Cosa fare quando, in caso di mancati pagamenti bollette, veniamo messi in mora dal nostro fornitore di gas o energia elettrica?
Ecco una breve guida che ci aiuta a conoscere e far valere i nostri diritti. mancati pagamenti bollette
– Cosa fare quando la bolletta non arriva?
Accertarsi sull’intervallo temporale di fatturazione (bimestrale, trimestrale): si tratta di un’informazione che si trova nelle condizioni contrattuali. Se non si riceve la bolletta da un po’ di tempo, è meglio effettuare l’autolettura.
– Verificare i consumi e la lettura effettiva
L’importo di quanto si riceve in bolletta potrebbe essere frutto di un consumo stimato e non effettivo. Se la stima utilizzata non convince lo stesso, contattare l’operatore e comunicare l’autolettura. mancati pagamenti bollette
– Attenzione ai termini di prescrizione
Ai consumatori non possono essere richieste somme relative a periodi che risalgono a più di 5 anni prima dalla data di emissione della fattura. Se la fattura contiene un importo ormai prescritto, è opportuno sospendere il pagamento della fattura limitatamente agli importi prescritti e fare un reclamo scritto con una raccomandata andata e ritorno.
– Controllare se il contratto è appropriato alle tue esigenze
Potrebbe capitare che il profilo scelto in fase di stipula del contratto non venga applicato correttamente: è il caso di condizioni per non residenti applicate anche a residenti oppure, si legge sul sito dell’associazione, quelle non per uso domestico ma per altri usi.
Cosa fare? In questi casi si può inviare un reclamo al fornitore e chiedere che venga applicato il profilo corretto. mancati pagamenti bollette
– Quali sono le condizioni contrattuali? mancati pagamenti bollette
Verificare che le condizioni contrattuali applicate siano quelle corrette. Se l’utente ha richiesto una tariffa bioraria, ad esempio, ricordarsi di controllare che in fattura ci siano i consumi per le diverse fasce orarie ‘F1’, ‘F2’ e ‘F3’. mancati pagamenti bollette
Cosa succede quando non si paga una bolletta di luce o gas?
La materia è regolamentata dall’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente) tramite la Del. 229/01 che tutela i diritti del consumatore, cui i gestori debbono attenersi.
In caso di problemi, tutelati con la conciliazione per i consumatori.
Quando non si paga una bolletta di gas e/o luce il venditore ha il dovere di inviare al cliente finale una raccomandata con un sollecito. Questa lettera deve indicare il termine ultimo per mettersi in regola con il pagamento (20GG) e le modalità per comunicare al venditore che il saldo è stato effettuato.
GAS: il venditore deve comunicare il termine dopo il quale, se il cliente continua a non pagare, verrà inviata al distributore la richiesta di sospensione della fornitura. Nel caso in cui il pagamento non venisse effettuato, il venditore comunque non potrà richiedere al distributore di sospendere la fornitura prima di 3 giorni lavorativi, a partire dall’ultimo giorno utile per il pagamento indicato nella raccomandata.
La lettera deve inoltre illustrare i costi che si dovrebbero sostenere per la sospensione e la riattivazione dell’erogazione del servizio ed indicare i casi in cui il cliente finale ha diritto all’indennizzo automatico, se la fornitura viene sospesa senza il rispetto dei termini indicati.
LUCE: il venditore deve indicare che, se le condizioni tecniche del contatore lo consentono, prima della sospensione della fornitura la potenza verrà ridotta a un livello pari al 15% della potenza disponibile. Se, per esempio, il contratto prevede una potenza massima di 3,3 kW, essa verrà ridotta a 495 W, consentendo così un uso, sia pure minimo, di alcune apparecchiature elettriche. Se il cliente continua a non pagare, dopo 15 giorni di riduzione della potenza la fornitura verrà sospesa.
Come per il gas, nel caso in cui il pagamento non venisse effettuato, il venditore comunque non potrà richiedere al distributore di sospendere la fornitura prima di 3 giorni lavorativi, a partire dall’ultimo giorno utile per il pagamento indicato nella comunicazione di messa in mora.
Quali sanzioni sono applicate sul ritardo del pagamento?
Il cliente deve pagare la bolletta entro la data di scadenza. Se il pagamento avviene entro la data indicata e presso i soggetti autorizzati (ufficio postale, banca, Lottomatica, ecc.) nessun onere può essere posto a carico del cliente se il soggetto che ha ricevuto il pagamento (la posta, la banca, ecc.) lo comunica con ritardo.
Al cliente finale che paga in ritardo una bolletta di luce o gas può venire addebitato un interesse di mora (che sarà caricato sulla bolletta successiva).
Tipo servizio | Flag domestico | Penale mora |
Gas | // | TUR + 3,5% |
Luce | Y | TUR + 3,5% |
Luce | N | TUR + 7% |
L’interesse è riferito all’arco di tempo che intercorre fra la scadenza della bolletta e la data del pagamento. Il cliente buon pagatore, cioè il cliente che nei due anni precedenti ha sempre pagato la bolletta entro i termini, per i primi dieci giorni di ritardo deve pagare solo gli interessi legali. Al cliente che paga in ritardo possono essere richieste anche le spese postali per l’eventuale sollecito di pagamento.
Come comportarsi nel caso di una sospensione della fornitura?
Una volta sospesa la fornitura Gas/Luce il cliente finale ha ulteriori 30 giorni in cui il contratto rimane attivo con il misuratore sigillato e il cliente deve pagare urgentemente tutto il debito e richiedere una riapertura per morosità.
Dopo che il pagamento è avvenuto, dovrà essere data comunicazione al venditore seguendo le modalità spiegate nella lettera di sollecito. Il venditore che riceve l’attestazione di pagamento del cliente deve immediatamente inviare al distributore (tramite fax o e-mail) la richiesta di riattivazione della fornitura. Il distributore deve riattivare la fornitura entro 2 giorni feriali dalla data di ricevimento della richiesta da parte del venditore.
Come evitare il rischio di non pagare la bolletta della luce o del gas?
Un accorgimento che mette i clienti nelle condizioni di non dimenticare la scadenza della bolletta è quello di attivare il cosiddetto RID bancario (o postale): in pratica si autorizza il fornitore di energia a prelevare direttamente dal conto corrente gli addebiti relativi alla bolletta.
In caso di problemi, ricorri alla procedura di conciliazione per i consumatori.