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3 Novembre 2026 by segreteria-amministratore Lascia un commento

Mediazione senza terzo chiamato: sentenza Tivoli 1184/2026

Mediazione demandata senza il terzo chiamato: il Tribunale di Tivoli revoca il decreto ingiuntivo

Tribunale di Tivoli, sentenza n. 1184/2026: l’esclusione di una parte del giudizio dalla mediazione determina, secondo il giudice, il mancato avveramento della condizione di procedibilità. Una decisione dalle importanti ricadute operative, che pone anche questioni interpretative meritevoli di approfondimento.

Il principio: la mediazione deve coinvolgere tutte le parti del giudizio?

La mediazione demandata dal giudice può considerarsi validamente esperita quando non viene coinvolta una delle parti del processo? E quali conseguenze produce tale omissione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo?

A questi interrogativi risponde il Tribunale di Tivoli con la sentenza n. 1184/2026, pronunciata il 30 settembre 2026.

Il giudice ha dichiarato improcedibile la domanda giudiziale e revocato il decreto ingiuntivo opposto, ritenendo insufficiente il procedimento di mediazione demandata che non aveva coinvolto la terza chiamata in causa.

La pronuncia valorizza la corrispondenza tra il contraddittorio processuale e quello instaurato in mediazione: quando quest’ultima è disposta per favorire la definizione della controversia, non dovrebbe essere escluso un soggetto direttamente interessato alla sua soluzione.

Per gli operatori della mediazione civile, la decisione richiama l’attenzione su un aspetto spesso sottovalutato: la corretta individuazione dei soggetti da coinvolgere nel procedimento può incidere sulla procedibilità della domanda giudiziale.

Resta tuttavia da verificare se tale conclusione possa valere indistintamente per ogni terzo chiamato oppure richieda una valutazione della concreta struttura delle domande e dei rapporti sostanziali controversi.

Il caso: opposizione a decreto ingiuntivo e mancata partecipazione della terza chiamata

La controversia trae origine da un’opposizione a decreto ingiuntivo riguardante un contratto di mutuo.

Nel giudizio figuravano tre soggetti: il debitore opponente, il creditore opposto e una terza chiamata in causa.

Durante il procedimento era stata disposta una mediazione demandata ai sensi dell’art. 5-quater del d.lgs. 28/2010.

Dalla ricostruzione contenuta nella sentenza emerge che la mediazione non era stata svolta con il coinvolgimento della terza chiamata.

L’opponente ha quindi eccepito il mancato corretto esperimento della procedura, sostenendo che la mediazione avrebbe dovuto comprendere tutti i soggetti del processo.

La parte opposta ha contestato tale impostazione, affermando che la partecipazione della terza chiamata non fosse indispensabile per integrare il contraddittorio nella fase conciliativa.

Il Tribunale ha accolto l’eccezione dell’opponente.

È importante delimitare il quadro fattuale. La motivazione, particolarmente sintetica, non chiarisce quale fosse il titolo della chiamata del terzo, quali specifiche domande fossero state formulate nei suoi confronti, né il contenuto dell’ordinanza che aveva disposto la mediazione.

Non sono inoltre descritti lo svolgimento degli incontri o le comunicazioni effettuate dall’organismo.

Questi elementi, non ricostruibili dal solo provvedimento, assumono rilievo nel valutare la portata generale della decisione.

Riferimento: sentenza, pp. 1-2.

Il quadro normativo: mediazione demandata e opposizione a decreto ingiuntivo

La condizione di procedibilità dell’art. 5-quater

L’art. 5-quater del d.lgs. 28/2010 attribuisce al giudice il potere di disporre, con ordinanza motivata, l’esperimento di un procedimento di mediazione, valutando la natura della causa, lo stato dell’istruzione, il comportamento delle parti e le altre circostanze rilevanti.

Il secondo comma stabilisce che la mediazione demandata costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Il terzo comma prevede che, quando la mediazione non risulta esperita, il giudice dichiari l’improcedibilità.

La normativa distingue dunque la possibilità di ricorrere alla mediazione, che nella fase iniziale dipende dalla valutazione del giudice, dagli effetti dell’ordine pronunciato, che rendono necessario il corretto esperimento del procedimento.

