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13 Ottobre 2026 by Giuseppe Santalco Lascia un commento

Assenza in mediazione e sanzione: Tribunale di Messina

Rifiutare per iscritto la mediazione non giustifica l’assenza: il Tribunale di Messina sanziona anche le parti vittoriose

A cura del Dott. GIUSEPPE SANTALCO
Responsabile INMEDIAR Messina e Milazzo

Introduzione

Chi riceve un invito in mediazione obbligatoria può limitarsi a scrivere all’organismo che non intende partecipare?

Per il Tribunale di Messina no: quella comunicazione non è un giustificato motivo, e l’assenza al primo incontro va sanzionata anche quando la parte assente vince la causa.

La sentenza n. 1074/2026, pubblicata il 21 maggio 2026 e resa in grado di appello in una lite su una polizza vita, ritiene procedibile la domanda nonostante l’assenza delle parti invitate e condanna le compagnie al pagamento del contributo unificato a titolo di sanzione. Respinge però nel merito le pretese dell’assicurato.

La decisione interessa la giurisprudenza mediazione per due ragioni. Ribadisce che la partecipazione al primo incontro è un dovere, non una scelta di cortesia. E solleva una questione pratica sulla misura della sanzione nei procedimenti iniziati prima della riforma del 2022.

Il caso e l’iter processuale

Un risparmiatore aveva sottoscritto nel 2016 una polizza vita di tipo misto a premio unico. Il capitale si rivalutava ogni anno in base al rendimento di una gestione separata, liquidato al contraente con una cedola annuale.

Secondo l’assicurato la cedola era stata calcolata male. A suo dire, la compagnia avrebbe dovuto prima applicare il rendimento lordo al capitale e solo dopo sottrarre la quota trattenuta. La materia (contratti assicurativi) rientrava tra quelle soggette a mediazione obbligatoria.

Il verbale del 17 maggio 2018 documenta che la procedura si chiuse con esito negativo al primo incontro. Il giorno prima, la parte invitata aveva comunicato all’organismo per iscritto di non voler aderire, e quindi non si presentò (sentenza, p. 2).

Il Giudice di pace di Messina respinse la domanda e compensò le spese. L’assicurato propose appello con due motivi:

  1. il giudice non si era pronunciato sulla richiesta di valutare l’assenza in mediazione ai sensi dell’art. 116 c.p.c.; secondo l’appellante, quell’assenza equivaleva a riconoscere la validità delle sue prove e giustificava un risarcimento;
  2. nel merito, il calcolo della cedola era errato.

Le due società convenute si costituirono chiedendo il rigetto dell’appello. La causa, senza ulteriore istruttoria, fu trattenuta in decisione all’udienza del 26 febbraio 2026 (p. 2).

Le questioni giuridiche

Il Tribunale ha dovuto rispondere a tre domande:

  • Procedibilità. L’assenza della parte invitata al primo incontro impedisce di considerare esperita la mediazione?
  • Giustificato motivo. Basta comunicare per iscritto all’organismo che non si intende partecipare?
  • Conseguenze. Quali sanzioni colpiscono la parte assente, e cambiano se quella parte vince la causa?

La disciplina applicabile ai fatti

La mediazione si è svolta nel 2018 e il giudizio era pendente già nel 2020. La sentenza applica quindi l’art. 8, comma 4-bis, d.lgs. 28/2010 nel testo allora vigente. La norma prevedeva due conseguenze per l’assenza senza giustificato motivo:

  • il giudice può desumerne argomenti di prova ai sensi dell’art. 116, secondo comma, c.p.c.;
  • nei casi di mediazione obbligatoria, il giudice condanna la parte costituita al versamento allo Stato di una somma corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.

La riforma del 2022 ha spostato la disciplina nell’art. 12-bis d.lgs. 28/2010. Oggi la sanzione è pari al doppio del contributo unificato e si riferisce espressamente al primo incontro. Il comma 3 aggiunge, su richiesta, una condanna della parte soccombente assente a favore della controparte.

Il regime transitorio è fissato dall’art. 35, comma 1, d.lgs. 149/2022: le nuove norme si applicano ai procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023, mentre a quelli pendenti a quella data restano applicabili le disposizioni anteriori. Questo dato torna utile nel commento.

La decisione e la motivazione

Il dispositivo ha tre capi (pp. 4-5): l’appello è respinto; in riforma della sentenza di primo grado, le due società sono condannate in solido «al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per entrambi i gradi di giudizio»; le spese di entrambi i gradi sono compensate per la peculiarità della questione.

