Accordo di conciliazione e rilevanza in executivis della certificazione degli avvocati circa la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico.
Segnaliamo articolo pubblicato sulla rivista dell’esecuzione forzata n. 3/2018, pp. 536-567 del Dott. Amedeo Sperti (Funzionario Preposto Ufficio Esecuzioni U.N.E.P. presso la Corte d’Appello di Perugia), intitolato Rilevanza in executivis della certificazione degli avvocati circa la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico, in cui si sottopone a critica l’ordinanza del G.E. del Tribunale di Bari, emessa in data 7-9-2016, secondo cui la certificazione de qua non ha rilevanza in executivis, trattandosi di requisito defettibile, nel senso che il suo difetto non inficia l’efficacia esecutiva dell’accordo, stante l’autosufficienza in executivis della sottoscrizione degli avvocati paciscenti; al contrario, nel contributo suddetto, ci si propone di dimostrare la tesi della rilevanza in executivis, secondo cui si tratta di presupposto costitutivo del titolo esecutivo stragiudiziale (accordo di mediazione/conciliazione o di negoziazione assistita), in mancanza di uno dei tre equipollenti della certificazione: l’omologazione presidenziale, l’autenticazione notarile o la trasfusione in atto pubblico (I).
(I) Per approfondimenti si veda Rivista dell’esecuzione forzata n. 3/2018 (https://shop.wki.it/Utet_Giuridica/Periodici/Rivista_dell_Esecuzione_Forzata_s13669.aspx), pp. 536-567.