L’art. 5, comma 4, applicabile anche alla mediazione demandata, considera avverata la condizione quando il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza accordo.

Ciò non comporta un obbligo di raggiungere l’intesa. Resta però essenziale distinguere il mancato accordo, fisiologico e consentito, dall’omessa instaurazione della procedura nei confronti di soggetti che avrebbero dovuto esservi coinvolti.

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L’onere di attivazione nel giudizio monitorio

Nell’opposizione a decreto ingiuntivo, la questione presenta un’ulteriore particolarità.

L’art. 5-bis del d.lgs. 28/2010 stabilisce che, nelle controversie assoggettate alla mediazione obbligatoria introdotte mediante ricorso monitorio, l’onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha richiesto il decreto ingiuntivo.

Il mancato esperimento, nei presupposti previsti dalla disposizione, conduce all’improcedibilità della domanda monitoria e alla revoca del decreto.

Tale disciplina ha recepito sul piano legislativo il principio già affermato dalla Corte di cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 19596 del 18 settembre 2020.

Occorre, tuttavia, distinguere il regime normativo della mediazione obbligatoria da quello della mediazione demandata.

Nel caso di Tivoli, il provvedimento si riferisce espressamente all’art. 5-quater. L’art. 5-bis disciplina invece direttamente l’onere di attivazione nella mediazione obbligatoria riguardante le controversie indicate dall’art. 5, comma 1.

Il rapporto tra queste disposizioni costituisce uno dei passaggi più delicati della motivazione.

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La decisione del Tribunale di Tivoli

L’onere di promuovere la mediazione grava sull’opposto

Il Tribunale affronta innanzitutto il problema dell’individuazione del soggetto tenuto a promuovere il procedimento.

Richiamando Cass., Sezioni Unite, n. 19596/2020, afferma che l’onere gravava sulla parte opposta.

Il richiamo è espressamente operato in via analogica, poiché il precedente delle Sezioni Unite riguardava la mediazione obbligatoria nell’opposizione a decreto ingiuntivo.

La decisione del 2020 aveva risolto il contrasto interpretativo sull’individuazione della parte onerata, attribuendo l’iniziativa al creditore opposto, quale attore in senso sostanziale.

Il giudice di Tivoli estende tale criterio alla mediazione demandata oggetto del procedimento.

Riferimento: sentenza, p. 2.

L’esclusione del terzo rende incompleta la mediazione

Il secondo passaggio è quello decisivo.

Secondo il Tribunale, la mediazione non può svolgersi soltanto tra alcuni dei soggetti che partecipano al giudizio, quando essa è finalizzata alla definizione della controversia processuale nel suo complesso.

Il giudice sostiene che una diversa impostazione potrebbe produrre un risultato incoerente: la definizione conciliativa dei rapporti tra alcuni litiganti, con la permanenza nel processo di un soggetto escluso dalla mediazione.

Nella prospettiva adottata dalla sentenza, l’incompletezza soggettiva impedisce quindi di considerare correttamente esperita la procedura demandata.

Il principio determinante per la decisione può essere sintetizzato così: la mediazione disposta per la controversia pendente deve comprendere le parti necessarie alla sua composizione; in questo caso, il giudice ha ritenuto indispensabile anche il coinvolgimento della terza chiamata.

La sentenza esprime peraltro la regola in termini più ampi, facendo riferimento a tutte le parti processuali.

Riferimento: sentenza, p. 2.

Improcedibilità, revoca del decreto e spese

Sulla base di queste premesse, il Tribunale:

  • dichiara improcedibile la domanda;

  • revoca il decreto ingiuntivo n. 362/2023;

  • condanna la parte opposta al pagamento delle spese processuali in favore dell’opponente, liquidate in 4.000 euro, oltre accessori di legge.

Il provvedimento non contiene una decisione sul merito della pretesa creditoria.

L’esito discende dalla valutazione processuale relativa al mancato corretto esperimento della mediazione.

Riferimento: sentenza, p. 3.

Il commento critico: la necessaria corrispondenza tra processo e mediazione

Un’impostazione condivisibile nella sua finalità

La decisione valorizza un’esigenza importante: evitare che la mediazione demandata si riduca a un adempimento formalmente eseguito, ma incapace di affrontare la controversia nella sua effettiva dimensione soggettiva.

