Il nuovo Ministro della Giustizia nella sua relazione sulle linee programmatiche per l’anno 2021 ha sottolineato quanto sia “..indispensabile, in ambito civile, un intervento del legislatore per prevenire la sopravvenienza di un numero patologico di ricorsi, mediante forme di risposta differenziate rispetto a quelle tradizionali in grado di giungere alla definizione del conflitto senza percorrere necessariamente i tre gradi di giurisdizione. In tale
prospettiva, in ambito civile deve essere valorizzata, nelle sue molteplici potenzialità, la mediazione”.
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La giustizia civile
4.1 Gli strumenti di mediazione dei conflitti.
Uno degli ambiti interessati dai disegni di legge (AS 1662) già
incardinati in Parlamento riguarda la mediazione, la negoziazione, la
conciliazione e in generale i cosiddetti strumenti alternativi per la
risoluzione delle controversie, ADR, alternative dispute resolution.
Reputo che questi strumenti di risoluzione dei conflitti siano dotati di
un grande potenziale, in particolare nel nostro ordinamento nelle
specifiche condizioni date.
È ormai un dato di esperienza consolidato, anche in una prospettiva
comparata con altri sistemi giuridici, che le forme alternative di
risoluzione dei conflitti producono effetti virtuosi di alleggerimento
dell’amministrazione della giustizia. Tuttavia, il loro significato supera
questa intuitiva potenzialità. Tutt’altro che alternative, queste forme di
risoluzione delle controversie giuridiche rivestono un ruolo che è
piuttosto di complementarità rispetto alla giurisdizione, di coesistenza,
come già indicava uno dei grandi maestri del diritto processuale e
costituzionale comparato, Mauro Cappelletti.
In particolare, accanto alle più sperimentate forme arbitrali, vorrei
soffermare l’attenzione sulla mediazione, uno strumento verso il quale,
dopo gli iniziali scetticismi, si riscontra oggi una generale apertura da
parte delle diverse categorie, pur nella necessità di significative messe a
punto legislative.
A questo proposito, segnalo tre specifici aspetti che richiedono un
intervento normativo: il primo riguarda la definizione degli ambiti di
applicazione (per estenderne la portata, specie nei settori dove
statisticamente si sono verificate maggiori possibilità di successo e dove
la mediazione porterebbe un indiscutibile valore aggiunto, come nelle
controversie in materia di famiglia e filiazione); il secondo riguarda la
previsione di incentivi (processuali, economici fiscali) e il terzo riguarda
il rapporto tra mediazione e giudizio, valorizzandone, ad esempio, una
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più compiuta interrelazione grazie a uno sviluppo della mediazione
delegata dal giudice (o endoprocessuale).
È tempo di ripensare il rapporto tra processo davanti al giudice e
strumenti di mediazione, offrendo anche al giudice la possibilità di
incoraggiare le parti verso soluzioni conciliative specialmente attraverso
la previsione di misure premiali: per i giudici, ad esempio, attraverso la
possibilità di rilevare statisticamente queste attività, sovente faticose,
laboriose, ma non contemplate dalle statistiche e quindi non valutate
per le progressioni di professionalità; per le parti, con l’introduzione di
discipline di favore per le spese giudiziali.
Questi strumenti, se ben calibrati, tracciano percorsi della giustizia
che tengono conto delle relazioni sociali coinvolte, risanano lacerazioni
e stemperano le tensioni sociali.
Peraltro, su un piano più pragmatico, occorre osservare che le
soluzioni negoziali e di mediazione si renderanno tanto più necessarie
nel contesto attuale, in cui gli effetti economici della pandemia stanno
determinando forti squilibri nei rapporti giuridici esistenti. La giustizia
preventiva e consensuale rappresenta una strada necessaria per il
contenimento di una possibile esplosione del contenzioso presso gli
uffici giudiziari quando cesseranno gli effetti dei provvedimenti che
bloccano gli sfratti, le esecuzioni, le procedure concorsuali, i
licenziamenti, il contenzioso bancario, ad esempio. Occorre prepararsi
per tempo.
Alcune esperienze di diritto comparato, in particolare in Spagna
all’epoca della crisi finanziaria del 2008, mostrano la fecondità di questa
strada e indicano la necessità di predisporre per tempo strumenti
adeguati a percorrere strade di giustizia consensuale. La rinegoziazione
dei contratti in condizioni di eccessiva onerosità sopravvenuta, le
controversie per il pagamento di somme di denaro, i rapporti in crisi di
natura societaria e commerciale, le relazioni critiche fra la banca e i
clienti, le pretese verso la pubblica amministrazione da parte di cittadini
e imprese in attesa di risposta, sono solo alcune tipologie di situazioni
che, in mancanza di un intervento urgente, dedicato e congruo,
renderanno la giustizia del nostro paese gravemente insostenibile. Come
espressamente indicato anche nella Relazione del Presidente della Corte
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di cassazione 2021, “è indispensabile, in ambito civile, un intervento del
legislatore per prevenire la sopravvenienza di un numero patologico di
ricorsi, mediante forme di risposta differenziate rispetto a quelle
tradizionali in grado di giungere alla definizione del conflitto senza
percorrere necessariamente i tre gradi di giurisdizione. In tale
prospettiva, in ambito civile deve essere valorizzata, nelle sue molteplici
potenzialità, la mediazione”.
Il tempo che stiamo attraversando offre una occasione importante
per coltivare e diffondere una nuova cultura giuridica, aperta a una
pluralità di vie della giustizia, da svilupparsi anche attraverso adeguati
strumenti di formazione rivolti oltre che al mediatore, anche al difensore
e al giudice, e che debbono trovare spazio sin dai primi anni degli studi
universitari.
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