le parti, astrattamente, non possano avere interessi confliggenti.
Per esempio, costituiranno un unico centro d’interessi i cointestatari di un immobile in una controversia scaturita da un rapporto di vicinato. tariffe di mediazione
Al contrario non costituiranno unico centro d’interessi i debitori o creditori solidali, i comunisti nello scioglimento delle comunioni, il debitore e il fidejussore, le parti di una comunione ereditaria o successione, i condomini che impugnano una stessa delibera condominiale.
MODALITÀ DI VERSAMENTO
Tutte le somme dovute a INMEDIAR possono essere versate con una delle seguenti modalità:
- mediante bonifico bancario sul c/c intestato a Works in Progress S.r.l.
Banca Mediolanum
codice IBAN: IT18D 03062 34210 000002122721; - tramite sistema PayPal, versando con carta di credito o da conto PayPal sull’account inmediar@inmediar.it, con commissione aggiuntiva del 3,4% da calcolarsi sul totale dovuto comprensivo dell’IVA.
COSA VA VERSATO QUANDO SI AVVIA LA MEDIAZIONE
Avviare una mediazione o aderirvi è molto economico, in quanto ai sensi dell’art. 28 del D.M. 150/2023 vanno versate soltanto le spese d’avvio, le spese per il primo incontro e le cosiddette “spese vive”.
Le spese d’avvio hanno importo pari a:
Valore della controversia | Mediazione condizione di procedibilità | Mediazione volontaria |
Fino a € 1.000 | € 39,04 (pari a € 32+IVA) |
€ 48,80 (pari a € 40+IVA) |
Oltre € 1.000 e fino a € 50.000 | € 73,20 (pari a € 60+IVA) | € 91,50 (pari a € 75+IVA) |
Oltre € 50.000 e indeterminato |
€ 107,36 (pari a € 88+IVA) | € 134,20 (pari a € 110+IVA) |
Il 30 giugno 2023 sono entrate in vigore le modifiche apportate all’art. 8 del D.Lgs. 28/2010 dal D.Lgs. 149/2022, eliminando il cosiddetto “primo incontro senza compenso” che risultava in palese contrasto con l’art. 36 della Costituzione.
Il primo incontro di mediazione, pertanto, per tutte le procedure incardinate a partire dal 1° luglio diventa un incontro effettivo, per il quale sono dovute, oltre alle spese d’avvio, le spese per il primo incontro di mediazione, determinate dall’art. 28, comma 5, del D.M. 150/2023.
Le spese per il primo incontro di mediazione hanno importo pari a:
Valore della controversia | Mediazione condizione di procedibilità | Mediazione volontaria |
Fino a € 1.000 (o indeterminabile basso) |
€ 58,56 (pari a € 48+IVA) |
€ 73,20 (pari a € 60+IVA) |
Oltre € 1.000 e fino a € 50.000 (o indeterminabile medio) |
€ 117,12 (pari a € 96+IVA) | € 146,40 (pari a € 120+IVA) |
Oltre € 50.000 (o indeterminabile alto) |
€ 165,92 (pari a € 136+IVA) | € 207,40 (pari a € 170+IVA) |
Gli importi complessivi da versare per il primo incontro sono quindi:
- € 97,60 (pari a € 80,00+IVA) per controversie di valore fino a € 1.000;
- € 190,32 (pari a € 156+IVA) per controversie di valore oltre € 1.000 e fino a € 50.000;
- € 273,28 (pari a € 224+IVA) per controversie di valore superiore a € 50.000;
- € 165,22 (pari a € 136+IVA) per controversie di valore indeterminabile basso;
- € 224,48 (pari a € 184+IVA) per controversie di valore indeterminabile medio;
- € 273,28 (pari a € 224+IVA) per controversie di valore indeterminabile alto;
- € 122,00 (pari a € 100,00+IVA) per controversie di valore fino a € 1.000;
- € 237,90 (pari a € 195+IVA) per controversie di valore oltre € 1.000 e fino a € 50.000;
- € 341,60 (pari a € 280+IVA) per controversie di valore superiore a € 50.000;
- € 207,40 (pari a € 170+IVA) per controversie di valore indeterminabile basso;
- € 280,60 (pari a € 230+IVA) per controversie di valore indeterminabile medio;
- € 341,60 (pari a € 280+IVA) per controversie di valore indeterminabile alto,
Spese vive: sempre ai sensi dell’art. 28 comma 3 del D.M. 150/2023, andranno versate anche le “spese vive” affrontate dall’Organismo di mediazione relativamente alla singola procedura, quali, per esempio, costi di eventuali servizi di videoconferenza, costi delle comunicazioni alle altre parti, costi per la sottoscrizione digitale dei verbali ed eventuali altre spese vive documentate e riconducibili alla procedura.
