Mediazione avviata oltre il termine di quindici giorni: il Tribunale di Imperia dichiara l’improcedibilità della domanda
Tribunale di Imperia, sentenza n. 541/2026 del 25 settembre 2026 — Giudice monocratico dott. Pasquale Longarini
Quando il ritardo nell’avvio della mediazione diventa decisivo
Il mancato rispetto del termine assegnato dal giudice per avviare un procedimento di mediazione può determinare l’improcedibilità della domanda giudiziale, anche quando la mediazione sia stata successivamente attivata?
La questione è affrontata dal Tribunale di Imperia nella sentenza n. 541/2026, depositata e pubblicata il 25 settembre 2026, nell’ambito di una controversia relativa a un contratto d’opera.
Il giudice ha dichiarato improcedibile la domanda, ritenendo che il termine di quindici giorni assegnato per l’introduzione della mediazione dovesse essere rispettato rigorosamente, nonostante la mancanza di un’espressa qualificazione legislativa come termine perentorio.
La pronuncia presenta un significativo interesse per gli operatori della mediazione civile e commerciale, soprattutto perché impone di confrontare la soluzione adottata con la giurisprudenza di legittimità e con la disciplina del D.Lgs. 28/2010 successiva alla riforma Cartabia.
Il punto da chiarire è la distinzione tra tardività della domanda di mediazione e mancato esperimento del procedimento: due circostanze che possono concorrere, ma che non costituiscono necessariamente il medesimo presupposto giuridico.
Il caso: una mediazione avviata dopo la scadenza del termine
La controversia nasce da un rapporto contrattuale qualificato dal Tribunale come contratto d’opera, materia ricompresa tra quelle soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D.Lgs. 28/2010.
La sentenza non descrive le specifiche prestazioni contrattuali controverse, né illustra compiutamente le rispettive pretese di merito. L’esame deve quindi concentrarsi sui passaggi processuali documentati.
Dalla motivazione emergono i seguenti elementi:
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L’8 ottobre 2025 il giudice assegna alla parte attrice quindici giorni per promuovere la mediazione.
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La domanda di mediazione viene presentata soltanto il 2 febbraio 2026, con conclusioni che il Tribunale descrive come differenti rispetto a quelle dell’atto introduttivo.
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Il 16 dicembre 2025 il precedente difensore dell’attrice aveva comunicato la rinuncia al mandato, quando il termine assegnato era già scaduto.
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All’udienza del 24 febbraio 2026 la parte convenuta eccepisce il difetto della condizione di procedibilità.
Secondo l’accertamento del giudice, non risultavano dedotti e provati giustificati impedimenti idonei a spiegare il ritardo, né erano state presentate richieste di proroga prima della scadenza.
Il Tribunale attribuisce particolare rilievo alla cronologia: la rinuncia al mandato del difensore è successiva alla scadenza del termine e non viene quindi considerata una giustificazione dell’inerzia iniziale.
Resta però un elemento decisivo che la motivazione non permette di ricostruire: non è specificato se, dopo la presentazione della domanda del 2 febbraio, si sia svolto un primo incontro di mediazione prima dell’udienza del 24 febbraio 2026.
La sentenza non riporta nemmeno la data dell’eventuale incontro o il contenuto essenziale del relativo verbale.
Questa lacuna limita la possibilità di valutare se l’improcedibilità dipendesse esclusivamente dalla tardività dell’istanza oppure anche dalla mancata realizzazione della condizione di procedibilità al momento della verifica giudiziale.
Riferimenti alla sentenza: pag. 1 per la ricostruzione del procedimento; pagg. 1–2 per la valutazione del ritardo.
Le questioni giuridiche: mediazione obbligatoria e termine giudiziale
La condizione di procedibilità nelle controversie sui contratti d’opera
L’art. 5, comma 1, del D.Lgs. 28/2010 include espressamente i contratti d’opera nell’elenco delle materie soggette a mediazione obbligatoria.
La disposizione impone il previo esperimento della procedura per le controversie ricomprese nel suo ambito, secondo le condizioni e le eccezioni stabilite dalla legge.
Ai sensi del comma 2, quando il giudice rileva che la mediazione non è stata esperita, oppure è iniziata ma non ancora conclusa, fissa una successiva udienza dopo la scadenza del termine di durata previsto dall’art. 6.
A tale udienza accerta se la condizione di procedibilità è stata soddisfatta e, in caso negativo, dichiara l’improcedibilità.
