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13 Ottobre 2026 by segreteria-amministratore Lascia un commento

Mediazione e procura sostanziale: la sentenza di Bari

Mediazione demandata e procura sostanziale: quando la presenza dell’avvocato non basta

Un incontro di mediazione concluso senza accordo non garantisce, da solo, che la condizione di procedibilità sia soddisfatta. Occorre verificare anche chi abbia partecipato per la parte e con quali poteri.

È il problema affrontato dal Tribunale di Bari, seconda sezione civile, nella sentenza n. 4689/2026, R.G. 7468/2019, datata 14 settembre 2026 e indicata come pubblicata il 15 settembre 2026. Il giudice dichiara improcedibile la domanda perché, per la società attrice, all’incontro era presente soltanto il difensore e non risultava conferita una procura sostanziale idonea.

La pronuncia interessa direttamente mediatori, avvocati e magistrati. Offre indicazioni sulla documentazione della rappresentanza, ma richiede una lettura critica della disciplina temporale applicata e della rilevazione d’ufficio del difetto.

Il caso e l’iter processuale

Una società chiedeva il risarcimento di 98.147 euro per danni che assumeva derivati dal parziale scongelamento di una partita di pesce, ricevuta nel settembre 2018. Le società convenute contestavano la domanda; il contraddittorio veniva esteso anche in relazione a pretese di manleva e alla chiamata di un soggetto indicato come vettore marittimo.

Non si tratta di danni accertati dal Tribunale: la decisione si arresta a una questione processuale.

Con ordinanza dell’11 agosto 2023, il giudice disponeva la mediazione, assegnando quindici giorni per presentare la domanda e rinviando all’8 novembre 2023. Il primo incontro si svolgeva il 22 settembre 2023, con esito negativo. Il relativo verbale veniva depositato nel giudizio il 3 novembre.

Secondo la ricostruzione della sentenza, tutte le parti aderivano alla procedura, alcune mediante collegamento da remoto. Per l’attrice risultava presente il suo avvocato, qualificato come legale della società. Dal verbale e dagli atti processuali non emergeva, tuttavia, una procura sostanziale che lo autorizzasse a rappresentarla nella mediazione.

Il Tribunale ritiene tempestiva la procedura. Il punto decisivo riguarda quindi la rappresentanza, non il rispetto dei termini.

Riferimento al documento: “Motivi della decisione”, ricostruzione dell’ordinanza e del verbale del 22 settembre 2023.

La questione decisiva e la risposta del Tribunale

La domanda giuridica è precisa: la partecipazione del difensore, senza prova di un potere di rappresentanza sostanziale, può equivalere alla partecipazione della società?

Per il Tribunale, la risposta è negativa.

La motivazione distingue l’assistenza legale dalla rappresentanza della parte. La procura alle liti abilita il difensore a operare nel processo; non dimostra, di per sé, che egli possa sostituire la società nel confronto negoziale e disporre dei diritti controversi.

Il giudice richiama soprattutto Cass. n. 8473/2019 e, nella stessa prospettiva, Cass. n. 13029/2022. Il principio che ne ricava è l’ammissibilità della partecipazione attraverso un rappresentante sostanziale, anche individuato nel difensore, purché dotato dei necessari poteri.

Nel caso concreto, il Tribunale non rinviene tale conferimento né nel verbale né nel fascicolo giudiziario. Dichiara quindi improcedibile la domanda dell’attrice, assorbe le ulteriori questioni e compensa integralmente le spese.

Questo è il nucleo determinante della decisione. I richiami generali all’effettività della mediazione e alla sua funzione conciliativa ne costituiscono il contesto argomentativo. Non viene invece accertata una responsabilità dell’organismo o del mediatore.

Riferimento al documento: parte finale dei “Motivi della decisione”, dal passaggio che riconosce la tempestività della mediazione fino al dispositivo.

Procura inesistente e procura non documentata

La distinzione tra assistenza e rappresentanza è condivisibile: la presenza di un professionista non dimostra automaticamente la presenza giuridica del soggetto assistito.

Resta però un passaggio da esaminare con attenzione. L’assenza di una menzione nel verbale non coincide necessariamente con l’inesistenza del potere rappresentativo. Sono ipotesi diverse una delega mai conferita, una delega insufficiente e una delega esistente ma non adeguatamente documentata nel giudizio.

