Rivoluzione nelle aste immobiliari: la casa pignorata potrà essere venduta direttamente dal debitore
Questo è quanto previsto dal disegno di legge delega per la riforma della giustizia civile presentato dal Ministro della Giustizia Bonafede al Consiglio dei Ministri.
La nuova procedura consentirà al debitore di vendere l’immobile ipotecato e pignorato.
Si tratta di una rivoluzione epocale che potrebbe mettere fine ad un sistema, quello delle aste immobiliari, fortemente penalizzante per il debitore e per il creditore a causa degli ingenti costi della procedura e della svalutazione che l’immobile subisce durante la lunga procedura che porta alla vendita dell’immobile.
La riforma codifica e porta sotto il controllo del giudice dell’esecuzione la prassi che consentiva comunque al debitore di vendere autonomamente l’immobile davanti ad un notaio versando il prezzo pagato dall’acquirente direttamente al creditore che, nel contempo, rinuncia alla procedura.
Questo provvedimento segue la riforma approvata dall’esecutivo a febbraio 2019 che ha riscritto l’art. 560 c.p.c. cosiddetta legge Bramini.
Ma come funzionerebbe la nuova procedura nel dettaglio?
- istanza del debitore;
- determinazione del valore dell’immobile;
- verifica dell’ammissibilità dell’istanza;
- assumere informazioni sulla solvibilità dell’offerente;
- termine non superiore ai 90 giorni per il pagamento;
- vendita anche in caso di opposizione;
- riscossione del prezzo dal professionista delegato;
- in caso di mancata vendita si procede ai sensi dell’art. 569 c.p.c.;
- istanza può essere presentata una sola volta
istanza del debitore
il debitore, potrà presentare istanza al giudice dell’esecuzione per poter essere autorizzato a procedere direttamente alla vendita dell’immobile pignorato per un prezzo non inferiore al suo valore di mercato.
L’istanza dovrà essere presentata non oltre dieci giorni prima dell’udienza prevista dall’articolo 569, primo comma, del codice di procedura civile;
determinazione del valore dell’immobile
ai fini della determinazione del valore dell’immobile all’istanza del debitore dovrà essere sempre allegata l’offerta di acquisto e che, a garanzia della serietà dell’offerta, dovrà essere prestata cauzione in misura non inferiore al decimo del prezzo proposto;
verifica dell’ammissibilità dell’istanza
il giudice dell’esecuzione dovrà verificare l’ammissibilità dell’istanza ed instaurare sulla stessa il contraddittorio con il debitore, i comproprietari, il creditore procedente, i creditori intervenuti, i creditori iscritti e l’offerente;
assumere informazioni sulla solvibilità dell’offerente
il giudice dell’esecuzione, nel contraddittorio tra gli interessati, potrà assumere sommarie informazioni, anche sul valore del bene e sulla effettiva capacità di adempimento dell’offerente;
termine non superiore ai 90 giorni per il pagamento
il provvedimento con il quale il giudice dell’esecuzione autorizza il debitore a procedere alla vendita dovrà stabilire il prezzo, le modalità del pagamento e il termine, non superiore a novanta giorni, entro il quale l’atto di trasferimento dovrà essere stipulato ed il prezzo dovrà essere versato;
vendita anche in caso di opposizione
il giudice potrà autorizzare il debitore a procedere alla vendita anche in caso di opposizione di uno o più creditori, nei casi in cui ritenga probabile che la vendita con modalità competitive non consentirebbe di ricavare un importo maggiore, in tal caso garantendo l’impugnabilità del relativo provvedimento autorizzatorio;
riscossione del prezzo dal professionista delegato
il giudice dell’esecuzione potrà delegare uno dei professionisti iscritti nell’elenco di cui all’articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile alla riscossione del prezzo nonché alle operazioni di distribuzione del ricavato e che, una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, ordinando la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie ai sensi dell’articolo 586 del codice di procedura civile, da effettuare a cura delle parti contraenti;
in caso di mancata vendita si procede ai sensi dell’art. 569 c.p.c.
se nel termine assegnato il bene non è stato venduto o il prezzo non è stato versato, il giudice provvederà ai sensi dell’articolo 569 del codice di procedura civile;
istanza può essere presentata una sola volta
l’istanza potrà essere formulata per una sola volta a pena di inammissibilità.
Clicca qui per leggere l’art. 10 del disegno di legge delega.
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