Contestazione bolletta luce e gas
Per contestare la bolletta occorre esperire un tentativo di conciliazione obbligatorio.
Quali sono i termini?
Il tentativo di conciliazione obbligatorio dovrà concludersi entro 90 giorni. Tale termine può essere prorogato per esigenze motivate e per un periodo non superiore a 30 giorni.
Una volta verificata l’ammissibilità della domanda, il Servizio di Conciliazione comunica in via telematica, entro 7 giorni dalla data di ricezione della domanda completa, l’avvio della procedura alle Parti, provvedendo contestualmente a comunicare la data del primo incontro per lo svolgimento del tentativo di conciliazione, che deve essere fissato entro 30 giorni ma non prima di 10 giorni dalla comunicazione medesima alle parti.
Se, precedentemente, vi è stata la sospensione della fornitura per una fattura tempestivamente contestata con il reclamo, l’incontro per lo svolgimento del tentativo di conciliazione deve svolgersi nel termine di 15 giorni dalla domanda completa e il termine di 10 giorni è ridotto della metà.
Come funziona?
Le Parti e il Conciliatore si incontrano in modalità telematica nel giorno e ora comunicati dall’Organismo ADR di conciliazione (INMEDIAR o altro), mediante l’accesso all’apposita area virtuale riservata, web conference tramite chat, audio, video, o tramite l’utilizzo combinato di tali strumenti.
In alternativa, per facilitare la procedura, l’incontro può svolgersi tramite l’utilizzo di altri mezzi di comunicazione a distanza.
Il mediatore svolge un ruolo molto importante e assiste le parti nella ricerca di una soluzione condivisa.
In caso di esito positivo?
Il Conciliatore redige il verbale, nel quale sono indicati i punti controversi e l’accordo raggiunto con il relativo contenuto. Il verbale di conciliazione non è vincolante, salvo che il regolamento dell’Organismo ADR di conciliazione lo preveda espressamente.
In caso di esito negativo?
Il Conciliatore redige un verbale nel quale indica i punti controversi e che il tentativo di conciliazione ha avuto esito negativo. A questo punto il cliente sarà legittimato a adire l’autorità giudiziaria. Dal primo gennaio 2017 per il contenzioso relativo alla fornitura di luce e gas, prima di qualsiasi domanda giudiziale sarà necessario rivolgersi ad un Organismo ADR di Conciliazione.
Il consumatore potrà comunque rivolgersi agli Organismi ADR per tentare una conciliazione per tutto ciò che attiene i problemi tra consumatore e fornitore di un servizio (compagnia telefonica, compagnia elettrica, legali ecc). contestazione bolletta
Con la delibera n. 209/2016 l’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico ha approvato il TICO (Testo Integrato Conciliazione) che istituisce il tentativo obbligatorio di conciliazione per le controversie aventi ad oggetto i servizi di fornitura dell’energia elettrica e del gas.
E questo proprio in vista dell’abbandono del mercato tutelato e delle tariffe fissate dall’Autorità per l’energia, che difendono le famiglie dalle impennate dei prezzi e da eventuali comportamenti collusivi fra gli operatori. contestazione bolletta
In cosa consiste il TICO?
Dal primo gennaio 2017, il consumatore titolare di contratti per la fornitura di energia elettrica e gas, domestici e non, inclusi i prosumer (cioè coloro che sono allo stesso tempo produttori e consumatori di energia elettrica), dopo il reclamo all’operatore e prima di proporre una domanda giudiziale nei confronti delle rispettive società fornitrici, dovranno preliminarmente e obbligatoriamente esperire un tentativo di risoluzione stragiudiziale della controversia. contestazione bolletta
In pratica dopo il reclamo all’operatore (Ente che eroga il servizio), il tentativo di conciliazione – svolto presso il Servizio di Conciliazione dell’Autorità o altri organismi previsti dal TICO quali: Organismi di Mediazione, Associazioni dei consumatori, Associazioni di categoria, Camere di commercio ecc.- diventerà il primo metodo di risoluzione delle problematiche tra le Parti e dovrà concludersi entro 90 giorni. contestazione bolletta
In caso il tentativo di conciliazione non avesse un esito positivo, e quindi non si risolvesse la controversia, allora sarà possibile rivolgersi al giudice.
Quali sono le caratteristiche di tale obbligo?
Al fine di ottemperare a tale “condizione di procedibilità” (art. 3.1 del TICO), la conciliazione si svolgerà a cura di una apposita articolazione dell’Autorità (c.d. Servizio Conciliazione) e non comporterà oneri per il consumatore.
L’istanza introduttiva, non richiederà particolari formalità e, ad ulteriore valorizzazione della semplicità e della celerità della procedura, sarà possibile anche la presentazione della stessa per via telematica.
L’utente non necessiterà dell’assistenza di un avvocato o di una associazione di categoria, che resta comunque una facoltà dell’istante.