Il comma 4 precisa inoltre che la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza accordo.
La normativa non collega espressamente la sanzione di improcedibilità al semplice superamento di un termine di quindici giorni per il deposito dell’istanza.
La differenza tra mediazione obbligatoria e mediazione demandata
Un secondo aspetto riguarda la qualificazione della procedura.
La mediazione obbligatoria per materia discende direttamente dalla legge. La mediazione demandata, disciplinata dall’art. 5-quater, deriva invece da un provvedimento motivato del giudice, che valuta la natura della controversia, lo stato dell’istruzione e le altre circostanze pertinenti.
Entrambe possono incidere sulla procedibilità, ma i rispettivi presupposti normativi rimangono distinti.
Nel caso esaminato, il Tribunale afferma che la controversia è soggetta alla mediazione obbligatoria per materia e, contemporaneamente, richiama nella nota 1 della motivazione la disciplina della mediazione demandata.
Tale sovrapposizione richiede cautela interpretativa.
La controversia, secondo la qualificazione contenuta nella sentenza, rientra già nell’art. 5, comma 1. L’ordine giudiziale di promuovere la mediazione sembra quindi funzionale a consentire il superamento della carenza originaria della condizione di procedibilità.
Non risulta invece sufficientemente chiarito che il giudice abbia disposto una distinta mediazione demandata ai sensi dell’art. 5-quater.
La differenza è rilevante anche perché, nel testo vigente durante il giudizio, nessuna delle due disposizioni prevede espressamente il termine di quindici giorni richiamato nella decisione.
Il termine di quindici giorni è davvero perentorio?
La questione più controversa della sentenza riguarda la natura del termine stabilito dal giudice.
In linea generale, l’art. 152 c.p.c. distingue tra termini ordinatori e perentori, stabilendo che quelli previsti dalla legge sono ordinatori, salvo espressa qualificazione come perentori.
La giurisprudenza ammette che la natura inderogabile di un termine possa, in determinate ipotesi, ricavarsi dal sistema normativo e dalla sua funzione. Tuttavia, tale interpretazione richiede un fondamento rigoroso, soprattutto quando la conseguenza consiste nell’impossibilità di ottenere una decisione sul merito.
Nel procedimento di mediazione, il problema assume una dimensione particolare.
La condizione di procedibilità non coincide necessariamente con la tempestiva presentazione dell’istanza: la legge attribuisce rilevanza all’esperimento della procedura, secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 4.
Occorre quindi distinguere tre circostanze:
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Il termine stabilito dal giudice per presentare la domanda di mediazione.
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La durata legale della procedura e la data fissata per la verifica giudiziale.
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L’effettivo svolgimento dell’incontro idoneo a soddisfare la condizione di procedibilità.
Il mancato rispetto del primo termine può incidere concretamente sulla possibilità di completare tempestivamente la procedura, ma non dimostra automaticamente che la condizione sia rimasta insoddisfatta.
La decisione del Tribunale di Imperia
Il Tribunale ritiene che la parte attrice non abbia adempiuto tempestivamente all’onere di promuovere la mediazione.
La motivazione si fonda su due argomenti principali.
Il primo riguarda l’assenza di giustificazioni per il ritardo. Il giudice osserva che la rinuncia al mandato del precedente difensore è intervenuta quando il termine era già scaduto e che non erano state formulate tempestive richieste di proroga.
Il secondo argomento ha natura strettamente giuridica.
Secondo il Tribunale, il termine di quindici giorni deve considerarsi perentorio in ragione della funzione che svolge e della gravità delle conseguenze previste per il mancato esperimento della mediazione.
Il giudice ritiene che una diversa interpretazione consentirebbe alle parti di protrarre ingiustificatamente il processo e imporrebbe al Tribunale di concedere ulteriori termini in presenza di condotte dilatorie.
In particolare, afferma:
«L’implicita natura perentoria del termine […] si evince dalla stessa gravità della sanzione prevista».
Sentenza, pag. 2.
Da tale interpretazione deriva la dichiarazione di improcedibilità della domanda.
Il dispositivo condanna inoltre la parte attrice al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 4.217,00, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA secondo legge.
Il principio effettivamente determinante per la decisione può essere sintetizzato così: secondo il Tribunale di Imperia, la mancata presentazione della domanda di mediazione entro il termine assegnato dal giudice, in assenza di impedimenti giustificati o tempestive richieste di proroga, determina il mancato avveramento della condizione di procedibilità.
