Con INMEDIAR aderire alla mediazione è molto semplice ed economico, mette al riparo dalle severe sanzioni che la Legge prevede nei confronti di chi non partecipa senza giustificato motivo e consente di evitare i costi elevati di una causa civile. aderisci alla mediazione
COME ADERIRE ALLA MEDIAZIONE
Aderendo alla mediazione –cui sei stato chiamato con la lettera di convocazione al primo incontro presso una sede INMEDIAR– ti metti al riparo dalle severe sanzioni previste dal D.Lgs. 28/2010, ai sensi degli artt. 92 e 96 del codice di procedura civile, anche a carico della parte vincitrice in giudizio (condanna alle spese in caso di violazione dei doveri di lealtà e probità delle parti e condanna al risarcimento del danno in caso di mala fede o colpa grave).
Farlo è molto semplice, tramite l’apposito modulo di adesione.
Naturalmente è possibile aderire al procedimento anche semplicemente presentandosi all’incontro di mediazione di persona oppure, nel caso di persone giuridiche, tramite procuratore in possesso di tutti i poteri negoziali ai sensi di Legge (le parti potranno delegare altri a partecipare agli incontri solo per gravi e giustificati motivi), assistiti da un avvocato ove previsto dalla norma e muniti della prova dell’avvenuto pagamento delle spese d’avvio.
L’adesione anticipata tramite l’apposito modulo, però, è molto utile per la parte chiamata in Mediazione.
Essa, infatti, garantirà al chiamato di potersi presentare all’incontro perfettamente preparato e in una posizione del tutto paritaria a quella dell’istante, poiché consente:
- di poter visionare anticipatamente, e far visionare al proprio avvocato, tutta la documentazione non riservata presentata dall’istante, per una maggior consapevolezza del caso e per poter preparare in anticipo la propria strategia negoziale; aderisci alla mediazione
- di produrre eventuali memorie o documenti che aiutino a chiarire la propria posizione o a far valere le proprie ragioni; aderisci alla mediazione
- di spostare, in caso di necessità, la data o l’orario dell’incontro di mediazione, concordandone un’altra con l’istante e con il mediatore. aderisci alla mediazione
Al contrario, se non aderisci alla mediazione, ti esponi a gravi conseguenze e, soprattutto, rinunci a parte del tuo diritto di difesa lasciando alla controparte un notevole vantaggio processuale. Per questo, se aderisci alla mediazione, tuteli al meglio i tuoi interessi.
Per aderire alla mediazione è sufficiente: aderisci alla mediazione
- compilare il modulo di adesione (in stampatello leggibile, anche da computer), stamparlo e sottoscriverlo;
- provvedere al pagamento delle spese d’avvio della procedura, pari a € 40,00 + IVA (€ 48,80) per le controversie di valore fino a € 250.000 e a € 80,00 + IVA (€ 97,60) per le controversie di valore superiore, dell’acconto sulle spese di mediazione pari a € 40,00 + IVA (€ 48,80) per le controversie di valore fino a € 1.000 e a € 50,00 + IVA (€ 61,00 per le controversie di valore superiore) e delle spese per l’eventuale sessione richiesta in videoconferenza, ovvero al pagamento dei costi dei singoli servizi richiesti, come da relativo prospetto:
- mediante carta di credito o conto PayPal, utilizzando il modulo di pagamento presente in alto a destra in questa pagina;
- tramite bonifico bancario sul c/c intestato a Works in Progress S.r.l.
Banca Mediolanum
codice IBAN: IT18D 03062 34210 000002122721,
indicando nella causale:- la dicitura “adesione MED” e il numero di pratica presente nella lettera di convocazione;
- il nominativo della parte per conto della quale si effettua il pagamento;
- il codice fiscale del soggetto per conto del quale si effettua il pagamento e a cui va intestata la fattura;
- un indirizzo email di contatto (¹);
(es: adesione MED 715/2021 – Mario Rossi – MRSCSZ54E51H501P – mario.rossi@email.it);
- Inviare la documentazione suindicata, allegando copia della ricevuta di versamento delle spese d’avvio (non necessaria per pagamenti effettuati con PayPal):
- via fax al numero 0774 19.20.424, oppure
- per email a inmediar@inmediar.it o tramite p.e.c. a inmediar@pec.inmediar.it.