La sentenza considera anche gli atti processuali, dunque non fonda la conclusione soltanto sul silenzio del verbale. Tuttavia, senza il fascicolo della mediazione e quello giudiziario, il lettore non può verificare autonomamente quale delle situazioni ricorresse.

L’indicazione pratica è duplice: conferire correttamente i poteri e renderne dimostrabile l’esistenza al momento dell’incontro. Produrre successivamente un documento già esistente non è concettualmente la stessa cosa che attribuire poteri soltanto dopo lo svolgimento della procedura. La pronuncia non consente di risolvere in generale ogni questione di produzione documentale, regolarizzazione o ratifica.

La disciplina temporale merita un approfondimento

La motivazione richiama il precedente art. 5, comma 2, e altri passaggi della disciplina anteriore alla riforma Cartabia, dichiarandoli applicabili ratione temporis.

L’ordinanza di invio e l’incontro si collocano però nell’agosto e nel settembre 2023. La disciplina transitoria dell’art. 41 del d.lgs. n. 149/2022 prevede l’applicazione, dal 30 giugno 2023, delle modifiche pertinenti alla mediazione. L’introduzione della causa nel 2019 non basta quindi, da sola, a spiegare l’utilizzo della precedente disciplina della procedura conciliativa.

È una criticità argomentativa che richiede chiarimento, senza permettere di affermare automaticamente che l’esito sia errato: anche il nuovo art. 8 richiede una rappresentanza effettiva. La corrispondenza del risultato non elimina però la necessità di individuare correttamente la norma applicabile.

Per le persone giuridiche, inoltre, l’art. 8, comma 4, contempla espressamente rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari. Questa previsione va distinta dalla delega per giustificati motivi prevista per le persone fisiche.

Fonti normative: art. 41 d.lgs. n. 149/2022; art. 8, comma 4, d.lgs. n. 28/2010.

Che cosa cambia con la disciplina oggi applicabile

La mediazione demandata è ora regolata dall’art. 5-quater del d.lgs. n. 28/2010, che ne conferma la funzione di condizione di procedibilità e prevede la verifica giudiziale alla successiva udienza.

Il correttivo, d.lgs. n. 216/2024, in vigore dal 25 gennaio 2025, ha inoltre introdotto nell’art. 8 il comma 4-bis. La delega alla partecipazione è conferita con atto sottoscritto con firma non autenticata, contenente gli estremi del documento d’identità del delegante. Il delegato ne cura la consegna, insieme a copia del proprio documento, per l’acquisizione agli atti. Restano le specificità previste per gli atti soggetti a trascrizione.

Non è quindi corretto ricavare dalla sentenza un obbligo generalizzato, oggi, di procura notarile per partecipare alla mediazione. La semplificazione della forma non elimina, però, la necessità di conferire poteri adeguati alla controversia.

Questa disposizione successiva non va applicata retroattivamente all’incontro del 2023.

Il rapporto con i precedenti e i limiti della mancata sanatoria

Nella ricostruzione dei precedenti contenuta nella sentenza, Bari si pone in continuità con Cass. n. 8473/2019 e n. 13029/2022 quanto alla necessità di rappresentanza sostanziale. Il confronto è qui limitato ai passaggi riportati dal Tribunale: i testi integrali ufficiali di tali pronunce non sono stati acquisiti nella presente verifica.

La motivazione richiama anche decisioni del 2026, che richiedono un controllo diretto prima di utilizzarle come autonomo fondamento del commento.

Il Tribunale afferma inoltre che la mediazione demandata non beneficia del meccanismo previsto per rimediare all’omessa mediazione obbligatoria anteriore alla causa. Da questa affermazione non va dedotto che qualsiasi irregolarità sia sempre insanabile o che ogni inosservanza temporale comporti automaticamente improcedibilità.

La controversia esaminata riguarda una procedura ritenuta tempestiva e una rappresentanza giudicata non dimostrata. Le considerazioni sulla tardività hanno quindi portata generale nella motivazione, ma non costituiscono la ragione concreta del dispositivo.

La rilevazione d’ufficio e il contraddittorio

Il Tribunale rileva d’ufficio il difetto e afferma che la questione, emergendo dai documenti, non rappresenta uno sviluppo inatteso della lite.

Il passaggio merita attenzione alla luce dell’art. 101, secondo comma, c.p.c., che tutela la possibilità delle parti di interloquire sulle questioni poste d’ufficio a fondamento della decisione.