Quando più soggetti sono coinvolti in rapporti giuridici interdipendenti, l’esclusione di uno di essi può compromettere le possibilità di una soluzione complessiva.

Si pensi, a titolo esemplificativo e senza riferimenti al caso concreto, alle controversie nelle quali il rapporto principale è collegato a una domanda di garanzia o a obbligazioni tra più soggetti. In simili situazioni, la partecipazione dei soggetti interessati può risultare particolarmente utile per individuare un accordo sostenibile.

L’impostazione del Tribunale risponde dunque a una finalità coerente con la funzione conciliativa dell’istituto.

Tuttavia, l’utilità di una partecipazione estesa non coincide necessariamente con la sua indispensabilità giuridica ai fini della procedibilità.

È proprio su questo passaggio che la motivazione avrebbe meritato un maggiore approfondimento.

Terzo chiamato e litisconsorzio necessario non sono equivalenti

La prima criticità riguarda la mancata distinzione tra le diverse forme di partecipazione di più soggetti al processo.

Il litisconsorzio necessario, disciplinato dall’art. 102 c.p.c., ricorre quando la decisione non può essere pronunciata utilmente senza la presenza di tutti i soggetti interessati.

Diversa è la situazione del litisconsorzio facoltativo, così come quella della chiamata del terzo ai sensi degli artt. 106 e 107 c.p.c.

La partecipazione del terzo al giudizio non dimostra, di per sé, che la sua presenza sia indispensabile per ogni possibile definizione conciliativa.

Un accordo parziale tra alcune parti, ad esempio, può avere un’autonoma utilità giuridica, pur non determinando l’estinzione dell’intera controversia.

Il ragionamento del Tribunale sembra invece postulare una corrispondenza necessaria tra tutte le parti del processo e tutte le parti della mediazione.

Tale conclusione appare troppo generale se non viene accompagnata da una verifica della natura delle domande e della posizione sostanziale del terzo.

Una motivazione più articolata avrebbe potuto chiarire perché, nella specifica controversia, l’assenza della terza chiamata impedisse l’avveramento della condizione di procedibilità.

Il confronto con le Sezioni Unite del 2020

Il richiamo a Cass., Sezioni Unite, n. 19596/2020 è pertinente per individuare il soggetto sul quale grava l’onere di attivare la mediazione nel giudizio monitorio.

La pronuncia della Cassazione, tuttavia, non affrontava la diversa questione della necessaria partecipazione di ogni terzo chiamato al procedimento conciliativo.

Inoltre, mentre la sentenza del 2020 si collocava nel precedente quadro normativo, il legislatore ha successivamente introdotto l’art. 5-bis, disciplinando espressamente l’onere di iniziativa nella mediazione obbligatoria conseguente all’opposizione a decreto ingiuntivo.

La decisione di Tivoli richiama il principio delle Sezioni Unite per applicarlo analogicamente alla mediazione demandata.

Si tratta di un passaggio interpretativo significativo: sarebbe stato utile esplicitare perché, nel caso concreto, l’onere di iniziativa dovesse essere attribuito alla parte opposta sulla base di tale analogia e in quale rapporto si ponesse questa soluzione con la disciplina positiva sopravvenuta.

Il precedente della Cassazione offre quindi un sostegno all’individuazione del soggetto onerato, ma non costituisce una conferma diretta dell’ulteriore principio secondo cui ogni parte del giudizio debba necessariamente partecipare alla mediazione demandata.

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Il problema della proporzionalità della sanzione

Un ulteriore elemento riguarda la conseguenza attribuita all’omissione.

Il Tribunale equipara il mancato coinvolgimento della terza chiamata al mancato corretto esperimento della mediazione.

Ne deriva la pronuncia di improcedibilità e la revoca del decreto ingiuntivo.

Questa soluzione è comprensibile qualora il coinvolgimento del terzo risulti realmente indispensabile per soddisfare l’ordine giudiziale.

Appare invece più discutibile quando l’assenza riguardi un soggetto la cui partecipazione non sia necessaria rispetto alle domande effettivamente sottoposte alla mediazione.