Le considerazioni sul rischio di paralisi del processo costituiscono invece il principale argomento utilizzato a sostegno di tale interpretazione.
Riferimenti alla sentenza: pagg. 1–2, motivazione; pag. 2, dispositivo.
Il commento critico: il confronto con la Corte di cassazione
Cassazione n. 40035/2021: conta l’esperimento della mediazione
Un precedente particolarmente pertinente è rappresentato dalla sentenza della Corte di cassazione, seconda sezione civile, 14 dicembre 2021, n. 40035.
La Suprema Corte ha affrontato una controversia nella quale il procedimento di mediazione demandata era stato avviato oltre il termine di quindici giorni stabilito dal giudice, ma era stato successivamente esperito prima dell’udienza rilevante.
La Cassazione ha valorizzato la distinzione tra inosservanza del termine iniziale e verifica dell’effettivo esperimento della procedura.
Secondo la Corte, la disciplina allora applicabile collegava la condizione di procedibilità allo svolgimento della mediazione, non alla sola tempestività del deposito della domanda.
La pronuncia precisa, tuttavia, un limite importante: la parte che ritarda l’attivazione della procedura assume il rischio di non riuscire a completarla entro il momento in cui il giudice deve verificarne l’esperimento.
La tardività non è quindi irrilevante sul piano pratico, ma non produce necessariamente un’autonoma sanzione di improcedibilità.
Cassazione n. 4133/2024: confermata la natura non perentoria
La medesima impostazione è stata ripresa dalla Corte di cassazione, terza sezione civile, nell’ordinanza 14 febbraio 2024, n. 4133.
La Corte ha escluso espressamente la natura perentoria del termine di quindici giorni assegnato per l’introduzione della mediazione demandata.
La motivazione valorizza sia la formulazione della disciplina allora applicabile, sia la finalità conciliativa dell’istituto.
La soluzione non equivale a riconoscere alle parti una facoltà illimitata di ritardare l’avvio della procedura.
Significa invece che l’improcedibilità deve essere ancorata al mancato soddisfacimento della condizione prevista dalla legge, senza trasformare automaticamente ogni inosservanza di un termine ordinatorio in una causa di arresto del giudizio.
La pronuncia di Imperia si discosta dai precedenti?
Sotto il profilo dell’interpretazione del termine di quindici giorni, la soluzione del Tribunale di Imperia appare difficilmente conciliabile con l’indirizzo espresso dalle due pronunce di legittimità.
La decisione di merito sostiene infatti la natura perentoria del termine, mentre la Cassazione ne ha escluso tale qualificazione nella disciplina anteriormente vigente.
Esiste, tuttavia, una differenza che impedisce di affermare automaticamente l’identità delle fattispecie.
Le due pronunce della Suprema Corte riguardavano la mediazione demandata, nell’ambito del precedente assetto normativo. Il giudizio esaminato dal Tribunale di Imperia riguarda invece, per quanto emerge dalla motivazione, una controversia soggetta a mediazione obbligatoria per materia e introdotta nel 2025.
Il confronto richiede quindi di tenere distinti i presupposti delle decisioni e le modifiche normative intervenute.
Ciò non toglie che il ragionamento della Cassazione mantenga una significativa rilevanza interpretativa, perché anche l’attuale art. 5 collega la procedibilità all’esperimento della mediazione.
La sentenza di Imperia non approfondisce questi precedenti e non spiega specificamente perché il loro criterio interpretativo dovrebbe essere disatteso nella fattispecie.
La disciplina vigente nel 2026 rafforza il problema interpretativo
Le modifiche introdotte dal D.Lgs. 149/2022 e dal D.Lgs. 216/2024 hanno riorganizzato la disciplina della mediazione obbligatoria e demandata.
Nell’assetto applicabile alla controversia del 2025, l’art. 5 disciplina la mediazione obbligatoria per materia, mentre l’art. 5-quater regola quella disposta autonomamente dal giudice.
Per entrambe le ipotesi, il legislatore attribuisce rilievo alla verifica dell’esperimento della procedura.
L’art. 6 stabilisce inoltre, per la mediazione conseguente ai provvedimenti del giudice previsti dagli artt. 5, comma 2, e 5-quater, una durata di sei mesi, prorogabile una sola volta di ulteriori tre mesi alle condizioni di legge. Il termine decorre dal deposito dell’ordinanza giudiziale.
La successiva udienza deve essere fissata tenendo conto della scadenza del termine legale di durata della mediazione.