Comunicazioni alle altre parti: sono comprese nelle spese di avvio le comunicazioni (convocazioni, avvisi di rinvii e altre eventuali comunicazioni necessarie allo svolgimento della procedura) effettuate a mezzo posta elettronica certificata o, quando possibile, tramite email, mentre è richiesto il versamento di un fondo spese pari a € 9,00 per ogni comunicazione tramite lettera raccomandata A/R (€ 18,00 per Paesi UE, € 30,50 per Paesi extra UE) ed € 30,50 per ogni comunicazione richiesta con notificazione tramite Ufficiale Giudiziario (chiedere un preventivo per eventuali notificazioni all’estero).
Mediazione in modalità telematica: alla parte che richieda di partecipare alle sessioni di Mediazione con modalità telematica (videoconferenza) è richiesto il versamento anticipato di un fondo spese di € 25,00 + IVA (€ 30,50 IVA inclusa) per l’intero procedimento (la precedente tariffa di € 30,00 + IVA è stata ridotta dal fornitore del servizio dal 1° gennaio 2022).
Altri servizi accessori: le parti istanti o aderenti alla Mediazione, analogamente a quanto previsto per la Mediazione in modalità telematica, potranno richiedere a INMEDIAR, prima o successivamente allo svolgimento della procedura di mediazione, altri servizi accessori i cui costi non rientrano nelle spese di avvio, versando un fondo spese secondo il seguente prospetto:
· comunicazioni tramite raccomandata A/R (Italia, ogni 10 pagg.): | € 9,00 IVA inclusa |
· comunicazioni tramite raccomandata A/R (Paesi UE, ogni 10 pagg.): | € 18,00 IVA inclusa |
· comunicazioni tramite raccomandata A/R (Paesi extra UE, ogni 10 pagg.): | € 30,50 IVA inclusa |
· comunicazioni tramite notificazione (Italia, max 10 pagg.): | € 30,50 IVA inclusa |
· comunicazioni tramite notificazione (estero, max 10 pagg.): | chiedi preventivo |
· rilascio di copie cartacee di documenti (a pagina): |
€ 3,05 IVA inclusa |
· copie di documenti in formato PDF (tramite email o P.E.C., a pagina): | € 1,22 IVA inclusa |
Inoltre, anche le parti che non abbiano ancora aderito alla Mediazione e pagato le spese d’avvio potranno eccezionalmente richiedere alcuni servizi a INMEDIAR, previo pagamento anticipato del costo di ogni singolo servizio richiesto, secondo il seguente prospetto:
· gestione eventuali richieste di rinvio: | € 20,00 + IVA |
· comunicazione ad altra parte (tramite posta elettronica, P.E.C. o fax): |
€ 5,00 + IVA |
· comunicazione ad altra parte (tramite raccomandata A/R, Italia): | € 12,00 + IVA |
· comunicazione ad altra parte (tramite raccomandata A/R, Paesi UE): | € 24,00 + IVA |
· comunicazione ad altra parte (tramite raccomandata A/R, extra UE): | € 40,00 + IVA |
· comunicazione ad altra parte (tramite notificazione, Italia): | € 35,00 + IVA |
· comunicazione ad altra parte (tramite notificazione, estero): | chiedi preventivo |
· rilascio di copie cartacee di documenti (a pagina): | € 5,00 + IVA |
· copie di documenti in formato PDF (tramite email o P.E.C., a pagina): | € 2,00 + IVA |
· rilascio di copia di verbale (in formato cartaceo o elettronico): |
€ 40,00 + IVA |
· sessione in videoconferenza (costi di utilizzo della piattaforma): | € 25,00 + IVA |
In mancanza del versamento anticipato dei costi sopra indicati, il corrispondente servizio non potrà essere erogato; in particolare, eventuali richieste di rinvio del primo incontro di mediazione, presentate prima dell’adesione e non motivate da precise disposizioni normative, potranno essere gestite solo previa pagamento, da parte del richiedente, delle relative spese di gestione e organizzazione del rinvio e di comunicazione alle altre parti, come da prospetto soprastante.
