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17 Ottobre 2026 by segreteria-amministratore Lascia un commento

Agrigento Contratto d’opera: mediazione e improcedibilità

Contratto d’opera e mediazione: l’omissione iniziale rende sempre improcedibile la domanda?

Il Tribunale di Agrigento, con la sentenza n. 948/2026, pubblicata il 18 giugno 2026, dichiara improcedibili le domande risarcitorie relative a un contratto qualificato come contratto d’opera. Secondo il giudice, la mediazione intrapresa soltanto verso la conclusione della causa non avrebbe rimediato alla sua omissione prima del giudizio.

La pronuncia interessa direttamente la giurisprudenza mediazione perché affronta il rapporto fra obbligatorietà del tentativo e possibilità di soddisfare la condizione di procedibilità durante il processo. La sua lettura richiede però cautela: il testo non ricostruisce i passaggi processuali indispensabili per valutare la tardività e contiene richiami normativi non aggiornati.

Il punto operativo è quindi duplice: qualificare correttamente il contratto e verificare quando, come e rispetto a quale udienza la mediazione sia stata effettivamente svolta.

Il caso e l’iter processuale

Due attori chiedevano il risarcimento di danni patrimoniali, quantificati in 45.570 euro, allegando l’inadempimento degli obblighi derivanti da un contratto del 16 luglio 2019. La citazione è indicata come datata 18 dicembre 2024; il procedimento reca il numero R.G. 2824/2024.

I convenuti contestavano le pretese. Uno eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva; altri ottenevano l’autorizzazione a chiamare un terzo. L’istruzione si svolgeva mediante produzioni documentali e la causa veniva trattenuta in decisione all’udienza del 10 giugno 2026.

Questi dati emergono dalla sezione «Svolgimento del processo». La responsabilità contrattuale e l’esistenza dei danni restano allegazioni degli attori: la sentenza non decide il merito.

Nella parte finale dei «Motivi della decisione», il giudice afferma che la prestazione era svolta prevalentemente mediante il lavoro personale dell’imprenditore, senza subordinazione, e la riconduce al contratto d’opera. Riferisce inoltre che gli attori avevano intrapreso la mediazione quasi a conclusione della causa. Non ne indica data, svolgimento o esito, né descrive un precedente provvedimento sulla procedibilità.

Le questioni giuridiche e il regime temporale

Il contratto d’opera come materia di mediazione obbligatoria

La qualificazione adottata dal Tribunale richiama l’art. 2222 c.c., che identifica il contratto d’opera attraverso una prestazione compiuta con lavoro prevalentemente proprio e senza subordinazione. La motivazione riprende questi elementi, ma non descrive concretamente l’attività pattuita e l’organizzazione impiegata. È quindi possibile riferire la qualificazione giudiziale, non verificarla autonomamente sulla base dei soli fatti esposti.

La riforma introdotta dal d.lgs. 149/2022 ha inserito le controversie in materia di opera nell’art. 5, comma 1, d.lgs. 28/2010. Il contratto risale al 2019, ma la causa è del 2024: la data del contratto, da sola, non esclude l’applicazione della disciplina processuale successiva. Al momento dell’introduzione del giudizio, l’estensione della mediazione obbligatoria era già operativa.

Occorre inoltre evitare di ricondurre automaticamente qualsiasi prestazione diretta a realizzare un’opera a questa categoria: la qualificazione del rapporto deve precedere la scelta della procedura.

Omissione iniziale e verifica nel processo

Il testo dell’art. 5 risultante dalla riforma, già applicabile all’introduzione della causa, consente di soddisfare la condizione durante il giudizio. Prevede che l’improcedibilità sia eccepita o rilevata non oltre la prima udienza e che, in presenza di mediazione omessa o non conclusa, il giudice fissi un’udienza successiva dopo il termine previsto dall’art. 6. La dichiarazione di improcedibilità segue la verifica a tale udienza.

Il d.lgs. 216/2024, entrato in vigore il 25 gennaio 2025, ha ulteriormente modificato la disciplina, precisando il riferimento alla domanda introduttiva del giudizio e intervenendo sulla durata della mediazione. Alla data di questo commento, il quadro normativo consultato mantiene il meccanismo della verifica successiva. Per ricostruire puntualmente il regime della mediazione concretamente avviata occorrerebbe conoscerne la cronologia; l’art. 4 del correttivo contiene una specifica disposizione transitoria sulla durata.

