Eccepire la mediazione e poi disertarla: il Tribunale di Lodi applica insieme l’art. 12-bis d.lgs. 28/2010 e l’art. 96 c.p.c.
Chi in un’opposizione a decreto ingiuntivo eccepisce il mancato esperimento della mediazione obbligatoria, e poi non si presenta al primo incontro avviato dal creditore, si espone a un cumulo di conseguenze. Lo afferma il Tribunale di Lodi la sentenza del 12 giugno 2026, resa ai sensi dell’art. 281-sexies c.p.c. in una causa su un prestito personale ceduto.
Il giudice ha rigettato l’opposizione nel merito. Ha poi condannato l’opponente al doppio del contributo unificato ex art. 12-bis, comma 2, d.lgs. 28/2010 e, per abuso del processo, al pagamento di 1.500 euro alla controparte e di altri 1.500 euro alla Cassa delle ammende ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. La decisione interessa mediatori e avvocati perché mostra come la condotta tenuta in mediazione possa pesare anche nella valutazione complessiva della difesa in giudizio.
Il caso e l’iter processuale
Una società cessionaria di un credito nascente da un contratto di prestito personale aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per circa 21.800 euro. Il debitore proponeva opposizione con cinque motivi: improcedibilità per mancato esperimento della mediazione obbligatoria in materia di contratti bancari, difetto di legittimazione attiva della cessionaria, anatocismo da ammortamento alla francese, errata indicazione del TAEG e usura oggettiva (sentenza, p. 2).
Il Tribunale concedeva la provvisoria esecuzione del decreto. La mediazione veniva quindi attivata dalla parte opposta, ma l’opponente non partecipava al primo incontro (p. 2). La causa era poi decisa all’udienza in trattazione scritta dell’11 giugno 2026.
I dati delle parti sono oscurati nel testo pubblicato. Nel commento non si riportano elementi identificativi.
Le questioni giuridiche rilevanti per la mediazione
La sentenza si occupa soprattutto di temi bancari e processuali estranei alla mediazione: titolarità del credito ceduto e principio di non contestazione, onere di specifica allegazione dell’usura, ammortamento alla francese. Su questi aspetti il presente commento non si sofferma.
Per chi opera nella mediazione rilevano tre profili, tutti concentrati nella parte sulle spese (pp. 5-6):
- la sanzione per la mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro (art. 12-bis, comma 2);
- la possibilità di trarre dalla mancata partecipazione argomenti di prova (art. 12-bis, comma 1);
- l’uso della condotta in mediazione come indice di abuso del processo ai fini dell’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
Un quarto profilo, più tecnico, riguarda la liquidazione delle spese: il giudice ha riconosciuto all’opposta un compenso, calcolato sui valori medi, anche per l’attivazione della mediazione (p. 5).
La decisione e la motivazione
Il principio determinante
Il Tribunale ritiene l’opposizione generica, manifestamente infondata e con un evidente carattere dilatorio. Tra gli indici di questo abuso indica proprio la condotta in mediazione: l’opponente aveva eccepito il mancato esperimento del procedimento e poi non si era presentata al primo incontro attivato dalla controparte (p. 5). Su questa base liquida 1.500 euro in favore dell’opposta (art. 96, comma 3) e altri 1.500 euro alla Cassa delle ammende (art. 96, comma 4).
In modo autonomo, accertata l’assenza senza giustificato motivo al primo incontro di una mediazione obbligatoria, applica la sanzione dell’art. 12-bis, comma 2: il versamento allo Stato di una somma pari al doppio del contributo unificato (p. 6, capo 5 del dispositivo).
Un’osservazione ulteriore del giudice
Tra parentesi, la sentenza osserva che la stessa condotta sarebbe già valutabile negativamente anche nel merito, ai sensi dell’art. 12-bis, comma 1 (p. 5). Si tratta di un rilievo non decisivo: l’opposizione è respinta per la genericità dei motivi, non sulla base di argomenti di prova tratti dall’assenza in mediazione.
Che cosa la sentenza non dice
La pronuncia non applica il comma 3 dell’art. 12-bis, che consente, su richiesta di parte, la condanna della parte soccombente non comparsa a una somma equitativa non superiore alle spese maturate dopo la mediazione. Il testo non chiarisce se l’opposta avesse formulato quella richiesta. La tutela economica della controparte passa, invece, per l’art. 96, comma 3, che il giudice può applicare anche d’ufficio.
Il commento critico
Coerenza con il quadro normativo
La vicenda si colloca dopo la riforma introdotta dal d.lgs. 149/2022. Il ricorso monitorio e l’opposizione sono del 2023 (decreto del 22 agosto, iscrizione a ruolo il 6 novembre), quindi la disciplina applicabile alla mediazione è quella riformata. L’art. 5-bis d.lgs. 28/2010 pone l’onere di avviare la mediazione, nel giudizio di opposizione, sulla parte che ha chiesto il decreto ingiuntivo. È la stessa soluzione indicata in precedenza dalle Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 19596/2020). Nel caso di Lodi il creditore opposto ha rispettato quest’onere.
