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20 Ottobre 2026 by segreteria-amministratore Lascia un commento

Mediazione Napoli: indennità e primo incontro senza accordo

Mediazione senza accordo al primo incontro: quando spettano le indennità all’organismo

La questione: un solo incontro può far sorgere il diritto al pagamento?

Una mediazione conclusa senza accordo dopo un unico incontro può comportare il pagamento delle spese di mediazione, oltre a quelle di avvio?

La Corte d’appello di Napoli, VIII sezione civile, nella sentenza n. 6046/2026, pubblicata il 7 ottobre 2026, risponde affermativamente con riferimento a una procedura avviata nel gennaio 2019.

La ragione è precisa: secondo l’accertamento della Corte, le parti avevano consentito di proseguire oltre l’informativa iniziale e il mediatore aveva effettivamente svolto attività diretta alla composizione della controversia. Il mancato accordo finale non eliminava il diritto dell’organismo al pagamento.

La pronuncia interessa direttamente la giurisprudenza sulla mediazione, soprattutto per il valore attribuito al verbale e per il rapporto tra attività svolta e indennità. Occorre però leggerla nel suo contesto temporale: la soluzione relativa ai costi di una procedura del 2019 non può essere automaticamente trasferita alle mediazioni disciplinate dalla riforma Cartabia.

Il caso e l’iter processuale

Una società aveva presentato il 16 gennaio 2019 una domanda di mediazione relativa a una pretesa risarcitoria per inadempimento di un contratto di appalto. La procedura si era svolta in un unico incontro, il 25 gennaio, senza raggiungere una conciliazione.

L’organismo aveva successivamente ottenuto un decreto ingiuntivo per 5.016,40 euro. La società ingiunta contestava la debenza delle indennità, sostenendo che la procedura si fosse arrestata al primo incontro e che fossero dovute soltanto le spese di avvio. L’organismo, invece, allegava il consenso delle parti a iniziare la mediazione e l’avvenuta discussione nel merito.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza n. 3865/2023, aveva revocato il decreto ma riconosciuto 2.040 euro, oltre IVA e interessi, applicando una riduzione tariffaria. L’organismo proponeva appello sul quantum; la società proponeva appello incidentale contestando il diritto al pagamento e la solidarietà passiva.

La Corte rigetta l’appello incidentale e accoglie parzialmente quello principale, condannando la società al pagamento di 4.977,60 euro, oltre agli interessi indicati nel dispositivo e alle spese dei due gradi. La controversia riguarda dunque il credito dell’organismo: non decide la fondatezza della pretesa risarcitoria oggetto della mediazione.

Le norme applicabili: il regime del 2019

La Corte richiama espressamente la formulazione dell’art. 17 del d.lgs. 28/2010 vigente all’introduzione della procedura. Il comma 5-ter escludeva il compenso dell’organismo in caso di mancato accordo all’esito del primo incontro.

Questa previsione andava coordinata con l’art. 8 allora vigente: dopo aver chiarito funzione e modalità della mediazione, il mediatore invitava le parti a esprimersi sulla possibilità di iniziarla e, in caso positivo, procedeva. La circolare ministeriale del 27 novembre 2013 distingueva le spese di avvio dal compenso per l’attività di mediazione, collegando quest’ultimo alla prosecuzione oltre la fase preliminare [2].

Per le indennità rilevava inoltre il d.m. 180/2010, con le successive modifiche. L’art. 16, comma 10, comprendeva nelle spese di mediazione l’onorario del mediatore per l’intero procedimento, indipendentemente dal numero degli incontri; il comma 11 prevedeva la solidarietà delle parti aderenti per le spese di mediazione [3].

Nel caso concreto la Corte qualifica la procedura come volontaria: la controversia di appalto non ricadeva, per la materia indicata, nell’elenco della mediazione obbligatoria applicabile nel 2019. Non emerge dalla ricostruzione un provvedimento giudiziale che l’avesse demandata.

La decisione: conta il passaggio alla mediazione effettiva

Il principio determinante

Il nucleo della motivazione è la distinzione tra mancato consenso a iniziare la mediazione e mancata conciliazione dopo il suo effettivo svolgimento.

La Corte accerta, attraverso il verbale, che entrambe le parti avevano manifestato la volontà di iniziare il tentativo; il mediatore le aveva ascoltate e aveva partecipato alla discussione sull’oggetto della controversia. Non si era quindi verificata una semplice chiusura della fase informativa.

La concentrazione di questi passaggi in una sola giornata non escludeva il diritto al pagamento. Il riferimento all’unico incontro descriveva il dato materiale, ma non esauriva la qualificazione dell’attività compiuta. Il mancato accordo era l’esito negativo della negoziazione, anziché il rifiuto preliminare di intraprenderla.