Il principio determinante

L’esito negativo per assenza delle parti invitate non pregiudica la procedibilità della domanda, ma comporta le conseguenze sanzionatorie dell’art. 8, comma 4-bis (p. 2). Se chi ha avviato la procedura è presente e l’altra parte non compare, né personalmente né tramite un rappresentante sostanziale, la domanda è procedibile e la parte assente incorre nelle sanzioni di legge (p. 3).

Quanto al giustificato motivo, il giudice fa proprio un orientamento di merito che cita da Trib. Torino n. 940/2019 e Trib. Vasto 6 dicembre 2016. Limitarsi a comunicare per iscritto la decisione di non partecipare, anche spiegandone le ragioni, equivale a un’assenza ingiustificata. Solo un impedimento con i caratteri dell’assolutezza e della non temporaneità può giustificare l’assenza (p. 3).

Le osservazioni ulteriori

Il giudice osserva che il sistema sanzionatorio del d.lgs. 28/2010 unisce automatismi e margini di discrezionalità, per rendere la mediazione un momento di confronto obbligatorio (p. 3). Le convenute, vittoriose nel merito, non potevano essere condannate alle spese né al risarcimento del danno; per questo, «visto poi l’esito del giudizio», la loro assenza andava sanzionata con una somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio (p. 3).

Nel merito, la cedola era stata calcolata correttamente. La nota informativa e le condizioni di polizza prevedevano di sottrarre al rendimento della gestione separata la quota fissa trattenuta dalla compagnia, e solo dopo di applicare il risultato al capitale (pp. 3-4). L’appellante non aveva offerto prove contrarie.

La sentenza non si sofferma espressamente sulla richiesta di valutare l’assenza ai sensi dell’art. 116 c.p.c. La decisione sul merito poggia interamente sui documenti contrattuali.

Il commento critico

Sulla procedibilità: in linea con la Cassazione

La soluzione è coerente con la più recente giurisprudenza di legittimità. Con l’ordinanza n. 9608 del 15 aprile 2026, la III Sezione civile ha chiarito che l’esperimento della mediazione richiede che il primo incontro si tenga e che vi compaia, in forma qualificata, almeno una parte.

La stessa ordinanza richiama Cass. n. 8473/2019: le parti devono comparire personalmente, assistite dal difensore, oppure tramite un rappresentante munito di procura sostanziale. La presenza del solo difensore, senza poteri sostanziali, non basta.

Il Tribunale di Messina si muove nello stesso solco: la comparizione qualificata dell’istante rende procedibile la domanda, mentre l’assenza dell’invitato si traduce in sanzione, non in improcedibilità.

Sul giustificato motivo: un criterio rigoroso

L’equiparazione tra rifiuto scritto e assenza ingiustificata è coerente con la natura doverosa della partecipazione al primo incontro. Il criterio dell’impedimento assoluto e non temporaneo, però, viene da precedenti di merito citati dal giudice, che non abbiamo potuto verificare direttamente. Non va presentato come regola fissata dalla Cassazione.

Sulla misura della sanzione: un punto da chiarire

La sentenza richiama correttamente l’art. 8, comma 4-bis, nel testo anteriore alla riforma. Quella norma prevedeva però una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio, non al suo doppio.

In motivazione il giudice parla invece di una somma «pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio» (p. 3), che è la formula dell’attuale art. 12-bis, comma 2. Per l’art. 35 del d.lgs. 149/2022, quella disposizione non si applica ai giudizi già pendenti al 28 febbraio 2023, come questo. La sentenza sembra quindi applicare la misura introdotta dalla riforma a un giudizio regolato dalla disciplina anteriore, senza spiegare il passaggio.

Il dispositivo aggiunge un ulteriore elemento: il doppio del contributo è riferito a «entrambi i gradi di giudizio» (p. 5).

Altri profili aperti

  • Entrambi i gradi. La norma faceva riferimento al contributo «dovuto per il giudizio». L’estensione al grado di appello è una scelta interpretativa del giudice; non risultano precedenti di legittimità verificati su questo punto.
  • Condanna in solido. La sanzione colpisce la condotta di ciascuna parte costituita assente. La solidarietà tra le due convenute non è motivata e merita cautela.
  • Rilievo dell’esito. Il giudice collega la sanzione al fatto che le convenute hanno vinto. Nella norma, però, la condanna al contributo unificato non dipende dalla soccombenza: è dovuta comunque, in presenza dei presupposti.

Si tratta di una sentenza di merito, che non vincola altri giudici. Dal testo non è possibile sapere se sia stata impugnata.

