È controversa in giurisprudenza la questione relativa alle liquidazione dei compensi dell’avvocato che assiste la parte in mediazione facoltativa o obbligatoria, e a seconda che la stessa ci concluda con esito negativo o con esito positivo, e quindi con la conciliazione della lite.
Recentemente diversi Tribunali di merito si sono espressi sull’argomento in parola statuendo, primo fra tutti il Tribunale di Ascoli (estensore Mariani), che la liquidazione degli onorari al rappresentante legale dovesse comprendere l’attività negoziale, svolta in mediazione, oltre che quella processuale.
Nel caso di specie la questione, decisa con decreto del 25 giugno 2016, aveva ad oggetto uno sfratto per morosità: la procedura conciliativa – obbligatoria per materia – era stata esperita dopo la convalida di sfratto e l’avvocato posto a carico dello Stato, a conclusione del suo incarico, riceveva in liquidazione un importo pari ad Euro 1.000,00.
Di opinione opposta è il Tribunale di Tempio Pausania che, con ordinanza del 19 luglio 2016, ha a tal proposito chiaro: “il beneficio del patrocinio a spese dello Stato non può essere “sfruttato” dai non abbienti se dopo la mediazione non viene instaurata una fase contenziosa dinanzi al tribunale”.
Secondo i giudici sardi, infatti, quando la mediazione non è seguita da un ordinario giudizio civile manca il presupposto dell’esecuzione di un mandato alle liti conferito per la rappresentanza e la difesa del giudizio.
La carenza della fase giudiziale, per il Tribunale, deve far ritenere che la mediazione avrebbe potuto svolgersi anche in via informale tra le parti, senza l’indispensabile adesione a un organismo di mediazione e l’assistenza di un legale.
Il tribunale, in questo caso, rigetta l’istanza con la quale un avvocato aveva richiesto la liquidazione giudiziale del proprio compenso in ambito giudiziale relativamente a un’attività prestata in un procedimento di mediazione obbligatoria in materia successoria.
La ratio di tale conclusione è da rinvenirsi nella natura del mandato alle liti: a prescindere dall’esito positivo o negativo della procedura di mediazione, nonché dall’obbligatorietà della mediazione in alcune materie, difetta comunque l’esecuzione di mandato, che sarebbe conferito solo per la rappresentanza e la difesa in giudizio.
Diversamente opinando il Tribunale di Firenze, estensore Breggia, ritiene che l’ammissione al patrocinio sia valida per ogni grado e fase del processo nonché per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse, compresa la fase della mediazione obbligatoria preprocessuale, anche quando la mediazione non sia seguita dal processo.
Recentemente il Tribunale di Ascoli è intervenuto nuovamente sulla questione aperta che vede al centro del dibattito il compenso a spese dello Stato, nell’ambito di un procedimento di mediazione.
Cosi conclude l’estensore Foti con decreto del 12 settembre scorso: l’avvocato che ha assistito il cliente in una mediazione non obbligatoria conclusasi con esito negativo ottiene la liquidazione del compenso a spese dello Stato.
Nel caso de quo il Tribunale ha liquidato infatti 600 euro a titolo di spese legali dopo aver valutato la limitata complessità dell’incarico e dell’impegno necessario al suo espletamento, oltre che lo svolgimento di un solo incontro durante il quale il mediatore ha dovuto prendere atto della impossibilità di proseguire nel procedimento di mediazione, stante l’assenza della parte invitata.
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