Il problema interpretativo consiste dunque nello stabilire quando un difetto soggettivo della procedura sia tanto significativo da impedire l’avveramento della condizione di procedibilità.

La sentenza sceglie una soluzione rigorosa, ma la brevità della motivazione non permette di ricavare un criterio sufficientemente articolato per distinguere le diverse ipotesi.

Una questione interpretativa non definitivamente risolta

Nella giurisprudenza mediazione, la pronuncia di Tivoli merita attenzione soprattutto per il rapporto tra l’effettività del tentativo conciliativo e le conseguenze processuali della sua incompleta instaurazione.

Non può tuttavia essere presentata come espressione di un principio generale definitivamente acquisito.

Il precedente delle Sezioni Unite richiamato dal giudice riguarda una questione distinta, mentre il testo della decisione non consente di approfondire tutte le caratteristiche della posizione del terzo.

La conclusione più prudente è quindi distinguere due affermazioni: la necessità di individuare correttamente i soggetti coinvolti nella mediazione demandata costituisce un’esigenza operativa fondamentale; l’automatica improcedibilità per l’esclusione di qualsiasi terzo chiamato rappresenta, invece, una soluzione interpretativa che richiede ulteriori verifiche in relazione alla concreta controversia.

Le implicazioni pratiche per gli operatori

Per i mediatori e gli organismi di mediazione

La sentenza evidenzia l’importanza di un’attenta gestione iniziale del procedimento, soprattutto quando deriva da un’ordinanza giudiziale.

Per gli organismi è opportuno verificare che la domanda di mediazione identifichi correttamente i soggetti indicati dall’istante e che le comunicazioni siano effettuate secondo la disciplina vigente e il regolamento applicabile.

Qualora emerga una possibile omissione relativa a un soggetto coinvolto nel giudizio, la segreteria o il mediatore possono richiamare l’attenzione degli interessati sulla questione e favorire gli adempimenti necessari nel rispetto dei rispettivi ruoli.

Non compete però al mediatore decidere autoritativamente quali siano le parti processualmente necessarie o dichiarare avverata la condizione di procedibilità.

Quanto alla verbalizzazione, è opportuno distinguere tra soggetti invitati, soggetti presenti e soggetti assenti, documentando le circostanze procedurali rilevanti.

Occorre inoltre evitare di riportare nel verbale destinato al giudizio il contenuto delle trattative riservate, rispettando gli artt. 9 e 10 del d.lgs. 28/2010.

Per gli avvocati

La prima verifica dovrebbe riguardare l’ordinanza di mediazione demandata.

È necessario esaminarne il contenuto, confrontarlo con le domande processuali e individuare i soggetti che devono essere coinvolti nel procedimento.

Nelle opposizioni a decreto ingiuntivo, il difensore del creditore opposto dovrà prestare particolare attenzione all’onere di attivazione e alle possibili conseguenze della sua inosservanza.

Quando siano presenti terzi chiamati, è prudente esaminare specificamente la natura della chiamata e valutare l’opportunità di estendere anche a essi la mediazione.

Qualora sussistano dubbi sulla necessità di tale estensione, può essere utile richiedere tempestivamente un chiarimento al giudice, senza confidare nella possibilità di risolvere la questione soltanto alla successiva udienza.

La sentenza ricorda, inoltre, che le scelte relative al procedimento conciliativo possono incidere direttamente sull’esito processuale della controversia.

Per i magistrati

La decisione suggerisce l’utilità di ordinanze di mediazione demandata sufficientemente precise.

Quando il processo coinvolge più soggetti, può essere opportuno chiarire l’ambito della controversia da sottoporre a mediazione e le ragioni per cui la partecipazione di determinati soggetti risulta funzionale al tentativo conciliativo.

In sede di verifica della procedibilità occorre distinguere la mancata attivazione della mediazione, il mancato coinvolgimento di una parte necessaria e la semplice assenza di un soggetto regolarmente invitato.

Si tratta di situazioni che possono richiedere valutazioni giuridiche differenti.

La motivazione del provvedimento conclusivo dovrebbe inoltre chiarire il rapporto tra le domande formulate, la posizione dei soggetti coinvolti e la concreta omissione procedurale riscontrata.

