decreto del 27 febbraio 2026 (R.G. n. 404/2026), il Tribunale
Introduzione
La crescente valorizzazione degli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie (ADR) trova un ulteriore tassello nella recente giurisprudenza di merito. Con decreto del 27 febbraio 2026 (R.G. n. 404/2026), il Tribunale di Alessandria affronta un tema di particolare interesse pratico: la rilevanza della clausola di mediazione convenzionale nel procedimento monitorio.
La decisione si inserisce nel solco di un orientamento sempre più consolidato che attribuisce piena efficacia vincolante agli accordi contrattuali che subordinano l’azione giudiziaria al previo esperimento della mediazione.
I fatti di causa
La vicenda trae origine da un ricorso per decreto ingiuntivo promosso da una società nei confronti di un debitore, fondato su un rapporto contrattuale regolato da una lettera di incarico professionale sottoscritta dalle parti.
All’interno del contratto era presente una clausola che prevedeva l’obbligo di esperire un tentativo di mediazione prima di adire l’autorità giudiziaria in caso di controversie relative al rapporto.
Nonostante tale previsione, il creditore ha direttamente attivato il procedimento monitorio, senza previamente avviare la procedura di mediazione.
Il giudice, esaminata la documentazione prodotta, ha ritenuto che il credito azionato non fosse esigibile in via monitoria proprio per la mancata attivazione del meccanismo convenzionale di risoluzione della controversia .
Le questioni giuridiche affrontate
La decisione ruota attorno a tre principali questioni giuridiche:
1. Natura della mediazione convenzionale
Il giudice distingue nettamente tra:
-
mediazione obbligatoria ex lege (disciplinata dal D.Lgs. 28/2010);
-
mediazione convenzionale, frutto dell’autonomia negoziale delle parti.
La seconda, a differenza della prima, trova fondamento nel principio di vincolatività del contratto (art. 1372 c.c.) e non nella legge.
2. Applicabilità della mediazione nel procedimento monitorio
Uno dei nodi centrali riguarda l’applicabilità della clausola di mediazione anche nel caso di ricorso per decreto ingiuntivo.
Tradizionalmente, per la mediazione obbligatoria ex lege, l’art. 5 del D.Lgs. 28/2010 prevede una deroga nel procedimento monitorio, consentendo l’attivazione della mediazione solo in sede di opposizione.
Il problema è stabilire se tale regime si estenda anche alla mediazione convenzionale.
3. Conseguenze della mancata attivazione
Infine, il giudice affronta il tema delle conseguenze processuali della violazione della clausola: in particolare, se essa comporti l’improcedibilità della domanda anche in sede monitoria.
La decisione del Tribunale
Il Tribunale di Alessandria ha rigettato il ricorso per decreto ingiuntivo, ritenendo l’azione improcedibile.
Centralità della clausola contrattuale
Il giudice valorizza in modo deciso la volontà delle parti, evidenziando come la clausola di mediazione rappresenti un obbligo giuridico vincolante. Non si tratta di una mera formalità, ma di una vera e propria condizione di procedibilità pattizia.
In questa prospettiva, la clausola impone alle parti di tentare una soluzione stragiudiziale prima di ricorrere al giudice.
Inapplicabilità della disciplina derogatoria del procedimento monitorio
Uno dei passaggi più rilevanti riguarda l’esclusione dell’applicazione della disciplina prevista per la mediazione obbligatoria ex lege.
Il Tribunale osserva che la normativa sulla mediazione legale (art. 5 D.Lgs. 28/2010) non può essere automaticamente estesa alla mediazione convenzionale. In particolare, la possibilità di differire il tentativo di mediazione alla fase di opposizione non opera quando l’obbligo deriva da una clausola contrattuale.
Improcedibilità dell’azione anche in via monitoria
Il mancato esperimento della mediazione comporta, secondo il giudice, l’improcedibilità dell’azione sin dalla fase monitoria.
In altri termini, non è consentito ottenere un decreto ingiuntivo e rinviare la mediazione a un momento successivo: ciò vanificherebbe la funzione stessa della clausola.
Il giudice richiama, a sostegno, recenti pronunce di merito (tra cui Tribunale di Milano, Ravenna, Parma e Ancona), evidenziando un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato in favore della piena efficacia delle clausole di mediazione.
Analisi critica e implicazioni pratiche
La decisione si colloca nel contesto della progressiva valorizzazione degli strumenti ADR, rafforzata anche dalla riforma Cartabia, che ha introdotto l’art. 5-sexies nel D.Lgs. 28/2010.
Rafforzamento dell’autonomia contrattuale
Il decreto conferma una tendenza chiara: la volontà delle parti, espressa in una clausola contrattuale, assume un ruolo determinante nella disciplina del processo.
La mediazione convenzionale viene trattata come un vero e proprio obbligo giuridico, la cui violazione incide direttamente sull’ammissibilità dell’azione giudiziaria.
Superamento della “corsia preferenziale” del monitorio
Tradizionalmente, il procedimento per decreto ingiuntivo è stato considerato uno strumento rapido che consente al creditore di ottenere tutela senza contraddittorio iniziale.
La pronuncia in commento ridimensiona questa impostazione, chiarendo che tale vantaggio non può prevalere su un obbligo contrattualmente assunto.
In sostanza, la rapidità del monitorio non giustifica l’elusione di una clausola di mediazione.
Rischi per il creditore
Dal punto di vista pratico, la decisione impone particolare attenzione agli operatori:
-
l’avvio di un procedimento monitorio senza previa mediazione può condurre al rigetto del ricorso;
-
il creditore rischia un allungamento dei tempi e un aggravio di costi;
-
è necessario verificare attentamente il contenuto del contratto prima di agire.
Impatto sulla prassi contrattuale
La pronuncia potrebbe incentivare un maggiore utilizzo delle clausole di mediazione nei contratti, in quanto:
-
rafforza la loro efficacia;
-
garantisce un filtro preventivo al contenzioso;
-
promuove soluzioni stragiudiziali.
Tuttavia, non mancano possibili criticità:
-
il rischio di utilizzo strumentale della clausola per ritardare l’azione giudiziaria;
-
l’eventuale difficoltà di coordinamento con le esigenze di tutela urgente del credito.
Conclusione
Il decreto del Tribunale di Alessandria del 27 febbraio 2026 rappresenta un significativo contributo alla definizione del rapporto tra mediazione convenzionale e procedimento monitorio.
Il principio affermato è chiaro: la clausola di mediazione obbliga le parti a esperire il tentativo prima di qualsiasi azione giudiziaria, incluso il ricorso per decreto ingiuntivo. La sua violazione determina l’improcedibilità della domanda.
La decisione conferma una linea interpretativa che valorizza l’autonomia negoziale e rafforza il ruolo degli strumenti ADR nel sistema della giustizia civile.
Per i professionisti, il messaggio è altrettanto chiaro: la verifica delle clausole contrattuali non è un passaggio formale, ma un elemento decisivo per la strategia processuale. Ignorarlo può compromettere l’intera azione giudiziaria.

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