Quando il problema investe l’esistenza o il contenuto di una procura, può coinvolgere elementi fattuali e documentali. La sua prevedibilità non risolve necessariamente ogni questione relativa al diritto di difesa.

Dal testo disponibile non si può concludere che la sentenza sia nulla: occorrerebbe conoscere il contraddittorio effettivamente svolto e le difese eventualmente precluse. La cautela suggerita è rendere tempestivamente esplicito il problema della rappresentanza.

Le implicazioni pratiche

Per mediatori e organismi

È opportuno distinguere nel verbale il difensore che assiste la parte dal soggetto che la rappresenta. L’art. 8 prevede, ove necessario, la dichiarazione dei poteri e la relativa verbalizzazione; la disciplina attuale regola inoltre l’acquisizione della delega.

Come cautela organizzativa, conviene verificare i documenti prima dell’incontro e conservare una traccia chiara della loro acquisizione. Il verbale può attestare gli aspetti della partecipazione senza esporre dichiarazioni negoziali riservate.

Il mediatore non decide la procedibilità della domanda giudiziale e non garantisce l’esito del controllo del giudice.

Per gli avvocati

La preparazione deve comprendere l’identificazione di chi parteciperà, la verifica dei suoi poteri e la disponibilità dei documenti necessari. Per una società, occorre verificare anche il titolo del soggetto che conferisce la delega.

È prudente controllare che il verbale descriva correttamente le qualifiche e predisporre nel giudizio la documentazione pertinente. La formula “verbale negativo” non sostituisce la verifica della regolarità della partecipazione.

Per i magistrati

Il controllo richiede di distinguere il mero avvio dalla partecipazione attraverso soggetti legittimati. Occorre altresì identificare il regime temporale, il concreto difetto riscontrato e gli elementi che lo provano.

Sul piano della gestione processuale, far emergere presto le criticità documentali può favorire un contraddittorio effettivo ed evitare che una questione verificabile resti irrisolta fino alla decisione.

Punti operativi

  • Distinguere sempre assistenza del difensore e rappresentanza della parte.
  • Conferire poteri coerenti con la controversia e documentarli prima dell’incontro.
  • Acquisire la delega secondo la disciplina applicabile e descrivere correttamente le qualifiche nel verbale.
  • Verificare la normativa temporale della mediazione, senza basarsi soltanto sull’anno d’introduzione della causa.
  • Affrontare tempestivamente nel giudizio eventuali dubbi sui poteri rappresentativi.

Conclusione

Nel panorama della giurisprudenza sulla mediazione, la sentenza di Bari richiama l’attenzione su un rischio concreto: una procedura tempestiva può non soddisfare la condizione di procedibilità se manca una partecipazione giuridicamente idonea della parte onerata.

Il contributo della pronuncia va letto insieme ai suoi limiti: la disciplina temporale richiede chiarimento, la documentazione dei poteri non coincide sempre con la loro esistenza e il controllo d’ufficio deve confrontarsi con il contraddittorio. Preparazione dell’incontro e documentazione accurata aiutano a preservare sia la funzione conciliativa sia la verificabilità processuale della mediazione.

Fonti e riferimenti

  • Tribunale di Bari, seconda sezione civile, giudice Andrea Chibelli, sentenza indicata come n. 4689/2026, R.G. 7468/2019 pubblicata il 14 settembre 2026.
  • D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, art. 8 — Normattiva.
  • D.lgs. n. 28/2010, art. 5-quater — banca dati ufficiale del Ministero dell’economia e delle finanze.
  • D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, artt. 7 e 41 — Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario n. 38 del 17 ottobre 2022; testo dell’art. 41 riportato nel supplemento ordinario n. 17 del 5 maggio 2023.
  • D.lgs. 27 dicembre 2024, n. 216 — Gazzetta Ufficiale.
  • Art. 101, secondo comma, c.p.c.: ricostruzione normativa nella sentenza della Corte costituzionale n. 96/2024, pubblicata in Gazzetta Ufficiale.
  • Precedenti confrontati attraverso la motivazione di Bari, senza autonoma acquisizione del testo integrale ufficiale: Cass., sez. III, sent. 27 marzo 2019, n. 8473; Cass., sez. II, ord. 26 aprile 2022, n. 13029.

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