- Inviare ogni eventuale documentazione utile alla procedura di mediazione come al precedente punto 3.
Qualora non fosse possibile compilare il modello di adesione direttamente da computer, questo andrà compilato accuratamente a penna, in stampatello ben leggibile.
In caso di dubbi in merito all’adesione al procedimento potete utilizzare il modulo di richiesta informazioni presente in basso a destra in questa pagina.
APPROFONDIMENTO: quando conviene aderire alla mediazione
QUANTO COSTA ADERIRE ALLA MEDIAZIONE:
Spese d’avvio: avviare una mediazione o aderirvi è molto economico, in quanto ai sensi dell’art. 16 comma 2 del D.M. 180/2010, come modificato dal D.M. 139/2014, vanno versate soltanto le “spese d’avvio”, l’acconto sulle spese di mediazione (vedi nota a fondo pagina) e le cosiddette “spese vive”.
Le spese d’avvio hanno importo pari a:
- € 40,00 + IVA (per le controversie di valore fino a € 250.000);
- € 80,00 + IVA (per le controversie di valore superiore).
Acconto sulle spese di mediazione: il 30 giugno 2023 sono entrate in vigore le modifiche apportate all’art. 8 del D.Lgs. 28/2010 dal D.Lgs. 149/2022, eliminando il cosiddetto “primo incontro gratuito” che risultava in palese contrasto con l’art. 36 della Costituzione.
Il primo incontro di mediazione, pertanto, per tutte le procedure incardinate a partire dal 1° luglio diventa un incontro effettivo, per il quale sono dovute, oltre alle spese d’avvio, le indennità di mediazione.
In attesa della determinazione delle nuove tariffe da parte del Ministero della Giustizia, che prevederanno un importo destinato al solo primo incontro, per tutti i procedimenti instaurati dal 1° luglio manterremo in vigore le tariffe di cui all’allegato A del D.M. 180/2010, con gli abbattimenti previsti, e al momento della presentazione dell’istanza di mediazione o dall’adesione al procedimento le parti dovranno versare, oltre alle spese d’avvio e alle spese vive, solo un acconto sulle spese di mediazione; per i procedimenti che si fermeranno al primo incontro senza accordo nessun’altra spesa di mediazione verrà richiesta.
L’importo dell’acconto sulle spese di mediazione, da versare con il deposito della domanda, è pari a:
- € 40,00 + IVA (per le controversie di valore fino a € 1.000);
- € 50,00 + IVA (per le controversie di valore superiore).
NOTA BENE: partecipando alla mediazione, le parti hanno diritto, ai sensi dell’art. 20, primo comma, del D.Lgs. 28/2010 come modificato dal D.Lgs. 149/2022, a un credito d’imposta commisurato all’indennità di mediazione corrisposta fino a un massimo di € 600 e, quando la mediazione è condizione di procedibilità ai sensi dell’art. 5, commi 1 e 2, D.Lgs. 28/2010, a un credito d’imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato fino a un massimo di € 600 quando viene raggiunto l’accordo conciliativo. I crediti d’imposta sono ridotti della metà se l’accordo non è raggiunto.
IN CASO DI ACCORDO, QUINDI, LE MEDIAZIONI DI CONTROVERSIE FINO A UN VALORE DI € 50.000 SONO IN PRATICA GRATUITE, avendo ciascuna parte diritto a detrarre quanto pagato dalle tasse dovute.
Spese vive: sempre ai sensi dell’art. 16 comma 2 del D.M. 180/2010 modificato dal D.M. 139/2014, andranno versate anche le “spese vive” affrontate dall’Organismo di mediazione relativamente alla singola procedura, quali, per esempio, costi di eventuali servizi di videoconferenza, costi delle comunicazioni alle altre parti ed eventuali altre spese vive documentate e riconducibili alla procedura.