Punti operativi

1. Verificare il perimetro soggettivo

Prima dell’avvio, confrontare l’ordinanza di mediazione con le domande processuali e con l’elenco delle parti del giudizio.

2. Esaminare la posizione dei terzi chiamati

Distinguere la partecipazione processualmente necessaria da quella facoltativa e valutare la rilevanza del terzo rispetto alle domande da conciliare.

3. Documentare correttamente gli inviti

Conservare le evidenze delle comunicazioni e verbalizzare le presenze e le assenze, senza inserire contenuti coperti da riservatezza.

4. Affrontare tempestivamente le omissioni

Se emerge il mancato coinvolgimento di un soggetto potenzialmente necessario, valutare con i difensori le iniziative procedurali e giudiziali appropriate.

5. Non equiparare automaticamente le diverse irregolarità

Distinguere il mancato esperimento della mediazione, la mancata convocazione e la mancata comparizione di un soggetto regolarmente invitato.

Le indicazioni comprendono obblighi riconducibili alla disciplina della mediazione e cautele organizzative suggerite dall’analisi. Non costituiscono tutte prescrizioni autonome direttamente imposte dalla legge.

Conclusioni: una decisione rigorosa che richiede un’applicazione attenta

La sentenza n. 1184/2026 del Tribunale di Tivoli pone in evidenza un aspetto significativo della mediazione demandata: l’individuazione dei soggetti coinvolti non è necessariamente una questione meramente formale.

Nel caso esaminato, l’esclusione della terza chiamata ha determinato una conseguenza processuale rilevante, con la dichiarazione di improcedibilità della domanda e la revoca del decreto ingiuntivo.

La decisione offre quindi un’indicazione operativa precisa: la mediazione demandata richiede un’attenta verifica della struttura soggettiva della controversia.

Rimane però necessario evitare generalizzazioni.

La presenza di un terzo nel giudizio non implica automaticamente che ogni accordo conciliativo debba coinvolgerlo, né che la sua esclusione comporti sempre il mancato avveramento della condizione di procedibilità.

La corretta gestione della mediazione richiede pertanto una valutazione che tenga conto delle domande, dei rapporti sostanziali e del contenuto dell’ordinanza giudiziale.

La qualità del procedimento conciliativo dipende anche da questa preparazione: individuare tempestivamente le questioni soggettive e affrontarle nel rispetto dei ruoli consente di ridurre il rischio di contestazioni processuali e di preservare l’effettiva utilità della mediazione.

Fonti normative e giurisprudenziali

1. Tribunale ordinario di Tivoli, Sezione civile, sentenza n. 1184/2026, giudice Chiara Pulicati, pronunciata il 30 settembre 2026, pubblicazione indicata al 1° ottobre 2026, R.G. 2331/2023, pp. 1-3. Fonte: documento integrale allegato, da utilizzare come riferimento primario per il commento.

2. Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, in particolare artt. 5, 5-bis, 5-quater, 8, 9 e 10. Testo normativo su Normattiva. La formulazione dell’art. 5-quater vigente dal 25 gennaio 2025 risulta anche nella banca dati istituzionale del Dipartimento delle Finanze.

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Normattiva
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3. Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, art. 7, di riforma della disciplina della mediazione civile e commerciale. Testo consultabile su Normattiva.

4. Decreto legislativo 27 dicembre 2024, n. 216, correttivo della riforma della mediazione, con modifiche all’art. 5-quater applicabili dal 25 gennaio 2025. Testo su Normattiva.

Mediazione senza terzo chiamato: sentenza Tivoli 1184/2026 def.giustiziatributaria.gov Giurisprudenza News
Dettaglio Articolo

5. Corte di cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza 18 settembre 2020, n. 19596, sul soggetto onerato dell’attivazione della mediazione obbligatoria nell’opposizione a decreto ingiuntivo. Testo integrale consultato su EIUS – Giurisprudenza; riscontro della massima su IlCaso.it.

Mediazione senza terzo chiamato: sentenza Tivoli 1184/2026 www.eius Giurisprudenza News
EIUS
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6. Codice di procedura civile, artt. 102, 103, 106 e 107, relativi al litisconsorzio e all’intervento del terzo; art. 281-sexies, relativo alla decisione a seguito di trattazione orale. Testo normativo su .

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