Le implicazioni pratiche

Per i mediatori e gli organismi

  • Il verbale. Nel testo applicato dalla sentenza, l’art. 11 d.lgs. 28/2010 imponeva al mediatore di dare atto nel verbale della mancata partecipazione di una parte. Quel verbale resta il documento su cui il giudice valuta procedibilità e sanzioni.
  • Cautela suggerita. Una comunicazione di rifiuto ricevuta prima dell’incontro non sostituisce la comparizione. Il mediatore può annotarne la ricezione senza qualificarla come giustificazione, perché quella valutazione spetta al giudice.
  • Cautela suggerita. Verificare e annotare se la parte istante è presente personalmente o tramite rappresentante con procura sostanziale: è il presupposto della procedibilità secondo Cass. 9608/2026. Nel verbale vanno riportati i fatti, senza riferire il contenuto delle dichiarazioni coperte da riservatezza.

Per gli avvocati

  • Chi assiste la parte invitata deve sapere che una lettera di rifiuto non evita la sanzione, anche se il cliente ha buone ragioni nel merito. Se la parte non può comparire, la soluzione è un rappresentante con procura sostanziale.
  • Chi assiste l’istante può chiedere al giudice di valutare l’assenza ai sensi dell’art. 116 c.p.c. Questo caso mostra però che l’argomento non supplisce alla prova: se i documenti danno ragione alla controparte, la domanda resta respinta.
  • Nei giudizi iniziati prima del 28 febbraio 2023 conviene verificare quale misura della sanzione viene applicata, perché si applica ancora il testo anteriore alla riforma.

Per i magistrati

  • Procedibilità. Va verificata la presenza qualificata di almeno una parte al primo incontro, alla luce di Cass. 9608/2026.
  • Sanzione. La condanna al versamento allo Stato è prevista dalla legge come effetto dell’assenza ingiustificata della parte costituita in mediazione obbligatoria, indipendentemente dall’esito del giudizio.
  • Motivazione. Indicare con precisione la norma applicata ratione temporis, la misura della somma e il grado cui si riferisce rende il capo sanzionatorio più chiaro, anche per la riscossione.

Conclusione

La sentenza afferma due punti, in linea con Cass. 9608/2026 sul primo: l’assenza dell’invitato non blocca la causa, e un rifiuto scritto non basta a giustificarla. La parte che diserta il primo incontro paga la sanzione anche se vince nel merito.

I limiti sono altrettanto chiari. Si tratta di una pronuncia di merito, e la misura della sanzione applicata sembra discostarsi dalla disciplina anteriore alla riforma, che regolava questo giudizio.

Per chi opera in mediazione il messaggio pratico è semplice: il primo incontro va preparato e presidiato, con la parte presente o con un rappresentante dotato di poteri effettivi. È lì che si decide se la procedura avrà un seguito utile.

Punti operativi

  1. Una comunicazione scritta di rifiuto non giustifica l’assenza al primo incontro: per evitare la sanzione serve un impedimento effettivo, da documentare.
  2. Se la parte non può essere presente, va delegato un rappresentante con procura sostanziale; la sola procura alle liti non basta.
  3. La presenza qualificata dell’istante basta a rendere procedibile la domanda; l’assenza dell’invitato si sanziona, ma non blocca il giudizio.
  4. La sanzione al contributo unificato non dipende dall’esito: colpisce anche la parte che vince la causa.
  5. Nei giudizi pendenti al 28 febbraio 2023 si applica l’art. 8, comma 4-bis, anteriore alla riforma: va verificata la misura della somma richiesta o applicata.

Fonti

  • Tribunale di Messina, II sez. civ., sentenza n. 1074/2026, R.G. n. 1060/2020, decisa il 19 maggio 2026, minuta depositata il 20 maggio e pubblicata il 21 maggio 2026 (copia dalla Banca Dati di Merito del Ministero della Giustizia).
  • D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, art. 8, comma 4-bis, testo vigente al 17 maggio 2018 – Normattiva.
  • D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, art. 12-bis, testo vigente – Normattiva.
  • D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, art. 35 (disciplina transitoria) – Normattiva.
  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 9608, pubblicata il 15 aprile 2026 – Italgiure.
  • Cass. civ. n. 8473/2019, citata nel testo di Cass. 9608/2026 (non più consultabile nell’archivio pubblico di Italgiure).
  • Trib. Torino n. 940/2019 e Trib. Vasto 6 dicembre 2016, citati nella sentenza commentata.

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