Mediazione volontaria decadenza soccombenza: Con l’ordinanza in data 2 marzo 2016, il Collegio del Tribunale di Perugia, sez. II civile, ha chiarito alcuni aspetti del rapporto fra il procedimento di mediazione e il processo. L’ordinanza ha precisato che l’art. 5, comma 6 D. Lgs. 28/2010 si occupa in generale degli effetti sul processo dell’introduzione senza distinguere tra mediazione obbligatoria e volontaria. Secondo tale principio quindi, anche la mediazione volontaria sospende il termine di decadenza per tutta la durata della mediazione e che dalla data di deposito del verbale negativo, ricomincia a decorrere il “medesimo termine di decadenza”.Il Tribunale di Perugia inoltre ha puntualizzato che dal deposito del verbale conclusivo di mediazione non può decorrere un “nuovo termine di decadenza”. Nell’ordinanza trova applicazione anche l’art. 5, comma 5 D.lgs. 28/2010, per cui dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio. La mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione è stata altresì valutata ai fini della pronuncia sulle spese. Il Tribunale di Perugia in considerazione della mancata presentazione del reclamato innanzi all’organismo di mediazione, ha infatti ravvisato esserci ragioni per discostarsi dal principio di soccombenza.
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.