N.B.: le somme già versate per i servizi ricompresi nelle spese d’avvio verranno interamente scontate in caso di successivo versamento delle medesime a seguito di adesione alla Mediazione.
INCENTIVI PER LE PARTI CHE PARTECIPANO ALLA MEDIAZIONE
L’art. 17 comma 2 del D. Lgs. 28/2010 modificato dal D.Lgs. 149/2022, recita: “Il verbale contenente l’accordo di conciliazione è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di centomila euro, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente“.
L’esenzione dall’imposta di registro, prevista per l’accordo in mediazione (ma non per le sentenze giudiziali), costituisce un beneficio notevolissimo per le parti ogni volta che viene conciliata una controversia di valore elevato, come per esempio una divisione ereditaria su immobili.
L’art. 20 comma 1 del medesimo decreto invece prevede che “Alle parti è riconosciuto, quando è raggiunto l’accordo di conciliazione, un credito d’imposta commisurato all’indennità corrisposta ai sensi dell’articolo 17, commi 3 e 4, fino a concorrenza di euro seicento. Nei casi di cui all’articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, alle parti è altresì riconosciuto un credito d’imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l’assistenza nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a concorrenza di euro seicento” e al comma 2: “I crediti d’imposta previsti dal comma 1 sono utilizzabili dalla parte nel limite complessivo di euro seicento per procedura e fino ad un importo massimo annuale di euro duemilaquattrocento per le persone fisiche e di euro ventiquattromila per le persone giuridiche. In caso di insuccesso della mediazione i crediti d’imposta sono ridotti della metà“.
Questo credito d’imposta fa sì che in caso di accordo su controversie di valore fino a 50.000 euro la mediazione sia gratuita per le parti.
Vi è, inoltre, un ulteriore credito d’imposta commisurato al contributo unificato versato in caso di giudizio estinto a seguito di accordo conciliativo in mediazione, fino a concorrenza di 518 euro (art. 20 comma 3).
Da ultimo, le parti ammesse al patrocinio a carico dello Stato non dovranno versare indennità di mediazione (né spese d’avvio, né spese di mediazione) e nemmeno il compenso dell’avvocato che le assiste (artt. da 15-bis a 15-undecies). tariffe di mediazione
SANZIONI PREVISTE CONTRO LE PARTI CHE NON PARTECIPANO ALLA MEDIAZIONE SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO
L’art. 12-bis comma 1 del D. Lgs. 28/2010 modificato dal D.Lgs. 149/2022, recita: “Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’art. 116, secondo comma, del codice di procedura civile“, mentre il comma 2 recita: “Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio” e, al comma 3: “Nei casi di cui al comma 2, con il provvedimento che definisce il giudizio, il giudice, se richiesto, può altresì condannare la parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione“.
In parole semplici, ciò significa che la parte assente in mediazione senza un giustificato motivo non solo dovrà pagare una forte sanzione in denaro, ma rischierà di veder compromessa la propria posizione processuale.