La sentenza, invece, utilizza anche la precedente numerazione dell’art. 5, comma 1-bis, e richiama un termine di quindici giorni per l’attivazione. Quel termine non compare nell’art. 5 applicabile alla causa del 2024.

La decisione e il percorso argomentativo

Il dispositivo dichiara improcedibili le domande attoree e compensa integralmente le spese. Non contiene un accertamento sull’inadempimento o sul danno.

La ragione determinante della decisione si trova nel passaggio conclusivo dei «Motivi della decisione», identificabile dall’espressione «Nel caso di specie, si ripete»: contratto d’opera, mancata mediazione preventiva e tentativo intrapreso soltanto a processo avanzato. Il giudice ritiene che il vizio si sia ormai cristallizzato, impedendo la sanatoria.

Il passaggio immediatamente precedente, aperto da «Si è affermato che», sostiene la natura implicitamente perentoria del termine di quindici giorni, senza identificare il precedente da cui deriva l’argomento.

Diverso è il valore della lunga parte iniziale dedicata ai rapporti fra mediazione e negoziazione assistita. Il Tribunale sostiene che la prima possa sostituire la seconda anche fuori dalle materie di mediazione obbligatoria. Nel caso deciso, tuttavia, non risulta descritto un tentativo di negoziazione del quale valutare l’idoneità: questa affermazione appare un’osservazione ulteriore, non il fondamento necessario dell’esito.

I riferimenti sono forniti per sezione e incipit perché la copia DOCX non consente di verificare la paginazione originaria; non vengono attribuiti numeri di pagina non accertati.

Il commento critico

La pendenza della causa non basta a escludere la sanatoria

La criticità principale riguarda il nesso fra omissione preventiva e improcedibilità definitiva. L’obbligo di promuovere preliminarmente la mediazione non elimina il meccanismo che permette di soddisfare la condizione durante il processo.

Non è quindi sufficiente affermare che la lite fosse già pendente. Per valutare l’esito concreto servirebbe conoscere se il difetto fosse stato tempestivamente eccepito o rilevato, quale udienza fosse stata fissata per la verifica e che cosa fosse accaduto nella mediazione prima di quella scadenza.

La sentenza non fornisce questi dati. La sua conclusione non può pertanto essere trasformata nella regola generale secondo cui ogni mediazione successiva alla citazione sarebbe inutile. Al tempo stesso, le lacune del testo non consentono di affermare con certezza che, nel caso concreto, la condizione fosse stata soddisfatta.

Il confronto con Cassazione n. 40035/2021

Un confronto pertinente è offerto da Cass., sez. II civile, 14 dicembre 2021, n. 40035, verificata attraverso la massima ufficiale Rv. 663177-01 pubblicata dall’Ufficio del Massimario.

Per la mediazione demandata regolata dal testo allora vigente, la Cassazione attribuisce rilievo all’utile esperimento della procedura entro l’udienza di rinvio, anziché all’avvio nel termine di quindici giorni indicato dal giudice.

Il precedente contrasta con l’argomento astratto della perentorietà utilizzato ad Agrigento. Non permette però una sovrapposizione integrale: riguarda la mediazione demandata e una disciplina precedente, mentre il caso in esame viene ricondotto alla mediazione obbligatoria per materia. La distinzione conferma la necessità di individuare prima il regime normativo e poi le scadenze effettivamente rilevanti.

La Corte costituzionale non afferma una sostituibilità generale

La sentenza costituzionale n. 97/2019, richiamata dal Tribunale, riguarda la diversa disciplina di mediazione e negoziazione assistita nell’opposizione a decreto ingiuntivo. Valorizza la presenza del mediatore terzo e imparziale per escludere l’irragionevolezza della differenza legislativa.

Non afferma che la mediazione volontaria sostituisca sempre la negoziazione obbligatoria. Tale conclusione appartiene al Tribunale e richiede una giustificazione autonoma. La motivazione di Agrigento parla inoltre, in questi passaggi, di opposizione all’esecuzione: il riferimento non coincide con l’oggetto della decisione costituzionale citata.

L’art. 3 d.l. 132/2014 delimita l’obbligo di negoziazione per le domande di pagamento entro 50.000 euro escludendo le materie assoggettate a mediazione obbligatoria. Una volta qualificata la controversia come relativa a un contratto d’opera, l’importo di 45.570 euro non rende da solo obbligatorie entrambe le procedure. Anche le esclusioni previste dalla norma devono essere considerate prima di generalizzare il ragionamento.

