La cassazione con la sentenza 18123 del 31/08/2020 che l’avvocato difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non ha diritto a compenso per l’attività di mediazione obbligatoria svolta, in contesa poi conclusasi con accordo stragiudiziale delle parti, perché l’art. 74 del d.P.R. n. 115 del 2002 limita l’operatività del patrocinio a spese dello Stato all’ambito del procedimento, sia penale sia civile e postula, pertanto, l’intervenuto avvio della lite.
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