In questa pagina sono riportate le tariffe di mediazione, rispettivamente per le mediazioni che costituiscono condizione di procedibilità e per le mediazioni volontarie, applicabili a tutte le procedure instaurate fino al 14 novembre 2023: tariffe di mediazione
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tariffe di mediazione
TABELLA 1: TARIFFE ABBATTUTE QUANDO LA MEDIAZIONE È CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ
Tariffe di mediazione, per parte, rispetto al valore della lite nei casi di cui all’art. 5, commi 1-bis e 2 del D.Lgs. 28/2010 (importi in euro, IVA esclusa) |
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Colonna 1 | Colonna 2 | Colonna 3 | Colonna 4 |
Valore della lite |
Spese d’avvio della Mediazione |
Spese di mediazione |
Maggiorazione (in caso di accordo conciliativo) |
fino a 1.000 | 40 | 43 | 16 |
da 1.001 a 5.000 | 40 | 86 | 32 |
da 5.001 a 10.000 | 40 | 160 |
60 |
da 10.001 a 25.000 | 40 | 240 | 90 |
da 25.001 a 50.000 | 40 | 400 | 160 |
da 50.001 a 250.000 |
40 | 660 | 250 |
da 250.001 a 500.000 |
80 | 1.000 | 500 |
da 500.001 a 2.500.000 |
80 | 1.900 | 950 |
da 2.500.001 a 5.000.000 | 80 | 2.600 | 1.300 |
oltre 5.000.000 | 80 | 4.600 | 2.300 |
tariffe di mediazione
TABELLA 2: TARIFFE SCONTATE DA INMEDIAR PER LA MEDIAZIONE VOLONTARIA
Tariffe di mediazione, per parte, rispetto al valore della lite nei casi di Mediazione volontaria o da clausole contrattuali (importi in euro, IVA esclusa) |
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Colonna 1 | Colonna 2 |
Colonna 3 |
Colonna 4 |
Colonna 5 |
Colonna 6 |
Valore della lite |
Spese d’avvio della Mediazione | Spese di mediazione |
Maggiorazione (in caso di accordo conciliativo) |
Maggiorazione (in caso di proposta del mediatore) |
Maggiorazione (in caso di particolare complessità della procedura) |
fino a 1.000 | 40 | 40 | 16 | 13 | 13 |
da 1.001 a 5.000 | 40 | 80 | 32 | 26 | 26 |
da 5.001 a 10.000 | 40 | 120 |
60 | 48 | 48 |
da 10.001 a 25.000 | 40 | 200 | 90 | 72 | 72 |
da 25.001 a 50.000 | 40 | 330 | 160 |
120 | 120 |
da 50.001 a 250.000 |
40 | 560 | 250 |
200 | 200 |
da 250.001 a 500.000 |
80 | 800 | 500 |
400 | 400 |
da 500.001 a 2.500.000 |
80 | 1.500 | 950 |
760 |
760 |
da 2.500.001 a 5.000.000 | 80 | 2.200 | 1.300 | 1.040 |
1.040 |
oltre 5.000.000 | 80 | 4.000 | 2.300 | 1.840 | 1.840 |
tariffe di mediazione
NOTE
L’importo in colonna 4 è dovuto solo se –e ogni qual volta– sia intervenuto un accordo conciliativo fra le parti successivamente all’avvio del procedimento stesso. Esso andrà versato non appena tale accordo sarà stato raggiunto.
Per “accordo conciliativo”, ai fini della determinazione dei costi del procedimento di mediazione, si intende qualunque accordo stragiudiziale, di natura conciliativa o transattiva, patrimoniale o non patrimoniale, relativo alla controversia oggetto di Mediazione, concluso dopo l’avvio del procedimento, durante o dopo le sessioni svolte con il mediatore incaricato.
L’importo in colonna 5, da corrispondere al termine del procedimento di mediazione, è dovuto in aggiunta all’importo in colonna 3 e alle eventuali maggiorazioni previste qualora le parti presenti in una Mediazione volontaria o da clausola contrattuale dovessero richiedere al mediatore di formulare una proposta conciliativa, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 28/2010 e dell’art. 16, comma 4, lett. d) del D.M. 180/2010. tariffe di mediazione
Per le Mediazioni volontarie o da clausola contrattuale su controversie di particolare importanza, complessità o difficoltà alle spese indicate in colonna 3 e dovute da ciascuna parte si aggiunge l’importo indicato in colonna 6.
Come riferimento, si riporta anche la tabella delle spese di Mediazione previste dal Ministero della Giustizia (D.M. 180/2010, art. 16, comma 4), in vigore fino al 14 novembre 2023: tariffe di mediazione
Tabella A allegata al D.M. 180/2010: spese di Mediazione (importi espressi in euro, IVA esclusa) |
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Valore della lite |
Spesa (per ciascuna parte) |
fino a 1.000 | 65 |
da 1.001 a 5.000 | 130 |
da 5.001 a 10.000 | 240 |
da 10.001 a 25.000 | 360 |
da 25.001 a 50.000 | 600 |
da 50.001 a 250.000 |
1.000 |
da 250.001 a 500.000 |
2.000 |
da 500.001 a 2.500.000 |
3.800 |
da 2.500.001 a 5.000.000 | 5.200 |
oltre 5.000.000 | 9.200 |
NOTA: Spese di mediazione dovute per il primo incontro
Con l’entrata in vigore di tutte le norme contenute nel D.Lgs. 149/2022 è stato eliminato il cosiddetto “primo incontro informativo gratuito”, che obbligava i mediatori a lavorare gratuitamente in tutte le procedure che si interrompevano, per volontà delle parti, al primo incontro stesso, in palese contrasto con l’art. 36 della Costituzione che garantisce a ogni lavoratore il diritto a una retribuzione proporzionata alla qualità e quantità del suo lavoro.
Il primo incontro di mediazione, pertanto, oggi è parte integrante della procedura di mediazione e al termine del primo incontro le parti e gli avvocati partecipanti non sono più chiamati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura, essendo questa già iniziata in modo effettivo.
Oltre alle spese d’avvio e alle spese vive già dal primo incontro, pertanto, saranno dovute le relative spese di mediazione.
Nelle more dell’uscita del nuovo D.M. 150/2023, in cui il Ministero della Giustizia ha determinato le nuove tariffe di mediazione, abbiamo mantenuto, per tutti i procedimenti instaurati prima del 15 novembre 2023, le vecchie tariffe, richiedendo all’atto della presentazione della domanda di mediazione o dell’adesione alla procedura solo il versamento di un acconto pari a € 40,00 + IVA per il primo scaglione di valore di controversia e a € 50,00 + IVA per gli scaglioni successivi. Nelle procedure che si chiuderanno al primo incontro senza accordo conciliativo, per volontà delle parti o mancata adesione, non verranno chieste ulteriori spese di mediazione.