La condanna al doppio del contributo unificato è coerente con il comma 2 dell’art. 12-bis, che il legislatore ha formulato in termini doverosi: accertata l’assenza ingiustificata della parte costituita al primo incontro di una mediazione condizione di procedibilità, il giudice condanna. Il controllo resta sul presupposto del giustificato motivo, che qui l’opponente non risulta aver allegato.
Il punto più interessante: la mediazione come indice di abuso
Il passaggio più significativo è l’uso della condotta in mediazione dentro la valutazione ex art. 96 c.p.c. Il ragionamento ha una sua logica: chi invoca una condizione di procedibilità e poi diserta il procedimento mostra di usarla come strumento per guadagnare tempo, non come occasione di confronto.
Restano però due cautele. La prima: l’abuso è desunto soprattutto dalla genericità dei motivi d’opposizione; la mancata partecipazione è indicata come elemento sintomatico, non come fondamento unico della condanna. Non sarebbe corretto ricavarne che ogni assenza in mediazione giustifichi l’art. 96.
La seconda: la stessa condotta produce qui due conseguenze distinte, una verso lo Stato (art. 12-bis, comma 2) e una verso la controparte e la Cassa delle ammende (art. 96, commi 3 e 4). Le norme hanno presupposti diversi, ma il rapporto tra art. 12-bis, comma 3, e art. 96, comma 3, quando entrambe guardano al comportamento della parte assente, merita attenzione. La sentenza non affronta espressamente il tema.
Precedenti e portata
Si tratta di una sentenza di merito, che non vincola altri giudici. Il principio sull’onere della mediazione nell’opposizione a decreto ingiuntivo è consolidato dalle Sezioni Unite e oggi codificato. L’uso della condotta in mediazione come indice di abuso del processo, invece, non risulta, allo stato della verifica fatta per questo commento, oggetto di indirizzi di legittimità specifici. Va letto come una soluzione del singolo caso.
Le implicazioni pratiche
Per i mediatori e gli organismi
La verbalizzazione dell’assenza al primo incontro è il dato su cui il giudice fonda la sanzione. È obbligo del mediatore dare atto nel verbale della mancata partecipazione della parte. È invece una cautela utile, nel rispetto della riservatezza, annotare in modo neutro se la parte assente ha comunicato una ragione dell’assenza, senza valutarla: la valutazione del giustificato motivo spetta al giudice.
Conviene anche curare la prova della convocazione regolare. Se la comunicazione è contestata, la sanzione può cadere.
Per gli avvocati
Eccepire l’improcedibilità è un diritto della parte opponente, ma la scelta ha un seguito: una volta avviata la mediazione, la parte va preparata a partecipare, personalmente o con un rappresentante munito dei poteri necessari. Se esiste un impedimento reale, va comunicato tempestivamente all’organismo e documentato, perché dovrà essere provato in giudizio.
Per il creditore opposto, la sentenza conferma che le spese dell’attivazione della mediazione possono essere riconosciute nella liquidazione. È utile indicarle nella nota spese.
Conclusione
La sentenza di Lodi non introduce principi nuovi sull’onere della mediazione, ma mostra in concreto le conseguenze di un uso strumentale dell’eccezione di improcedibilità. Il suo limite è quello di ogni pronuncia di merito: l’abuso è valutato sul caso, con motivi d’opposizione giudicati generici.
Resta un’indicazione chiara: la mediazione obbligatoria si invoca per partecipare, non per rinviare. Prepararla seriamente, con la parte presente e consapevole, è la scelta che tutela meglio il cliente, qualunque sia poi l’esito del confronto.
Punti operativi
- Nell’opposizione a decreto ingiuntivo l’onere di avviare la mediazione è del creditore opposto (art. 5-bis d.lgs. 28/2010): l’opponente che eccepisce l’improcedibilità deve poi essere pronto a partecipare.
- L’assenza senza giustificato motivo al primo incontro di una mediazione obbligatoria comporta la condanna al doppio del contributo unificato (art. 12-bis, comma 2).
- Eccepire la mediazione e poi disertarla può essere letto dal giudice come indice di abuso del processo, con condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
- Un impedimento reale va comunicato subito all’organismo e documentato: il giustificato motivo si prova in giudizio.
- Il creditore opposto può chiedere il riconoscimento del compenso per l’attivazione della mediazione nella nota spese.
Fonti
- Tribunale di Lodi, Sezione civile, sentenza n° 255/2026 ex art. 281-sexies c.p.c., decisa il 12 giugno 2026, R.G. 2792/2023, giudice dott. Massimo Capobianco .
- D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, artt. 5, 5-bis e 12-bis, testo vigente: Normattiva (consultato anche su Brocardi, art. 12-bis e art. 5-bis).
- D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (riforma del processo civile), che ha introdotto gli artt. 5-bis e 12-bis.
- D.lgs. 27 dicembre 2024, n. 216 (correttivo), che ha modificato il comma 3 dell’art. 12-bis.
- Cass., Sezioni Unite, sentenza 18 settembre 2020, n. 19596 (onere della mediazione nell’opposizione a decreto ingiuntivo): testo su SentenzeWeb – Italgiure.
- Art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.: Normattiva, codice di procedura civile.

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