Giustificati motivi per la mancata partecipazione, per analogia con le previsioni normative relative all’interrogatorio formale, sono:
- il legittimo impedimento, tariffe di mediazione
- la causa di forza maggiore, tariffe di mediazione
- la mancata o la tardiva comunicazione del luogo, del giorno e dell’ora dell’incontro,
- l’errore di persona. tariffe di mediazione
In generale, possono essere considerati giustificati motivi per la mancata partecipazione quegli aspetti formali che potrebbero rendere invalido il radicamento della mediazione o un eventuale accordo, quali, ad esempio, la nullità dell’istanza di mediazione, l’incompetenza territoriale dell’organismo adito, l’incapacità negoziale o il difetto di legittimazione della parte.
Una costante giurisprudenza ormai diffusa in tutta Italia considera, invece, sempre ingiustificata (e pertanto da sanzionare) l’assenza di una parte dovuta a valutazioni della controversia discordanti da quelle di controparte, o al fatto di ritenere impossibile il raggiungimento di un accordo conciliativo per la distanza delle reciproche posizioni: si tratta, infatti, di aspetti comuni a ogni controversia –dove è naturale che ogni parte sia convinta di aver ragione– senza i quali la stessa controversia non si sarebbe neppure instaurata.
Inoltre, il giudice potrà valutare il rifiuto ingiustificato a partecipare al procedimento di mediazione come violazione del dovere di lealtà e probità delle parti e conseguentemente condannare l’assente ingiustificato alle spese, ai sensi dell’art. 92 del codice di procedura civile, anche qualora risultasse vincitore nel giudizio. tariffe di mediazione
Nei casi più gravi, il giudice potrebbe ravvisare nel comportamento non collaborativo delle parti mala fede o colpa grave, e sanzionarle ai sensi dell’art. 96 del codice di procedura civile condannandole anche al risarcimento del danno (resistenza temeraria). tariffe di mediazione
TARIFFE DI MEDIAZIONE PER LE PROCEDURE INSTAURATE DAL 15 NOVEMBRE 2023
TABELLA 1: TARIFFE ABBATTUTE QUANDO LA MEDIAZIONE È CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ
Tariffe di mediazione, per parte, rispetto al valore della lite nei casi di cui all’art. 5, commi 1 e 2 del D.Lgs. 28/2010 (importi in euro, IVA esclusa) |
||||||
Colonna 1 | Colonna 2 |
Colonna 3 |
Colonna 4 |
Colonna 5 |
Colonna 6 |
Colonna 7 |
Valore della lite |
Spese d’avvio della mediazione | Spese di mediazione per il primo incontro senza accordo |
Ulteriori spese di mediazione oltre il primo incontro o in caso di accordo |
Maggiorazione in caso di accordo al primo incontro |
Maggiorazione in caso di accordo in incontro successivo al primo |
Ulteriore maggiorazione in caso di accordo su controversia complessa |
fino a 1.000 | 32 | 48 | 16 | 1,60 | 4 | 3,20 |
da 1.000,01 a 5.000 | 60 | 96 | 32 | 3,20 | 8 | 6,40 |
da 5.000,01 a 10.000 | 60 | 96 |
136 | 13,60 | 34 | 27,20 |
da 10.000,01 a 25.000 | 60 | 96 | 256 | 25,60 | 64 | 51,20 |
da 25.00,01 a 50.000 | 60 | 96 | 480 |
48 | 120 | 96 |
da 50.000,01 a 150.000 |
88 | 136 | 824 |
82,40 | 206 | 164,80 |
da 150.000,01 a 250.000 |
88 | 136 | 1.064 |
106 | 266 | 212,80 |
da 250.000,01 a 500.000 |
88 | 136 | 1.864 |
186,40 |
466 | 372,80 |
da 500.000,01 a 1.500.000 |
88 | 136 | 2.696 |