La pronuncia resta una decisione di merito, non vincolante per altri giudici. Il suo interesse consiste soprattutto nell’evidenziare quanto la motivazione sulla procedibilità dipenda dalla precisa ricostruzione del procedimento.

Le implicazioni pratiche

Per i mediatori e gli organismi

La gestione deve consentire di documentare deposito, comunicazioni, incontri ed esito. Come cautela operativa, quando esiste già una causa è utile acquisire il provvedimento giudiziale e la data dell’udienza di verifica, senza assumere il compito di decidere la procedibilità.

La verbalizzazione deve attestare gli eventi della procedura nel rispetto degli artt. 9 e 10 d.lgs. 28/2010. Non deve trasformarsi in una ricostruzione delle concessioni negoziali o delle dichiarazioni riservate destinata al giudizio.

Per gli avvocati

Prima di agire occorre qualificare il rapporto e individuare la procedura richiesta. Se il tentativo è stato omesso, la cautela suggerita è affrontare subito la questione e documentare puntualmente l’eventuale successivo esperimento.

Va distinta la presentazione della domanda dall’effettivo svolgimento del primo incontro. In presenza di un provvedimento giudiziale, il difensore dovrebbe inoltre verificare il regime vigente e rappresentare tempestivamente eventuali difficoltà, senza confidare nell’avvio della procedura a ridosso della decisione.

Per i magistrati

La verifica richiede di indicare materia, norma temporalmente applicabile, momento dell’eccezione o del rilievo, provvedimenti adottati ed esito della mediazione. Si tratta di elementi necessari per rendere comprensibile la conclusione sulla procedibilità.

Come criterio motivazionale suggerito, è utile separare l’omissione iniziale dall’inosservanza del percorso di regolarizzazione e distinguere il deposito della domanda dall’esperimento della procedura. Le considerazioni generali sul valore della mediazione non sostituiscono questa verifica.

Punti operativi

  • Qualificare il rapporto prima di individuare l’ADR obbligatoria: la realizzazione di un’opera non basta, da sola, a identificare un contratto d’opera.
  • Non equiparare automaticamente mediazione successiva alla citazione e improcedibilità definitiva.
  • Ricostruire eccezione o rilievo, provvedimento di rinvio, incontri ed esito rispetto all’udienza di verifica.
  • Non applicare il vecchio termine di quindici giorni senza controllare la disciplina temporale.
  • Documentare gli eventi procedurali preservando la riservatezza del confronto negoziale.

Conclusione

La sentenza richiama l’attenzione sulla mediazione obbligatoria nelle controversie relative a contratti d’opera. La sua motivazione, tuttavia, non offre una base sufficiente per affermare l’insanabilità generale dell’omissione preventiva: il meccanismo legale di regolarizzazione e i dati processuali mancanti impongono una lettura circoscritta.

La preparazione della procedura, la corretta qualificazione del rapporto e una documentazione precisa consentono di valutare la condizione di procedibilità su elementi verificabili, senza confondere le esigenze del processo con i contenuti riservati della mediazione.

Fonti

  • Tribunale di Agrigento, sentenza indicata come n. 948/2026, R.G. 2824/2024, giudice Gerlando Lo Presti Seminerio, datata 18 giugno 2026; pubblicazione del 18 giugno 2026 secondo i metadati dell’allegato. Fonte: copia DOCX fornita dall’utente; non è stato verificato un collegamento pubblico ufficiale.
  • R.d. 16 marzo 1942, n. 262, codice civile, art. 2222: testo ufficiale nel portale del Ministero dell’economia e delle finanze.
  • D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, artt. 5, 8, 9 e 10: Normattiva.
  • D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, artt. 7 e 41: Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario n. 38/L del 17 ottobre 2022.
  • D.lgs. 27 dicembre 2024, n. 216, artt. 1 e 4, in vigore dal 25 gennaio 2025: Gazzetta Ufficiale.
  • D.l. 12 settembre 2014, n. 132, art. 3, convertito dalla l. 10 novembre 2014, n. 162: testo coordinato ufficiale.
  • Corte costituzionale, sentenza 7 marzo–18 aprile 2019, n. 97, ECLI:IT:COST:2019:97, Considerato in diritto, §§ 5.4.1–5.4.3: testo ufficiale.
  • Cassazione, sez. II civile, sentenza 14 dicembre 2021, n. 40035, Rv. 663177-01: massima ufficiale nella Rassegna mensile di dicembre 2021, pp. 69 e 236.

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