Nel caso di Imperia, la sentenza non fornisce tutti gli elementi necessari per verificare il rapporto tra la data dell’ordine giudiziale, il termine legale di durata e l’udienza di verifica.
È pertanto opportuno distinguere due scenari.
Se la mediazione era stata effettivamente esperita prima dell’udienza di verifica, l’improcedibilità fondata soltanto sul mancato rispetto dei quindici giorni solleverebbe rilevanti perplessità alla luce della disciplina vigente e dei principi espressi dalla Cassazione.
Se invece la procedura non aveva raggiunto, nel momento processualmente rilevante, il grado di svolgimento richiesto dalla legge, la declaratoria di improcedibilità potrebbe trovare un diverso fondamento normativo.
La differenza è sostanziale.
La conclusione più solida non è che la decisione sia necessariamente errata nel dispositivo, ma che la sua motivazione sulla perentorietà del termine appare criticabile e non consente di verificare pienamente un possibile fondamento alternativo dell’improcedibilità.
Le differenti conclusioni formulate in mediazione
La sentenza segnala anche che la domanda di mediazione presentata il 2 febbraio 2026 conteneva conclusioni differenti rispetto a quelle dell’atto introduttivo.
Il rilievo potrebbe interessare la corrispondenza tra l’oggetto della mediazione e quello della domanda giudiziale.
Tuttavia, il provvedimento non riporta il contenuto delle due domande né chiarisce se la differenza riguardasse il rapporto sostanziale controverso, le richieste economiche oppure la sola formulazione delle conclusioni.
Non è quindi possibile stabilire se tale divergenza fosse idonea a incidere autonomamente sulla procedibilità.
Il tema meriterebbe un accertamento specifico, poiché non ogni differenza tra formulazioni processuali e richieste conciliative comporta necessariamente l’estraneità della mediazione alla controversia giudiziale.
Le implicazioni pratiche della decisione
Per i mediatori e gli organismi di mediazione
La pronuncia richiama l’attenzione sull’importanza della gestione tempestiva delle procedure collegate a un giudizio pendente.
Quando la mediazione deriva da un provvedimento giudiziale, è opportuno che l’organismo acquisisca le informazioni indispensabili per individuare la controversia, le parti e le scadenze pertinenti.
Sul piano operativo, costituiscono cautele utili la registrazione della data di deposito della domanda, l’organizzazione tempestiva del primo incontro e la chiara documentazione delle attività effettivamente svolte.
La verbalizzazione deve consentire di accertare gli elementi procedurali rilevanti senza riportare indebitamente dichiarazioni riservate o contenuti negoziali protetti dalla disciplina della mediazione.
Il mediatore non deve assumere il ruolo di giudice della procedibilità: tale valutazione compete all’autorità giudiziaria.
Per gli avvocati
L’insegnamento operativo principale riguarda la necessità di distinguere tra rispetto dei termini, completamento della procedura e documentazione dell’avvenuto esperimento.
Anche quando il termine per il deposito dell’istanza non sia perentorio, un ritardo può compromettere concretamente la possibilità di soddisfare la condizione di procedibilità entro la verifica giudiziale.
L’avvocato dovrebbe pertanto attivare la procedura senza ritardo, verificare la coerenza dell’oggetto della domanda di mediazione con quello del giudizio e documentare le circostanze rilevanti.
In presenza di difficoltà oggettive, è prudente sottoporre tempestivamente la situazione al giudice, valutando gli strumenti processuali concretamente disponibili.
La richiesta di proroga del termine iniziale non deve però essere confusa con la distinta disciplina della durata della mediazione e delle sue eventuali proroghe.
Se viene contestata la procedibilità, il difensore dovrà ricostruire in modo puntuale le date dell’ordine giudiziale, dell’istanza, del primo incontro e dell’udienza di verifica, senza limitarsi a dimostrare che la domanda di mediazione sia stata depositata.
Per i magistrati
La sentenza evidenzia l’importanza di distinguere, nella motivazione dei provvedimenti, l’inosservanza di un termine dall’effettivo mancato avveramento della condizione di procedibilità.
Quando la mediazione sia stata avviata tardivamente, occorre accertare quale attività sia stata compiuta, se si sia verificato l’evento previsto dalla legge per il soddisfacimento della condizione e quale sia il corretto momento della verifica giudiziale.
È inoltre opportuno individuare esplicitamente se il procedimento discenda dall’art. 5, per una materia soggetta a mediazione obbligatoria, oppure dall’art. 5-quater, per effetto di una specifica ordinanza di mediazione demandata.