Comunicazioni alle altre parti: sono comprese nelle spese di avvio le comunicazioni (convocazioni, avvisi di rinvii e altre eventuali comunicazioni necessarie allo svolgimento della procedura) effettuate a mezzo posta elettronica certificata o, quando possibile, tramite email, mentre è richiesto il versamento di un fondo spese pari a € 9,00 per ogni comunicazione tramite lettera raccomandata A/R (€ 18,00 per Paesi UE, € 30,50 per Paesi extra UE) ed € 30,50 per ogni comunicazione richiesta con notificazione tramite Ufficiale Giudiziario (chiedere un preventivo per eventuali notificazioni all’estero).
Mediazione in modalità telematica: alla parte che richieda di partecipare alle sessioni di Mediazione con modalità telematica (videoconferenza) è richiesto il versamento anticipato di un fondo spese di € 30,00 per ogni sessione richiesta.
Altri servizi accessori: le parti aderenti alla Mediazione, analogamente a quanto previsto per la Mediazione in modalità telematica, potranno richiedere a INMEDIAR, prima o successivamente allo svolgimento della procedura di mediazione, altri servizi accessori i cui costi non rientrano nelle spese di avvio, versando un fondo spese secondo il seguente prospetto:
· comunicazioni tramite lettera raccomandata A/R (Italia): | € 7,38 + IVA |
· comunicazioni tramite lettera raccomandata A/R (Paesi UE): | € 14,76 + IVA |
· comunicazioni tramite lettera raccomandata A/R (Paesi extra UE): | € 25,00 + IVA |
· comunicazioni tramite notificazione (Italia): | € 25,00 + IVA |
· comunicazioni tramite notificazione (estero): | chiedi preventivo |
· rilascio di copie cartacee di documenti (a pagina): | € 2,50 + IVA |
· invio di copie di documenti in formato PDF (con email o P.E.C., a pagina): | € 1,00 + IVA |
Inoltre, anche le parti che non abbiano ancora aderito alla Mediazione e pagato le spese d’avvio potranno eccezionalmente richiedere alcuni servizi a INMEDIAR, previo pagamento anticipato del costo di ogni singolo servizio richiesto, secondo il seguente prospetto:
· gestione eventuali richieste di rinvio: | € 20,00 + IVA |
· comunicazione ad altra parte (tramite posta elettronica, P.E.C. o fax): | € 5,00 + IVA |
· comunicazione ad altra parte (tramite lettera raccomandata A/R, Italia): | € 12,00 + IVA |
· comunicazione ad altra parte (tramite lettera raccomandata A/R, Paesi UE): | € 24,00 + IVA |
· comunicazione ad altra parte (tramite lettera raccomandata A/R, extra UE): | € 40,00 + IVA |
· comunicazione ad altra parte (tramite notificazione, Italia): | € 35,00 + IVA |
· comunicazione ad altra parte (tramite notificazione, estero): | chiedi preventivo |
· rilascio di copie cartacee di documenti (a pagina): | € 5,00 + IVA |
· invio di copie di documenti in formato PDF (con email o P.E.C., a pagina): | € 2,00 + IVA |
· rilascio di copia di verbale (in formato cartaceo o elettronico): | € 40,00 + IVA |
· singola sessione in videoconferenza (costi di utilizzo della piattaforma): | € 25,00 + IVA |
In mancanza del versamento anticipato dei costi sopra indicati, il corrispondente servizio non potrà essere erogato; in particolare, eventuali richieste di rinvio del primo incontro di mediazione, presentate prima dell’adesione e non motivate da precise disposizioni normative, potranno essere gestite solo previa pagamento, da parte del richiedente, delle relative spese di gestione e organizzazione del rinvio e di comunicazione alle altre parti, come da prospetto soprastante
N.B.: le somme già versate per i servizi ricompresi nelle spese d’avvio verranno interamente scontate dalle spese d’avvio stesse in caso di successiva adesione alla Mediazione.
AGEVOLAZIONI PREVISTE PER LE PARTI CHE PARTECIPANO AL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE
Ai sensi dell’art. 20, comma 1 del D.Lgs. 28/2010, alle parti che corrispondono l’indennità di mediazione è riconosciuto, nel caso di successo della mediazione, un credito d’imposta commisurato all’indennità versata, fino a euro 500,00; nel caso di insuccesso della mediazione il credito d’imposta è ridotto della metà. aderisci alla mediazione
Ai sensi dell’art. 17, comma 3 del D.Lgs. 28/2010, il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di euro 50.000,00, altrimenti l’imposta è dovuta solo per il valore eccedente.