Questo è il principio determinante per il rigetto della contestazione sull’an debeatur, ossia sull’esistenza del credito. Non costituisce invece una regola secondo cui qualsiasi discussione preliminare farebbe sorgere automaticamente l’intera indennità: nella fattispecie risultavano sia il consenso sia l’attività successiva.

L’assenza di una proposta non elimina il credito

La Corte esclude che il pagamento sia subordinato alla formulazione di una proposta conciliativa. Il mediatore aveva svolto attività di composizione pur senza formalizzare una soluzione.

L’argomento risponde a una censura specifica ed è coerente con la distinzione tra mediazione e proposta: la seconda non rappresenta l’unica forma possibile della prima. L’osservazione secondo cui la mancata proposta sarebbe riconducibile all’impossibilità di individuare soluzioni utili è invece una valutazione ulteriore della Corte; non serve a configurare una condizione generale del diritto all’indennità.

Solidarietà e determinazione dell’importo

La Corte applica l’art. 16, comma 11, del d.m. 180/2010: per le spese di mediazione ciascuna parte aderente può essere chiamata a pagare anche la quota dell’altra. La solidarietà riguarda il rapporto esterno con l’organismo e va distinta dal successivo regolamento dei rapporti interni.

L’ampliamento dell’oggetto della lite da parte della controparte non basta, secondo il Collegio, a escludere questo vincolo. La domanda di manleva originariamente formulata dall’opponente non riceve una decisione di merito, perché la Corte interpreta la pronuncia del Tribunale come riferita alla sua mancata riproposizione.

Quanto al quantum, la Corte esclude la riduzione prevista per la mediazione obbligatoria e utilizza l’importo di 2.000 euro per ciascuna delle due parti. La tabella A del d.m. 180/2010 riferisce tale importo allo scaglione da 250.001 a 500.000 euro [4].

Il calcolo giudiziale è: 4.000 euro per le spese di mediazione, 80 euro complessivi per l’avvio e 897,60 euro di IVA, per un totale di 4.977,60 euro. Si tratta del calcolo contenuto nella decisione, non di un preventivo tariffario utilizzabile oggi.

Il commento critico: continuità interpretativa e limiti

Il richiamo a Cassazione n. 8473/2019

La Corte richiama Cass. civ., sez. III, 27 marzo 2019, n. 8473. Il precedente distingueva la fase preliminare dalla successiva discussione e, nel regime allora vigente, riconosceva che la condizione di procedibilità potesse essere soddisfatta anche quando le parti, dopo l’informativa, dichiaravano di non voler proseguire [5].

Vi è continuità nel criterio che separa informativa e attività negoziale. Tuttavia, la Cassazione affrontava principalmente partecipazione e procedibilità, non una domanda di pagamento identica a quella napoletana. Il suo richiamo sostiene l’impostazione, ma non equivale a un precedente di legittimità risolutivo su ogni voce economica controversa.

La soluzione di Napoli appare coerente con l’art. 8 dell’epoca, che consentiva di procedere dopo il consenso anche nello stesso primo incontro. Resta essenziale l’accertamento concreto: la mera accettazione del regolamento non dovrebbe sostituire la prova del passaggio alla fase remunerata, né derogare all’esenzione legale prevista per la chiusura preliminare.

La disciplina attuale non conferma automaticamente la soluzione

La motivazione utilizza come ulteriore sostegno l’attuale art. 17, comma 3. Questo passaggio richiede cautela: oggi il primo incontro comprende già attività conciliativa e comporta un’indennità iniziale; se termina senza accordo non sono dovuti importi ulteriori [6].

L’art. 28, comma 6, del d.m. 150/2023 precisa che, senza conciliazione e senza incontri successivi, sono dovuti esclusivamente gli importi previsti per avvio e primo incontro. L’ingresso nel merito durante quell’incontro non basta quindi a giustificare ulteriori spese di mediazione [7].

Il nuovo sistema riconosce economicamente il primo incontro, ma modifica il criterio di maturazione delle ulteriori voci. La norma sopravvenuta può spiegare l’evoluzione legislativa; non dimostra, da sola, la correttezza dell’interpretazione del testo precedente.

Anche la solidarietà va riletta: l’art. 34 del d.m. 150/2023 la prevede per le ulteriori spese in caso di conciliazione o prosecuzione con incontri successivi [8]. Non è corretto riprodurre indistintamente il criterio applicato nel 2019.

Le criticità tariffarie

La motivazione riporta uno scaglione con limite superiore scritto come «5000.000,00», mentre la tabella pertinente indica 500.000 euro. La discordanza non va riprodotta come dato normativo.

Inoltre, l’utilizzo di 40 euro di avvio per parte merita verifica: dopo il d.m. 139/2014 la soglia ordinaria era 80 euro per controversie superiori a 250.000 euro [9]. Il testo non chiarisce perché il calcolo finale utilizzi il diverso importo. Senza domanda, tariffe e fatture originali non si può stabilire se ciò dipenda dai limiti della pretesa azionata o da un’incongruenza. Il totale giudiziale resta quello del dispositivo.