La motivazione dovrebbe infine confrontarsi con gli orientamenti pertinenti della Corte di cassazione, indicando le eventuali ragioni che giustificano una diversa soluzione.
Questi accorgimenti favoriscono la chiarezza della decisione e riducono il rischio di sovrapporre la valutazione dell’inerzia processuale alla diversa verifica della condizione di procedibilità.
Punti operativi
Cinque indicazioni per la gestione della mediazione
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Attivare tempestivamente la procedura. La non perentorietà del termine iniziale non elimina il rischio di improcedibilità quando la mediazione non viene utilmente esperita.
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Verificare il momento della procedibilità. Il deposito dell’istanza e lo svolgimento del primo incontro sono eventi distinti.
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Controllare la corrispondenza dell’oggetto. La domanda di mediazione deve consentire di identificare la controversia sottoposta al giudice.
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Documentare correttamente le attività. Date, convocazioni ed esito del primo incontro devono risultare verificabili, nel rispetto della riservatezza.
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Motivare le conseguenze processuali. L’improcedibilità richiede la verifica dei presupposti stabiliti dalla legge, non soltanto una generica valutazione negativa del ritardo.
Le indicazioni combinano obblighi normativi e cautele professionali; non costituiscono ulteriori requisiti di procedibilità introdotti dalla sentenza.
Conclusioni
La sentenza n. 541/2026 del Tribunale di Imperia contribuisce al dibattito sulla rilevanza dei termini assegnati dal giudice per l’introduzione della mediazione e sulle conseguenze della loro inosservanza.
La decisione assume una posizione rigorosa, attribuendo natura perentoria al termine di quindici giorni e collegando il suo mancato rispetto all’improcedibilità della domanda.
Tale impostazione presenta profili critici rispetto alla giurisprudenza della Corte di cassazione, che ha valorizzato l’effettivo esperimento della procedura rispetto alla mera tempestività del suo avvio.
Rimane tuttavia essenziale la distinzione tra il principio interpretativo espresso dal giudice e l’effettiva situazione processuale: la motivazione non chiarisce sufficientemente se, al momento della verifica, la mediazione fosse stata completata nella misura richiesta dalla legge.
Nell’esame della giurisprudenza mediazione, la pronuncia rappresenta dunque un’occasione per ribadire che il corretto funzionamento della condizione di procedibilità richiede il rispetto delle regole processuali, una puntuale ricostruzione delle attività svolte e un’interpretazione coerente con la finalità conciliativa dell’istituto.
La preparazione delle parti, la tempestività dell’iniziativa e la corretta gestione della procedura restano elementi centrali per evitare che la mediazione diventi una fonte ulteriore di incertezza processuale.
Fonti normative e giurisprudenziali
Provvedimento commentato
Tribunale di Imperia, sentenza n. 541/2026, R.G. n. 554/2025, giudice monocratico dott. Pasquale Longarini, depositata e pubblicata il 25 settembre 2026, pagg. 1–2. Fonte: PDF allegato. Il dispositivo contiene anche un ordine di anonimizzazione ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 196/2003.
Normativa
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D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, art. 5, condizione di procedibilità e rapporti con il processo. .
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D.Lgs. 28/2010, art. 5-quater, mediazione demandata dal giudice, nella formulazione vigente dal 25 gennaio 2025. Testo su portale normativo istituzionale.
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D.Lgs. 28/2010, art. 6, durata del procedimento di mediazione. D.Lgs. 28/2010 su Normattiva.
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Codice di procedura civile, artt. 152 e 154, in materia di termini processuali e proroga dei termini ordinatori. .
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D.Lgs. 27 dicembre 2024, n. 216, correttivo alla riforma della mediazione. .
Giurisprudenza di legittimità
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Cass. civ., sez. II, sentenza 14 dicembre 2021, n. 40035, presidente Di Virgilio, estensore Casadonte. Natura non perentoria del termine iniziale nella mediazione demandata e rilievo dell’effettivo esperimento entro l’udienza di verifica. Testo integrale su EIUS.
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Cass. civ., sez. III, ordinanza 14 febbraio 2024, n. 4133, presidente Travaglino, estensore Gorgoni, Rv. 670108-01. Esclusione della perentorietà del termine di quindici giorni nella disciplina anteriormente vigente. Testo e scheda del provvedimento; Massima identificata con numero Rv..

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