SANZIONI PREVISTE CONTRO LE PARTI CHE NON PARTECIPANO ALLA MEDIAZIONE SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO
L’art. 12-bis comma 1 del D. Lgs. 28/2010 modificato dal D.Lgs. 149/2022, recita: “Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’art. 116, secondo comma, del codice di procedura civile“, mentre il comma 2 recita: “Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio” e, al comma 3: “Nei casi di cui al comma 2, con il provvedimento che definisce il giudizio, il giudice, se richiesto, può altresì condannare la parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione“.
In parole semplici, ciò significa che la parte assente in mediazione senza un giustificato motivo non solo dovrà pagare una forte sanzione in denaro, ma rischierà di veder compromessa la propria posizione processuale.
Giustificati motivi per la mancata partecipazione, per analogia con le previsioni normative relative all’interrogatorio formale, sono:
- il legittimo impedimento, aderisci alla mediazione
- la causa di forza maggiore, aderisci alla mediazione
- la mancata o la tardiva comunicazione del luogo, del giorno e dell’ora dell’incontro,
- l’errore di persona. aderisci alla mediazione
In generale, possono essere considerati giustificati motivi per la mancata partecipazione quegli aspetti formali che potrebbero rendere invalido il radicamento della mediazione o un eventuale accordo, quali, ad esempio, la nullità dell’istanza di mediazione, l’incompetenza territoriale dell’organismo adito, l’incapacità negoziale o il difetto di legittimazione della parte.
Una costante giurisprudenza ormai diffusa in tutta Italia considera, invece, sempre ingiustificata (e pertanto da sanzionare) l’assenza di una parte dovuta a valutazioni della controversia discordanti da quelle di controparte, o al fatto di ritenere impossibile il raggiungimento di un accordo conciliativo per la distanza delle reciproche posizioni: si tratta, infatti, di aspetti comuni a ogni controversia –dove è naturale che ogni parte sia convinta di aver ragione–, senza i quali la stessa controversia non si sarebbe neppure instaurata.
Inoltre, il giudice potrà valutare il rifiuto ingiustificato a partecipare al procedimento di mediazione come violazione del dovere di lealtà e probità delle parti e conseguentemente condannare l’assente ingiustificato alle spese, ai sensi dell’art. 92 del codice di procedura civile, anche qualora risultasse vincitore nel giudizio. aderisci alla mediazione
Nei casi più gravi, il giudice potrebbe ravvisare nel comportamento non collaborativo delle parti mala fede o colpa grave, e sanzionarle ai sensi dell’art. 96 del codice di procedura civile condannandole anche al risarcimento del danno (resistenza temeraria). aderisci alla mediazione
NOTA: Spese di mediazione dovute per il primo incontro
Con l’entrata in vigore di tutte le norme contenute nel D.Lgs. 149/2022 è stato eliminato il cosiddetto “primo incontro informativo gratuito”, che obbligava i mediatori a lavorare gratuitamente in tutte le procedure che si interrompevano, per volontà delle parti, al primo incontro stesso, in palese contrasto con l’art. 36 della Costituzione che garantisce a ogni lavoratore il diritto a una retribuzione proporzionata alla qualità e quantità del suo lavoro. tariffe di mediazione
Il primo incontro di mediazione, pertanto, oggi è parte integrante della procedura di mediazione e al termine del primo incontro le parti e gli avvocati partecipanti non sono più chiamati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura, essendo questa già iniziata in modo effettivo.
Oltre alle spese d’avvio e alle spese vive già dal primo incontro, pertanto, saranno dovute le relative spese di mediazione.
Nelle more dell’uscita del nuovo D.M. in cui il Ministero della Giustizia dovrà determinare le nuove tariffe di mediazione, manterremo le tariffe attualmente in vigore, richiedendo all’atto della presentazione della domanda di mediazione o dell’adesione alla procedura solo il versamento di un acconto pari a € 40,00 + IVA per il primo scaglione di valore di controversia e a € 50,00 + IVA per gli scaglioni successivi. Nelle procedure che si chiuderanno al primo incontro senza accordo conciliativo non verranno chieste ulteriori spese di mediazione.
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