Le implicazioni pratiche

Per i mediatori e gli organismi

È una cautela operativa documentare con chiarezza i passaggi della procedura, usando modelli coerenti con il regime applicabile. Per le pratiche anteriori alla riforma assume rilievo l’attestazione del consenso a proseguire e dell’attività svolta; oggi occorre distinguere chiusura del primo incontro, conciliazione e prosecuzione.

Il verbale non deve diventare una ricostruzione delle concessioni negoziali. Gli artt. 9 e 10 del d.lgs. 28/2010 tutelano riservatezza e utilizzabilità delle dichiarazioni [10]. La sentenza non decide i confini della loro utilizzazione in una distinta causa sul credito dell’organismo: suggerisce prudenza, non un’autorizzazione generale a divulgarle.

Per gli avvocati

È consigliabile verificare prima dell’incontro la data della domanda, la natura della mediazione, il valore, la tariffa applicabile e possibili obblighi solidali. Nelle contestazioni economiche vanno separati esistenza del credito, quantificazione e rapporti interni tra le parti.

L’obbligo attuale di cooperare lealmente per un confronto effettivo non comporta un obbligo di conciliare, né autorizza addebiti ulteriori per il solo fatto che la discussione sia stata approfondita [6–7].

Per i magistrati

Nelle controversie sulle indennità è utile motivare separatamente su regime temporale, attività documentata, tariffa e soggetti obbligati. La sentenza non introduce un nuovo requisito di procedibilità e non decide sanzioni per mancata partecipazione: riguarda un rapporto di pagamento.

Il verbale va valutato per ciò che attesta, evitando di trasformare l’esito negativo in prova automatica di mancata collaborazione. La pronuncia di merito non vincola gli altri giudici e il suo principio richiede fattispecie effettivamente comparabili.

Conclusione

Il contributo della decisione consiste nell’avere distinto, per una mediazione del 2019, la chiusura preliminare dalla mancata conciliazione dopo un’attività effettiva, valorizzando il verbale anche in presenza di un unico incontro.

Il limite principale è temporale: oggi il sistema delle indennità segue regole diverse. Preparazione, trasparenza dei costi e verbalizzazione accurata permettono di gestire correttamente questa distinzione, senza legare il valore della mediazione alla promessa di un accordo.

Punti operativi

  • Individuare il regime applicabile dalla data della procedura, prima di utilizzare la sentenza per valutare un credito.
  • Per le vecchie pratiche, verificare nel verbale consenso a proseguire e attività effettivamente svolta.
  • Nel regime attuale, distinguere gli importi del primo incontro dalle ulteriori spese per conciliazione o prosecuzione.
  • Controllare separatamente valore, tariffa, riduzioni, spese di avvio e IVA.
  • Documentare i fatti procedurali necessari senza riportare inutilmente dichiarazioni e concessioni negoziali riservate.

Fonti

  1. Corte d’appello di Napoli, VIII sezione civile, sentenza n. 6046/2026, R.G. 1285/2024, deliberata il 30 settembre 2026; pubblicazione del 7 ottobre 2026 indicata nel nome dell’allegato. Fonte: documento fornito dall’autore. Nessun URL pubblico ufficiale verificato.
  2. Ministero della Giustizia, circolare 27 novembre 2013, prot. 168322, primi chiarimenti sulle modifiche del d.l. 69/2013: testo ministeriale.
  3. D.m. 18 ottobre 2010, n. 180, art. 16, da leggere con le modifiche successive per il regime del 2019: Gazzetta Ufficiale.
  4. D.m. 180/2010, tabella A: tabella ufficiale.
  5. Cass. civ., sez. III, 27 marzo 2019, n. 8473, motivazione sulla fase preliminare e procedibilità: copia del testo ospitata dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova. Riproduzione editoriale su sito istituzionale, non copia autenticata della Corte.
  6. D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, artt. 8 e 17, come modificati dalla riforma; d.lgs. 27 dicembre 2024, n. 216, GU n. 7 del 10 gennaio 2025: testo e note ufficiali con le disposizioni richiamate.
  7. D.m. 24 ottobre 2023, n. 150, art. 28, indennità del primo incontro: testo ufficiale.
  8. D.m. 150/2023, art. 34, soggetti obbligati e solidarietà: testo ufficiale.
  9. D.m. 4 agosto 2014, n. 139, art. 7, modifica delle spese di avvio: riferimento ufficiale in GU. Importi verificati anche sulla pagina istituzionale della Camera di Commercio di Modena.
  10. D.lgs. 28/2010, artt. 9 e 10, riservatezza e inutilizzabilità: atto ufficiale, selezionare gli articoli.

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