269,60 | 674 | 539,20 |
da 1.500.000,01 a 2.500.000 |
88 | 136 | 3.544 |
354,40 |
886 | 708,80 |
da 2.500.000,01 a 5.000.000 | 88 | 136 | 5.064 | 506,40 |
1.266 | 1.012,80 |
oltre 5.000.000 | 88 | 136 | 0,16% del valore |
0,016% del valore |
0,04% del valore |
0.032% del valore |
indeterminabile basso | 88 | 48 | 912 | 91,20 |
228 | 182,40 |
indeterminabile medio | 88 | 96 | 984 | 98,40 | 246 | 196,80 |
indeterminabile alto | 88 | 136 | 1064 | 106,40 |
266 | 212,80 |
tariffe di mediazione
TABELLA 2: TARIFFE PER LE MEDIAZIONI VOLONTARIE
Tariffe di mediazione, per parte, rispetto al valore della lite nei casi di Mediazione volontaria o da clausola contrattuale (importi in euro, IVA esclusa) |
||||||
Colonna 1 | Colonna 2 |
Colonna 3 |
Colonna 4 |
Colonna 5 |
Colonna 6 |
Colonna 7 |
Valore della lite |
Spese d’avvio della mediazione | Spese di mediazione per il primo incontro senza accordo |
Ulteriori spese di mediazione oltre il primo incontro o in caso di accordo |
Maggiorazione in caso di accordo al primo incontro |
Maggiorazione in caso di accordo in incontro successivo al primo |
Ulteriore maggiorazione in caso di accordo su controversia complessa |
fino a 1.000 | 40 | 60 | 20 | 2 | 5 | 4 |
da 1.000,01 a 5.000 | 75 | 120 | 40 | 4 | 10 | 8 |
da 5.000,01 a 10.000 | 75 | 120 |
170 | 17 | 42,50 | 34 |
da 10.000,01 a 25.000 | 75 | 120 | 320 | 32 | 80 | 64 |
da 25.00,01 a 50.000 | 75 | 120 | 600 |
60 | 150 | 120 |
da 50.000,01 a 150.000 |
110 | 170 | 1.030 |
103 | 257,50 | 206 |
6da 150.000,01 a 250.000 |
110 | 170 | 1.330 |
133 | 332,50 | 266 |
da 250.000,01 a 500.000 |
110 | 170 | 2.330 |
233 |
582,50 | 466 |
da 500.000,01 a 1.500.000 |
110 | 170 | 3.730 |
373 | 932,50 | 746 |
da 1.500.000,01 a 2.500.000 |
110 | 170 | 4.430 |
443 |
1.107,50 | 886 |
da 2.500.000,01 a 5.000.000 | 110 | 170 | 6.330 | 633 |
1.582,50 | 1266 |
oltre 5.000.000 | 110 | 170 | 0,2% del valore |
0,02% del valore |
0,05% del valore |
0.04% del valore |
indeterminabile basso | 110 | 60 | 1.140 | 114 |
285 | 240 |
indeterminabile medio | 110 | 120 | 1.230 | 123 | 307,50 | 246 |
indeterminabile alto | 110 | 170 | 1.330 | 133 |
332,50 | 266 |
tariffe di mediazione
NOTE:
Gli importi indicati nelle varie colonne si sommano fra loro quando si avverano i casi indicati nelle intestazioni delle colonne.
Gli importi nelle colonne 2 e 3 sono sempre dovuti.
L’importo indicato in colonna 4 è dovuto ogni qual volta il procedimento non si sia concluso senza accordo conciliativo al primo incontro, o perché è stato raggiunto un accordo al primo incontro o perché il procedimento è proseguito oltre.
Quando il procedimento si conclude al primo incontro con accordo conciliativo, sarà dovuto anche l’importo in colonna 5.
Quando sia intervenuto un accordo conciliativo fra le parti in un procedimento proseguito oltre il primo incontro, in luogo dell’importo in colonna 5 sarà dovuto quello in colonna 6.
Per le Mediazioni concluse con accordo su controversie di particolare importanza, complessità o difficoltà, o in caso di particolare esperienza o competenza del Mediatore indicato congiuntamente dalle parti, alle spese di mediazione dovute da ciascuna parte e alla maggiorazione per l’accordo raggiunto si aggiunge l’importo indicato in colonna 7.
