Riforma della Giustizia: Notifiche telematiche, mediazione non più obbligatoria per la contratti bancari e responsabilità medica. Cancellata la negoziazione per l’infortunistica stradale e il filtro in appello.
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Come annunciato dal Ministro Bonafede il Governo si prepara a varare la riforma del processo civile. Numerose le novità, tra cui l’eliminazione della negoziazione assistita in materia di infortunistica stradale; ci sarà poi la soppressione del filtro in appello. Vediamo i dettagli del testo che, proprio ieri, il ministro Bonafede ha illustrato alle rappresentanze di avvocatura e magistratura per essere portato, a breve, in discussione al Consiglio dei ministri.
Indice
- 1 Notifiche solo via pec
- 2 Mediazione non più obbligatoria per i contratti bancari e responsabilità medica
- 3 Negoziazione assistita con procedura ad hoc
- 4 Pct davanti al giudice di pace
- 5 Sinistri stradali
- 6 Cause di lavoro
- 7 Rito semplificato davanti al giudice unico
- 8 Le novità in appello
Notifiche solo via pec
Si estende il raggio delle notifiche via pec, che diventa l’unica strada quando il destinatario è un soggetto per il quale la legge stabilisce l’obbligo di indirizzo di posta elettronica certificata. La notifica via pec varrà anche per gli atti stragiudiziali (come ad esempio il precetto).
Nella previsione secondo cui, il destinatario è un soggetto per il quale la legge prevede l’obbligo di possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata inserito in elenchi pubblici, la notifica degli atti dovrà essere sempre eseguita dall’avvocato attraverso Pec.
Nel caso, tuttavia, in cui detta modalità non sia possibile, o, comunque, l’esito è stato negativo per causa imputabile al destinatario, l’avvocato provvederà alla notificazione esclusivamente attraverso l’inserimento nell’area web riservata, per come indicata dall’articolo 359 del Codice della crisi.
Mediazione non più obbligatoria in materia di contratti bancari e responsabilità medica
Nel testo della riforma viene eliminata la mediazione obbligatoria nelle controversie con le banche e per la responsabilità medica per essere invece inserita nei contratti di mandato. Al suo posto, l’avvocato dell’attore dovrà provvedere al tentativo di negoziazione assistita.
La mediazione viene estesa alle controversie in materia di mandato e di rapporti di mediazione.
Negoziazione assistita con procedura ad hoc
Il Cnf dovrà individuare un modello standard di negoziazione. L’attività istruttoria di questa procedura stragiudiziale sarà devoluta agli avvocati; sarà fondata sull’assunzione di dichiarazioni da parte di terzi su fatti rilevanti e nella richiesta alla controparte di dichiarare per iscritto fatti a essa sfavorevoli. Sono previste sanzioni penali per chi dichiara il falso. Le prove così acquisite in tale fase potranno essere usate nella successiva causa in tribunale senza necessità di ricorrere a nuova attività istruttoria. Viene poi introdotta una possibile maggiorazione del compenso dovuto agli avvocati che hanno fatto ricorso all’istruttoria stragiudiziale.
Questo, attraverso strumenti come l’assunzione di dichiarazioni da parte di terzi su fatti rilevanti e la richiesta alla controparte di dichiarare per iscritto fatti a essa sfavorevoli. Vengono introdotte, in detto contesto, anche delle sanzioni penali per chi dichiari il falso e processuali per chi si sottragga all’interrogatorio.
Le prove così raccolte, successivamente, saranno utilizzabili nel corso del giudizio attivato in ipotesi di fallimento della negoziazione.
L’istruzione stragiudiziale viene incentivata attraverso la previsione, per gli avvocati che vi faranno ricorso, di una possibile maggiorazione del compenso, nella misura del 30%.
Pct davanti al giudice di pace
Viene esteso il processo civile telematico davanti al giudice di pace. Ogni deposito dovrà avvenire con modalità telematiche. Le modalità non telematiche potranno essere autorizzate – sia dal giudice di pace che in tribunale – quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e si manifesta una situazione d’urgenza.
Sinistri stradali
Cade, invece, la negoziazione assistita per le cause in materia di circolazione stradale che, sino ad oggi, aveva solo comportato un rallentamento dei tempi per la definizione delle liti senza apprezzabili risultati sul piano della composizione bonaria.
Cause di lavoro
Per le controversie in materia di lavoro viene prevista la possibilità di una soluzione stragiudiziale della vertenza tramite negoziazione assistita che, però, non sarà considerata condizione di procedibilità.
Rito semplificato davanti al giudice unico
Per le cause che si svolgeranno davanti al giudice unico si prevedono delle semplificazioni. Innanzitutto, torna l’idea di iniziare il giudizio con l’atto di ricorso e non con la citazione com’è attualmente. L’udienza di prima comparizione dovrà essere fissata entro quattro mesi. Il termine di comparizione delle parti non dovrà essere superiore ad 80 giorni.
Alla prima udienza di comparizione, su richiesta delle parti, il giudice può assegnare un termine di 30 giorni per produrre documenti e per l’indicazione dei mezzi di prova dei fatti specificamente contestati e un ulteriore termine perentorio fino a 20 giorni per la sola indicazione di prova contraria, fissando udienza non oltre 60 giorni dalla scadenza dell’ultimo termine.
Alla fine della fase istruttoria, il giudice invita le parti alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale nel corso della stessa udienza, fissando, su richiesta, una nuova udienza con deposito di sintetiche note difensive non oltre 40 giorni prima.
Le novità in appello
Scompare il tanto detestato filtro in appello che attualmente prevede un giudizio di inammissibilità in tutti i casi in cui l’impugnazione non ha una ragionevole probabilità di essere accolta.
Anche l’appello inizierà con atto di ricorso, con la fissazione di un termine per la prima udienza comunque non superiore a 90 giorni. Esaurita la trattazione e l’eventuale attività istruttoria, il collegio potrà ordinare la discussione orale e la precisazione delle conclusioni nel corso della medesima udienza, dando lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione l’appello.
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