La Sezione I della Corte di giustizia dell’Unione Europea, con l’importante sentenza del 14 giugno 2017 numero C-75/16, ha detto no all’assistenza legale obbligatoria –introdotta da un emendamento del 2013 al D. Lgs. 28/2010– nei procedimenti di mediazione introdotti da consumatori per le controversie insorte nei confronti di professionisti. mediazione no assistenza legale obbligatoria
La stessa sentenza ammette la liceità della mediazione come condizione di procedibilità, a condizione che non abbia costi eccessivi, non impedisca o ritardi irragionevolmente l’eventuale successivo ricorso alla giurisdizione e garantisca al consumatore il diritto di abbandonare la mediazione, dopo averla iniziata, in qualsiasi momento, senza dover dare alcuna giustificazione e senza riceverne alcun pregiudizio. mediazione no assistenza legale obbligatoria
Questo il dispositivo della sentenza: mediazione no assistenza legale obbligatoria
(…) mediazione no assistenza legale obbligatoria
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:
La direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull’ADR per i consumatori), dev’essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che prevede il ricorso a una procedura di mediazione, nelle controversie indicate all’articolo 2, paragrafo 1, di tale direttiva, come condizione di procedibilità della domanda giudiziale relativa a queste medesime controversie, purché un requisito siffatto non impedisca alle parti di esercitare il loro diritto di accesso al sistema giudiziario.
La medesima direttiva dev’essere invece interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, la quale prevede che, nell’ambito di una mediazione siffatta, i consumatori debbano essere assistiti da un avvocato e possano ritirarsi da una procedura di mediazione solo se dimostrano l’esistenza di un giustificato motivo a sostegno di tale decisione.