Chi inizia una causa civile è spesso animato da un forte sentimento di rivalsa per aver subìto un torto per il quale vuole subito ottenere ragione. Per questo, fino a oggi, si ricorreva al Tribunale nella speranza di ottenere, per mezzo di una sentenza, quella soddisfazione alla quale si riteneva di aver diritto.
Ma quanti, dopo anni passati fra udienze e rinvii, sostenendo spese ingenti e attese interminabili, effettivamente sono riusciti ad ottenere quella giustizia a cui aspiravano? Aspettare cinque anni per recuperare un credito è soddisfacente? Aspettare dieci anni per un risarcimento danni è soddisfacente? Quanto tempo siamo disposti ad aspettare per trovare soddisfazione? mediazione civile
La nostra Giustizia Civile, con circa 5 milioni di cause civili arretrate, aveva fatto precipitare l’Italia fino al 158° posto su 180 della classifica mondiale sull’efficienza del sistema giudiziario per la definizione delle controversie civili e commerciali (dati Banca Mondiale – Doing Business 2012). Da quando la mediazione civile civile è entrata a regime (nonostante un anno di “blocco” a causa della nota sentenza della Corte Costituzionale in quanto era stata introdotta con uno strumento legislativo sbagliato) l’Italia ha recuperato ben 47 posti, portandosi al 111°.
Certo, serve ancora molta strada, ma la direzione giusta ora è stata intrapresa.
La mediazione civile offre soluzioni concrete in tempi certi e rapidi –massimo tre mesi– e a costi molto contenuti.
Quasi tutte le controversie si possono conciliare. Certo, non tutte, ma l’ultima parola spetta sempre alla parte, alla quale rimane sempre possibile il ricorso al Tribunale se non si troverà un accordo.
PRINCIPALI VANTAGGI DELLA MEDIAZIONE
La mediazione è gratuita, qualora non si proceda oltre il primo incontro o si sia ammessi al gratuito patrocinio
La mediazione è rapida, con tempi massimi di 4 mesi contro una media di 10 anni per giungere a una sentenza definitiva in un giudizio civile (fonte: Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Statistica).
La mediazione è economica, con spese di gran lunga inferiori a quelle necessarie per un giudizio civile, fra spese di giudizio, onorari, perizie, consulenze e, soprattutto, costi occulti dovuti agli anni di attesa.
La mediazione è positiva, promuovendo il dialogo e permettendo di mantenere rapporti positivi con l’altra parte (un’azienda eviterà di perdere un cliente, un condomino eviterà di compromettere i rapporti di buon vicinato, ecc.).
La mediazione è necessaria, essendo l’unica via per evitare il collasso del nostro sistema giudiziario e la deriva dell’economia italiana (mentre la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo continua a condannarci per la durata “non ragionevole” dei processi e le aziende straniere non investono in Italia per l’incertezza del diritto, il Parlamento Europeo ha lodato il nostro Paese per aver introdotto la mediazione con una legge all’avanguardia in Europa).
AGEVOLAZIONI PREVISTE PER LE PARTI CHE PARTECIPANO AL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE
Ai sensi dell’art. 20, comma 1 del D.Lgs. 28/2010, alle parti che corrispondono l’indennità di mediazione è riconosciuto, nel caso di successo della mediazione, un credito d’imposta commisurato all’indennità versata, fino a euro 500,00; nel caso di insuccesso della mediazione il credito d’imposta è ridotto della metà.
Ai sensi dell’art. 17, comma 3 del D.Lgs. 28/2010, il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di euro 50.000,00, altrimenti l’imposta è dovuta solo per il valore eccedente.
SANZIONI PREVISTE CONTRO LE PARTI CHE NON PARTECIPANO ALLA MEDIAZIONE SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO
L’art. 8 comma 5 del D. Lgs. 28/2010, come modificato dalla L. 98/2013, recita: “Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’art. 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall’art. 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio“.
Ciò significa che la parte assente in mediazione senza un giustificato motivo non solo dovrà pagare una sanzione in denaro, ma rischierà di veder compromessa la propria posizione processuale.
Giustificati motivi per la mancata partecipazione, per analogia con le previsioni normative relative all’interrogatorio formale, sono: civile
- il legittimo impedimento, civile
- la causa di forza maggiore, civile
- la mancata o la tardiva comunicazione del luogo, del giorno e dell’ora dell’incontro,
- l’errore di persona. civile
In generale, possono essere considerati giustificati motivi per la mancata partecipazione quegli aspetti formali che potrebbero rendere invalido il radicamento della mediazione o un eventuale accordo, quali, ad esempio, la nullità dell’istanza di mediazione, l’incompetenza territoriale dell’organismo adito, l’incapacità negoziale o il difetto di legittimazione della parte.
Una costante giurisprudenza ormai diffusa in tutta Italia considera, invece, sempre ingiustificata (e pertanto da sanzionare) l’assenza di una parte dovuta a valutazioni della controversia discordanti da quelle di controparte, o al fatto di ritenere impossibile il raggiungimento di un accordo conciliativo per la distanza delle reciproche posizioni: si tratta, infatti, di aspetti comuni a ogni controversia –dove è naturale che ogni parte sia convinta di aver ragione–, senza i quali la stessa controversia non si sarebbe neppure instaurata.
Inoltre, il giudice potrà valutare il rifiuto ingiustificato a partecipare al procedimento di mediazione come violazione del dovere di lealtà e probità delle parti e conseguentemente condannare l’assente ingiustificato alle spese, ai sensi dell’art. 92 del codice di procedura civile, anche qualora risultasse vincitore nel giudizio.
Nei casi più gravi, il giudice potrebbe ravvisare nel comportamento non collaborativo delle parti mala fede o colpa grave, e sanzionarle ai sensi dell’art. 96 del codice di procedura civile condannandole anche al risarcimento del danno (resistenza temeraria).
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Normativa:
Decreti, circolari, provvedimenti e note
D.lgs. 28/2010
D.lgs. 5/2003
Circolare Funzione pubblica n. 9/2012 – Linee guida in materia di mediazione
Decreto 4 agosto 2014, n. 139