Per “accordo conciliativo”, ai fini della determinazione dei costi del procedimento di mediazione, si intende qualunque accordo stragiudiziale, anche parziale, di natura conciliativa o transattiva, patrimoniale o non patrimoniale, relativo alla controversia oggetto di Mediazione, concluso dopo l’avvio del procedimento, durante o dopo le sessioni svolte con il mediatore incaricato.
CREDITO D’IMPOSTA RICONOSCIUTO ALLE PARTI
Partecipando alla mediazione, le parti hanno diritto, ai sensi dell’art. 20, primo comma, del D.Lgs. 28/2010 come modificato dal D.Lgs. 149/2022, a un credito d’imposta commisurato all’indennità di mediazione corrisposta fino a un massimo di € 600 e, quando la mediazione è condizione di procedibilità ai sensi dell’art. 5, commi 1 e 2, D.Lgs. 28/2010, a un credito d’imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato fino a un massimo di € 600 quando viene raggiunto l’accordo conciliativo. I crediti d’imposta sono ridotti della metà se l’accordo non è raggiunto.
Il nuovo D.M. entrato in vigore in data 8 agosto 2023 prevede quindi a favore delle parti in mediazione un credito d’imposta per complessivi 600 euro per procedura di mediazione per un massimo di 2.400 euro all’anno per persone fisiche (in media 4 mediazioni all’anno) e di 24.000 euro all’anno per persone giuridiche (in media 24 mediazioni all’anno).
Modalità di presentazione della domanda di attribuzione del credito di imposta
l’art. 3. del Decreto 1 agosto 2023 ci indica come richiedere il credito d’imposta:
1. La domanda di attribuzione dei crediti di imposta di cui al presente decreto, è presentata, a pena di inammissibilità, tramite la piattaforma accessibile dal sito giustizia.it mediante le credenziali SPID, CIEId almeno di livello due e CNS. Quando la domanda è presentata per conto di un ODM o di una persona giuridica, l’accesso alla piattaforma è effettuato utilizzando l’identità digitale del responsabile del ODM o del legale rappresentante della persona giuridica.
2. Ciascun richiedente, al momento della presentazione della domanda, è adeguatamente informato, ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, sul trattamento dei propri dati personali per la valutazione della richiesta di riconoscimento del credito di imposta.
3. Salvo che sia diversamente disposto, tutte le comunicazioni previste dal presente decreto sono effettuate mediante la piattaforma di cui al comma 1, all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal richiedente. Quando il richiedente non indica un indirizzo di posta elettronica certificata, le comunicazioni sono rese disponibili all’interessato in apposita area riservata della piattaforma.
4. Salvo che sia diversamente disposto, la domanda di attribuzione del credito di imposta contiene:
a) i dati identificativi e il codice fiscale o la partita IVA del soggetto avente diritto al credito;
b) il numero, l’importo e la data della fattura emessa dal ODM, dall’avvocato o dall’arbitro per le somme oggetto di domanda di attribuzione del credito di imposta;
c) la dichiarazione avente ad oggetto le modalità, l’importo, la data e gli estremi identificativi del pagamento effettuato in favore dell’Organismo di Mediazione, dell’avvocato o dell’arbitro dell’importo fatturato;
d) l’indirizzo di posta elettronica certificata ove il richiedente intende ricevere tutte le eventuali comunicazioni relative alla domanda.
5. La domanda di cui al comma 1, è presentata, a pena di inammissibilità, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di conclusione delle procedure di mediazione, negoziazione e arbitrato.
6. Salvo che sia diversamente disposto, quando lo stesso soggetto richiede il riconoscimento di più crediti di imposta ai sensi del presente decreto, è tenuto a presentare una domanda annuale cumulativa con indicazione specifica di ciascuna procedura nell’ambito della quale è sorto il credito che si fa valere.
7. Il possesso dei requisiti richiesti dal presente decreto per il riconoscimento del credito di imposta è attestato dalla parte richiedente ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.