La domanda introduttiva dovrà rispettare alcuni requisiti essenziali indicati dal TICO (artt. 6.7 e 7.1) in difetto dei quali il Servizio Conciliazione emetterà una declaratoria di inammissibilità della procedura e provvederà alla relativa archiviazione.
Sono escluse dall’ambito di applicazione del presente provvedimento le controversie:
- attinenti esclusivamente a profili tributari o fiscali; per le quali sia intervenuta la prescrizione ai sensi di legge; conciliazione obbligatoria luce e gas
- promosse ai sensi degli articoli 37, 139, 140 e 140 bis del Codice del consumo.
Una volta attivato, il procedimento proseguirà esclusivamente per il tramite di strumenti telematici nel rispetto dei principi di imparzialità, terzietà, riservatezza delle informazioni, competenza del conciliatore e garanzia del diritto di difesa. contestazione bolletta
Il tempo massimo entro cui la procedura dovrà essere definita, è fissato in novanta giorni dalla proposizione della domanda, prorogabile alla presenza di specifiche condizioni, per una sola volta e per ulteriori trenta giorni. contestazione bolletta luce e gas
In alternativa all’istituto innanzi descritto, l’utente potrà soddisfare la condizione di procedibilità, in presenza di appositi protocolli d’intesa, anche ricorrendo alla Mediazione Civile di cui al D. Lgs. 28/2010 con il vantaggio che il verbale di conciliazione ha valore di titolo esecutivo.
Obbligatorietà del tentativo di conciliazione.
L’art. 3.1 del TICO precisa che: “Per le controversie … l’esperimento del tentativo di conciliazione presso il Servizio Conciliazione dell’Autorità, nel rispetto del presente provvedimento, ovvero dinanzi agli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie di cui all’articolo 14, è condizione di procedibilità della domanda giudiziale”, mentre all’art. 11 del protocollo del regolamento Eni e associazione dei Consumatori, si legge che “Presso Eni una Commissione di monitoraggio, composta da rappresentanti di Eni e delle Associazioni dei Consumatori, valuterà l’andamento della procedura e proporrà eventuali modifiche o integrazioni al presente Regolamento di attuazione.
Eni indice le riunioni della Commissione e trasmette all’Autorità per l’Energia Elettrica e il gas il report dell’andamento delle conciliazioni, redatto sulla base dei dati forniti dall’Ufficio di Conciliazione”.
Orbene, dall’analisi delle norme si evidenzia che l’organismo a cui farà capo tutto il processo è nella sede della società (particolare dettaglio che darà potere e vantaggio all’azienda).
Della presentazione della domanda di conciliazione. L’art. 6.1 del TICO precisa che “Il Cliente o Utente finale che intende attivare la procedura può presentare la domanda di conciliazione, direttamente o mediante un delegato, anche appartenente alle associazioni dei consumatori o di categoria, dal quale decida di farsi rappresentare, solo dopo aver inviato il reclamo all’Operatore o Gestore e questi abbia riscontrato con una risposta ritenuta insoddisfacente o siano decorsi 50 giorni dall’invio del predetto reclamo”. contestazione bolletta luce e gas
Nell’accordo di Edison, all’art. 4 comma 2, si legge che: “la domanda di conciliazione può essere inviata per fax a un numero verde dedicato o posta elettronica dedicata”.
Quindi un numero unicamente della società, (senza nessun contatto invece delle associazioni dei consumatori).
Spese irrisorie per la procedura.
I costi per i consumatori della procedura di conciliazione devono essere estremamente contenuti: presso INMEDIAR al consumatore viene applicata una tariffa simbolica di soli 5 euro+IVA.
Anche le tariffe applicate da INMEDIAR agli utenti professionali sono estremamente ridotte, secondo quanto previsto dalla seguente tabella per i vari scaglioni di valore della controversia:
regolamento ADR consumatori
| TARIFFE DELLE PROCEDURE ADR IN MATERIA DI CONSUMO (IVA esclusa) | ||
| VALORE DELLA CONTROVERSIA | A CARICO DEL CONSUMATORE | A CARICO DEL PROFESSIONISTA |
| Fino a € 5.000 | € 10 |
€ 30 |
| Da € 5.001 a 25.000 | € 10 |
€ 90 |
| Oltre € 25.000 | € 10 |
€ 120 |
I costi sostenuti sono, comunque, irrisori a fronte del servizio svolto dall’organismo preposto, che si pone come soggetto terzo ed imparziale.
Tra i punti dei vari protocolli c’è anche una parte che parla di “promuovere la conoscenza e la diffusione del servizio”. contestazione bolletta luce e gas
La procedura introdotta con il TICO risponde alla più generale esigenza di diminuire il numero del contenzioso giudiziario mediante la devoluzione di alcune controversie verso strumenti alternativi al processo (come, per esempio, la mediazione civile prevista dal D. Lgs. 28/2010).


